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HUMAN
STEM CELL RESEARCH AND
"HUMAN CLONING"
(ENGLISH VERSION)
RESEARCH
WORK IN PROGRESS
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The
research seeks to answer the following questions:
1. Is it ethically right to use human embryos for the derivation
of human stem cells for transplantation into patients?
2. Can the use of "surplus human embryos" be ethically
justified on the grounds of the ethical principle of beneficence?
3. What is the biological, philosophical, moral and legal Status
of the Human Embryo?
4. Is the human embryo a human person?
5. Is embryonic stem cell research a violation of dignity of the
human embryo?
6. Is the distinction between human being and human person ethically
acceptable?
7. Is the distinction between derivation and use of embryonic stem
cells ethically valid?
8. Can the Use of "therapeutic Cloning" in human Stem
Cell Research and therapy be ethically justified?
9. Is the distinction between "reproductive Cloning" and
"Therapeutic Cloning" valid?
10. Since there are other alternative sources to the use of Human
embryos namely, adult stem cells, umbilical cord blood, is it ethically
right to use Human embryos for Stem Cell research and therapy?
11.Should there be a Universal Convention to prohibit the use of
human embryos and human fetuses for Stem Cell Research?
12. Should such Convention ban both "reproductive Cloning"
and "Therapeutic Cloning." ?
LA
CLONAZIONE UMANA CONTRO LA DIGNITA’ UMANA: LE SFIDE ALLE NAZIONI
UNITE
In
quest’articolo, vorrei argomentare che qualsiasi tipo di clonazione
umana sia “la clonazione riproduttiva”, sia “la
clonazione terapeutica”, deve essere bandito su scala mondiale
dalle Nazione Unite.
Il 18 ottobre 2002, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
ha adottato una Risoluzione 56/93 intitolata International Convention
against the reproductive Cloning of human beings. In essa ha dichiarato:”L’Assemblea
Generale ...particolarmente disturbata, nel contesto delle pratiche
che sono contrarie alla dignità umana, per quanto riguarda
la recente informazione divulgata sulla ricerca che si sta conducendo
con lo scopo della clonazione riproduttiva degli esseri umani,”
ed “essere risoluta a prevenire tale attacco sulla dignità
umana dell’individuo,’ ha deciso “di fondare un
comitato Ad Hoc, aperto a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite
oppure ai membri delle agenzie specializzate oppure dell’
Agenzia atomica internazionale, con lo scopo di considerare l’elaborazione
di una Convenzione contro la clonazione riproduttiva degli esseri
umani.”
Durante una delle ultime sedute del Comitato, mentre alcuni delegati
volevano una proibizione totale sia della “clonazione riproduttiva”
sia di quella “terapeutica”, altri chiedevano la proibizione
della sola “clonazione riproduttiva.”
L’iniziativa per uno strumento che dovrà proibire la
clonazione riproduttiva degli esseri umani è stata per la
prima volta proposta dalle missioni permanenti di Francia e di Germania
in una lettera al Segretario Generale datata 7 Agosto 2001.
Nella sua ultima Risoluzione del 18 Ottobre 2002 intitolata International
Convention against human Cloning, A/C.6/57/L.3/Rev.1 la stessa Assemblea
Generale ha chiesto al Comitato Ad Hoc di ritrovarsi di nuovo insieme
dal 24 marzo al 4 Aprile 2003 e di preparare, come materia d’urgenza,
la prima bozza di un testo di una Convenzione internazionale contro
la clonazione umana, tenendo conto che esso non proibirà
l’uso del trasferimento nucleare oppure di altre tecniche
della clonazione per produrre le molecole di DNA, gli organi, le
piante, i tessuti, le cellule che non siano embrioni umani oppure
animali che non sono esseri umani, ed ha raccomandato che il lavoro
continuasse durante la cinquantottesima sessione dell’Assemblea
Generale dal 29 Settembre al 3 Ottobre 2003 nella struttura del
gruppo di lavoro del sesto Comitato.
Nell’articolo quattro l’Assemblea “solennemente
dichiara che, fino all’adozione di una convenzione internazionale
contro la clonazione umana, gli Stati non devono permettere qualsiasi
ricerca, esperimento, sviluppo o applicazione nei loro territori
oppure nelle aree sotto la loro giurisdizione o sotto il loro controllo
di qualsiasi tecnica mirata alla clonazione umana.” Inoltre
l’Assemblea ha fatto appello agli Stati “di adottare
tutte le misure che potrebbero essere necessarie per proibire quelle
tecniche d’ingegneria genetica che potrebbero avere conseguenze
sfavorevoli sul rispetto della dignità umana.”
La mia posizione è che qualsiasi tipo di clonazione umana
cioè sia “la riproduttiva” sia “la terapeutica”
debba essere bandito su scala mondiale dalle Nazioni Unite per le
seguenti ragioni:
La clonazione umana come tale in quanto di per se è una strumentalizzazione
dell’essere umano, sia dal punto di vista del metodo usato
sia da quello di qualsiasi fine essa si prefigga costituisce una
violazione della dignità umana.
Inoltre, dato che non esiste alcuna differenza tra clonazione riproduttiva
e clonazione terapeutica dal punto di vista del risultato immediato,
poiché per tutte e due è la produzione dell’embrione
umano, perciò ogni tipo di clonazione umana costituisce un
attacco alla dignità della persona umana in quanto viola
quel principio fondamentale secondo il quale la dignità della
persona deve essere sempre rispettata come tale.
La dignità umana viene lesa quando un essere umano viene
trattato come mezzo e non come un fine. Infatti, in qualsiasi tipo
di clonazione umana il bambino clonato è trattato come strumento,
come mezzo, come oggetto. In- fatti il Consiglio d’Europa
ha scritto nello suo Protocollo aggiunto alla Convenzione per la
Protezione dei Diritti umani e la Dignità dell’essere
umano riguardante l’Applicazione della Biologia e della Medicina,
sulla Proibizione della Clonazione degli essere umani che “la
strumentalizzazione degli esseri umani tramite la creazione deliberata
di esseri umani geneticamente identici è contraria alla dignità
umana e pertanto costituisce un abuso della biologia e della medicina.”
Il Protocollo nell’ articolo uno proibisce la clonazione umana
come tale quando stabilisce:”Qualsiasi intervento che cerca
di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere
umano, vivente o morto, è proibito.” Se l’Italia
ha ratificato questa Convenzione nessuno potrà, qui in Italia,
sostenere che la clonazione umana sia giuridicamente lecita.
La riproduzione asessuale tramite la cosiddetta “clonazione
riproduttiva” costituisce una violazione del diritto naturale
di ogni essere umano ad essere concepito e nato tramite l’
atto coniugale tra un uomo e una donna uniti validamente nel matrimonio.
Perciò, la “clonazione riproduttiva” costituisce
un’ estrema violazione della dignità della persona
umana, dato che il clone è trattato come oggetto, in quanto
è prodotto come un qualsiasi oggetto tramite la tecnologia.
In altri termini la dignità della persona richiede di essere
generata e non fatta.
La clonazione riproduttiva costituisce anche una violazione della
dignità umana perché viola il diritto di ogni persona
all’ unicità genetica.
Dato che eticamente l’eugenetica é inaccettabile, e
dato che ogni persona ha diritto all’ integrità genetica
e fisica, la clonazione umana offre maggiore possibilità
agli eugenisti di usare questo metodo per creare qualsiasi tipo
d’essere umano essi vogliano. L’argomento che la natura
tramite la gemellarità fa una clonazione umana non regge,
dato che non è lecito eticamente fare tutto quello che la
natura fa, perché l’uomo ha la sua legge naturale cui
deve obbedire. Spiego, il fatto che la natura causa la morte come
fenomeno naturale, non vuole dire che l’uomo ha anch’
egli il diritto di uccidere altre persone umane.
La proposta di proibire su scala mondiale la sola “la clonazione
terapeutica” non regge in quanto se anche lasciare “la
clonazione terapeutica” potrebbe sembrare ragionevole, di
fatto è eticamente e giuridicamente illecita perché
essenzialmente equivarrebbe ad autorizzare la creazione e la distruzione
degli embrioni umani esplicitamente e solamente per scopi di ricerca
e sperimentazione. Renderebbe in fatti l’embrione umano una
fonte di organi da sfruttare per la terapia di altre persone e ciò
costituisce una palese strumentalizzazione della persona umana,
violandone in tal modo la dignità.
La proibizione effettiva della “clonazione riproduttiva”
richiede la proibizione anche della “clonazione terapeutica”
sulla base dell’ argomento di slippery slope. Dato che qualsiasi
permesso di clonare per ragioni terapeutiche darebbe la possibilità
di produrre e congelare embrioni clonati, ciò darebbe la
possibilità per coloro che si occupano di riproduzione assistita
di impiantare alcuni embrioni clonati; sarebbe praticamente impossibile
scoprire, riconoscere una “gravidanza clonata” una volta
riuscito l’impianto dell’ovulo. Perciò occorre
una totale proibizione della clonazione umana per qualsiasi scopo.
La clonazione umana minaccia l’individualità dell’essere
umano imponendo deliberatamente sul bambino clonato la composizione
genetica di una persona che è già vissuta.
Inoltre la clonazione umana dà la possibilità di produrre
esseri umani solamente allo scopo di ottenere organi umani per i
trapianti. La creazione degli embrioni umani tramite la clonazione
umana solo per gli scopi di ricerca é proibita dall’
articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione sui diritti Umani e sulla
Biomedicina
Per di più, a prescindere dalla violazione della dignità
dell’ essere umano, la clonazione riproduttiva costituisce
una violazione del principio della ricerca biomedica che stabilisce
che in questo ambito i rischi devono essere bilanciati con i vantaggi.
I rischi presenti attualmente nella clonazione sono maggiori dei
vantaggi. Il bambino clonato è soggetto a rischi enormi di
anomalità fisiche e inerenti allo sviluppo.
Ancora: è assurdo permettere “la clonazione riproduttiva”
allo scopo di realizzare l’immortalità, come hanno
prospettato i membri della setta di “Raelians” negli
Stati Uniti, che hanno annunciato nel Dicembre 2002 di essere riusciti
a produrre la prima bambina clonata. La conoscenza dalla genetica
non ha ancora stabilito se le cellule umane possano essere manipolate
in modo che l’uomo clonato non possa più morire. I
dati provenienti dalla scienza genetica fino adesso affermano che
le cellule umane anche se possono moltiplicarsi in continuazione
hanno una durata di vita determinata. Inoltre, dato che tale esperimento
comporta un intervento non terapeutico sul genoma umano e mira a
cambiarlo, e che messo in atto introdurrebbe una modificazione nel
genoma dei discendenti, fare ciò è illecito.
In ultimo, devo dire la mia perplessità personale riguardo
un possibile fallimento per una proibizione totale di qualsiasi
clonazione umana. Se le Nazioni Unite non proibiranno sia la “clonazione
riproduttiva” sia “la clonazione terapeutica,”
esisterebbe il rischio che un giorno la natura umana potrebbe essere
cambiata. Avremmo esseri - per esempio le chimere - che non sapremmo
se considerare umani oppure no. E non sapremmo come comportarci
davanti a tali creature.
Per tutte queste ragioni chiedo alle Nazioni Unite di proibire il
più presto possibile qualsiasi tipo di clonazione umana indipendentemente
dallo scopo per il quale tale clonazione umana potrebbe essere fatta.
Rev. Dr. Jude I. Ibegbu
Ph.B., S.Th.B., S.Th.D., JU.D. (Utroque Iure)
Ricercatore
sulle problematiche etico-giuridiche in biomedicina, diritti
umani e diritto internazionale.
RICERCA
SULLE CELLULE STAMINALI E
LA “CLONAZIONE TERAPEUTICA”:
PROSPETTIVE ETICO-GIURIDICHE
Piazza Carducci, 6 57023 Cecina (Li), ITALIA. TEL:0586-684026;
0586-614298; 3804251859.FAX:0586-614298 E-MAIL:ikenna@tiscalinet.it
SITO INTERNET:http://www.etrurianet.it/jude
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INDICE
Introduzione
1.Prospettiva storica: un breve cenno storico.
2.Prospettiva scientifica: una breve discussione sulle cellule staminali
e sulla
“clonazione terapeutica”.
3.Prospettiva filosofica: lo status dell’embrione umano.
4.Prospettiva etico-giuridica: la valutazione etico-giuridica della
ricerca sulla cellula
staminale e sulla “clonazione terapeutica.”
Conclusione
Introduzione
Il
tema di questa lezione è “La ricerca sulle cellule
staminali e
la “clonazione terapeutica”: Prospettive etico–giuridiche.”
Il mio compito è valutare eticamente e giuridicamente la
ricerca sulla cellula staminale e sulla “clonazione terapeutica”.
Poiché intendo trattare questo tema dal punto di vista etico–giuridico,
farò ricorso ad argomenti filosofici. Inoltre, tenendo conto
dell’etica cristiana, cercherò di argomentare la mia
posizione da un punto di vista filosofico. Quest’approccio
è in conformità con il suggerimento dato da Papa Giovanni
Paolo II nella sua Enciclica Fides et Ratio.
Infine in quanto tratterò quest’argomento dal punto
di vista del biodiritto occorrerà fare appello alla ragione
umana.
Il principio della dignità umana è il principio del
diritto internazionale dei diritti dell’uomo. Poiché
questo principio è accettato dalla comunità internazionale,
baserò alcuni miei argomenti su questo.
Inoltre, poiché si tratta di ricerca sul soggetto umano,
occorre discutere i principi etici che i ricercatori sono tenuti
a rispettare nella ricerca biomedica e che useremo per la nostra
valutazione etica. Ma prima di applicare questi principi alla ricerca
sulla cellula staminale e sulla “clonazione terapeutica”
occorre determinare se l’embrione umano è un soggetto
umano o una persona umana.
Perciò, adopererò il seguente schema: (1) Prospettiva
storica: un breve cenno storico, (2) Prospettiva scientifica: una
breve discussione sulle cellule staminali e sulla “clonazione
terapeutica”; (3) Prospettiva filosofica: lo status dell’embrione
umano e (4) Prospettiva etico-giuridica: la valutazione etico-giuridica
della ricerca sulla cellula staminale e sulla “clonazione
terapeutica.”
(1)
Prospettiva storica
1.1.La
Clonazione di Dolly
Il
24 febbraio 1997, è stata annunciata la nascita della pecora
chiamata Dolly clonata dalla cellula di una pecora adulta. Questa
tecnologia riproduttiva ha segnato una svolta importante nella scienza
perché mentre fino allora la riproduzione, com’era
stata concepita tradizionalmente, si realizzava tramite la fertilizzazione
di un ovulo da uno spermatozoo, invece, per la prima volta, un mammifero
è stato prodotto asesualmente tramite la tecnologia del trasferimento
nucleare somatico cellulare; vale a dire la fusione con un nucleo
prelevato dalla pecora adulta con un ovulo enucleato. Da questa
è risultata la nascita di una pecora la cui composizione
genetica è identica alla pecora adulta dalla quale la cellula
è stata prelevata e che non ha nessun rapporto genetico con
la madre surrogata. Questo tipo di riproduzione è asessuale,
cioè esclude la fertilizzazione dell’ovulo da parte
dello spermatozoo.
Subito dopo la clonazione di Dolly da parte di Wilmut e dei suoi
colleghi, c’era stata una condanna generale di qualsiasi possibile
clonazione umana da parte di diverse autorità, da diversi
stati e dalle organizzazioni intergovernative regionali.
Inoltre c’era stata una richiesta per una proibizione universale
della clonazione umana tramite una Convenzione vincolante e universale.
Per esempio, in Europa, il 12 Marzo 1997, il Parlamento Europeo
ha reagito rapidamente con una risoluzione intitolata Resolution
on Cloning, European Parliament, 1997 O.J. (C115) 14.4/92 Mar.12,1997).
In essa mentre dichiara che tenendo in considerazione l’allarme
causato dall’annuncio il 24 Febbraio dall’istituto “Roslin”
e dalla Compagnia farmaceutica Proteina Ltd della Scozia circa la
produzione di una pecora clonata da una cellula adulta e la possibilità
di usare di tali tecniche riproduttive per produrre embrioni umani
e confermando la sua opposizione alla clonazione d’embrioni
umani, posizione che esso ha adottato nelle sue risoluzioni del
1989 e del 1993, Esso dichiara: ”...nella convinzione chiara
che la clonazione d’esseri umani, sia sperimentalmente sia
nel contesto della cura della sterilità, o della diagnosi
preimpiantatoria del trapianto tessutale oppure per qualsiasi altro
scopo qualunque non può in nessuna circostanza essere giustificata
oppure tollerata da qualunque società, perché essa
costituisce una violazione grave dei diritti fondamentali ed è
contraria al principio d’eguaglianza degli esseri umani poiché
essa permette una selezione eugenica della razza umana, offende
la dignità umana e richiede una sperimentazione sugli esseri
umani.” Inoltre ha fatto appello per “una proibizione
esplicita della clonazione degli esseri umani su scala mondiale.”
Nell’altra sua risoluzione sulla clonazione umana emanata
l’anno seguente, esso tra le altre cose ha richiesto agli
Stati Membri del Consiglio d’Europa di firmare e ratificare
la Convenzione del Consiglio europeo sui diritti umani e sulla biomedicina
e il suo protocollo che proibisce la clonazione umana, affinché
questi due strumenti legali fossero vincolanti; e di assicurare
che ci fossero punizioni severe nel caso che avvenissero infrazioni
negli Stati d’Europa. Il primo paragrafo dell’articolo
uno di questo protocollo stabilisce: ”Qualsiasi intervento
che tenta di creare un essere umano geneticamente identico ad un
altro essere umano, sia vivente o già morto, è proibito.”
Inoltre il Parlamento ha richiesto ad ogni Stato Membro di emanare
una legislazione vincolante proibendo tutta la ricerca sulla clonazione
umana nel proprio territorio e di provvedere per le sanzioni criminali
per qualsiasi infrazione.” Per di più, ha fatto appello
agli Stati Membri, all’Unione Europea e alle Nazioni Unite
di prendere tutte le misure necessarie per realizzare una proibizione
universale e precisa riguardante la clonazione umana, che sia legalmente
vincolante, compresa la convocazione di una conferenza su questo
tema. Inoltre ha fatto appello “alla comunità scientifica,
di astenersi dalla clonazione umana nell’eseguire ricerche
sul genoma umano.”
Anche negli Stati Uniti, la reazione immediata alla clonazione di
Dolly è stata la condanna di qualsiasi clonazione umana.
Per esempio, il 4 Marzo 1997, il Presidente degli Stati Uniti, Bill
Clinton, reagendo alle notizie della clonazione di Dolly e alla
possibilità conseguente della clonazione umana ha dichiarato:”...qualsiasi
scoperta che riguarda la creazione umana non è semplicemente
una questione della ricerca scientifica, essa è una questione
della moralità e anche della spiritualità.”
“La mia opinione,” Egli prosegue,” è che
la clonazione umana solleverebbe profonde preoccupazioni, dati i
nostri apprezzati concetti di fede e d’umanità. Ogni
vita umana è unica, nata da un miracolo che trascende la
scienza di laboratorio.” Inoltre ha scritto:”Io credo
che dobbiamo rispettare questo dono profondo e resistere alla tentazione
di replicarci.”
Anche le organizzazioni non–governative e governative hanno
condannato qualsiasi clonazione umana. Per esempio nel novembre
1997, l’Associazione Mondiale dei Medici ha emanato una risoluzione
facendo appello ai medici impegnati nella ricerca e agli altri ricercatori
di astenersi volontariamente dalla partecipazione nella clonazione
degli esseri umani fino a quando le questioni legali, etiche e scientifiche
saranno state pienamente considerate da medici e scienziati, ed
i controlli necessari messi in atto.
Il 14 maggio 1997 la Fiftieth World Health Assembly ha adottato
una risoluzione intitolata Cloning in human Reproduction. Questa
risoluzione tra le altre cose afferma che “l’ uso della
clonazione per la replicazione degli individui umani è eticamente
inaccettabile ed è contraria all’integrità umana
e alla moralità.”
L’11 novembre 1997, l’United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO) ha emanato una Dichiarazione
universale sul genoma umano e sui diritti umani (Universal Declaration
on the Human Genome and Human Rights). L’articolo 11 di questa
Dichiarazione tra le altre cose ha proibito la clonazione dell’
essere umano per gli scopi riproduttivi. Esso ha stabilito: “Le
pratiche che sono contrarie alla dignità umana, per esempio
la clonazione riproduttiva degli esseri umani, non devono essere
permesse.” Inoltre l’articolo ha fatto appello agli
Stati e alle organizzazioni internazionali competenti di cooperare
nell’identificare tali pratiche e nel determinare le misure
appropriate a livello nazionale o internazionale che devono essere
prese per assicurare che i principi stabiliti in questa Dichiarazione
siano rispettati.
Nel suo documento intitolato Reflexions on Cloning, la Pontificia
Academia pro Vita ha condannato la clonazione umana e ha fatto appello
per la proibizione della clonazione umana stessa. Essa scrive:”
La proibizione del progetto della clonazione umana costituisce un
dovere morale che deve essere tradotto nelle terminologie legislative,
sociali e culturali.”
Pertanto la maggior parte delle reazioni alla clonazione di Dolly
circa il possibile uso di quella tecnologia per la clonazione umana
sono state di condanna ed è stato inoltre fatto un appello
per un’immediata proibizione legale della clonazione umana
a scopo riproduttivo.
1.2. Gli Sviluppi dopo la Clonazione di Dolly
Dopo
la clonazione di Dolly, vi sono stati altri rapporti sulla clonazione
di altre specie di mammiferi (per esempio i topi, i conigli, le
mucche, ecc.)
Nel luglio 1997, è stata annunciata la notizia della nascita
della prima pecora transgenica del mondo Polly che possiede un gene
umano che secondo l’Istituto “Roslin” porterà
alcuni vantaggi terapeutici.
Il 20 gennaio 1998, i ricercatori hanno annunciato di essere riusciti
a clonare due mucche che sono state geneticamente manipolate: un
passo che potrebbe condurre alla produzione di massa di medicinali
per gli esseri umani nel latte delle mucche.
Il 22 luglio 1998, gli scienziati che lavorano all’Università
delle Hawaii hanno clonato tre generazioni di topi.
Dopo la clonazione di Dolly, come abbiamo visto sopra, c’è
stata una condanna totale da parte di diversi stati e organizzazioni
internazionali di una possibile clonazione umana usando il metodo
scoperto da Wilmut. Ma successivamente alcuni Autori hanno cominciato
a speculare la possibilità di adoperare la tecnologia del
trasferimento somatico cellulare a fini terapeutici.
Nel 1998, due gruppi di ricercatori hanno annunziato di aver derivato
per la prima volta le cellule staminali umane. Il primo gruppo,
guidato dal Dott. Thomson con i suoi colleghi, ricercatori della
Università di Madison nel Wisconsin (USA), ha derivato le
cellule staminali da embrioni umani rimasti dopo la procreazione
assistita.
Naturalmente il prelievo delle cellule staminali dagli embrioni
ha comportato la loro distruzione.
Il secondo gruppo di ricercatori, coordinato dal dottor Gearhart
con suoi colleghi dell’Università John Hopkins in Baltimore
(USA), ha prelevato le cellule staminali germinali da tessuti dei
feti abortiti. L’aborto comporta naturalmente la morte del
feto.
Successivamente altri ricercatori hanno portato avanti ricerche
simili partendo da cellule staminali presenti nell’organismo
adulto e dal cordone ombelicale , senza sacrificare l’embrione
umano.
Successivamente, alcuni Autori hanno proposto l’uso della
“clonazione terapeutica” nella ricerca sulle cellule
staminali per le terapie dei trapianti. Lo scopo della “clonazione
terapeutica” è quello di risolvere il problema della
compatibilità immunologica cioè il rigetto immunologico
delle cellule staminali trapiantate nei tessuti adulti. Cosi, Cibelli
et. al., hanno scritto che le tecnologie che si basano sulle cellule
staminali embrionali offrono la potenzialità per modalità
nuove. Comunque, l’esecuzione clinica richiede una definitiva
risoluzione del problema della istocompatibilità. La capacità
di produrre cellule staminali totipotenti che portano in se il genoma
nucleare del paziente utilizzando le tecniche del trasferimento
nucleare (NT) supererebbe quest’ ultima sfida principale nella
medicina del trapianto. Essa aiuterebbe la produzione di quasi tutti
i tipi di cellule e di tessuti. Si tratta di prelevare la cellula
dal paziente, prenderne il nucleo, inserirlo in un ovulo enucleato
per creare un embrione umano che non sarà impiantato nell’
utero della donna, ma una volta giunto allo stadio di blastocisti
si preleveranno dall’ embrione le cellule staminali che sono
geneticamente identiche alle cellule del paziente per il trapianto.
Tutto questo ovviamente comporta la produzione dell’embrione
umano e la sua susseguente distruzione .
Insomma si può definire la “clonazione terapeutica”
come la clonazione della cellula del paziente al fine di prelevare
dallo embrione risultante la cellula staminale per il trapianto
nel medesimo paziente.
Alcuni autori per esempio Kolata e Siver, ritengono che nell’
uso di certe tecniche di clonazione non occorre produrre un clone
embrionale umano. Sostengono che è possibile riprogrammare
geneticamente la cellula enucleata del paziente affinché
essa possa produrre le cellule desiderate del paziente per un trapianto
al medesimo paziente. Una simile posizione è sostenuta dalla
Commissione di Studio sull’Utilizzo di Cellule staminali per
finalità terapeutiche. Questa Commissione ha chiamato questa
tecnica Trasferimento nucleare per produrre cellule staminali autologhe
(TNSA). Se questo sia tecnicamente possibile è discutibile.
Il 26 Novembre 2001 nell’ articolo intitolato Somatic Cell
Nuclear Transfer in Humans: Pronuclear and Early Embryonic Development
pubblicato su “Journal of Regenerative Medicine,” è
stata annunciata al pubblico la prima “clonazione terapeutica”
umana ottenuta da parte di un gruppo di ricercatori negli Stati
Uniti.
Il 18 ottobre 2002, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
ha adottato una Resolution 56/93 intitolata International Convention
against the reproductive Cloning of human beings. In essa ha dichiarato:”L’Assemblea
Generale ...particolarmente disturbata, nel contesto delle pratiche
che sono contrarie alla dignità umana, per quanto riguarda
la recente informazione divulgata sulla ricerca che si sta conducendo
con lo scopo della clonazione riproduttiva degli esseri umani,’
ed “essere risoluta a prevenire tale attacco sulla dignità
umana del’individuo,’ ha deciso ‘di fondare un
comitato Ad Hoc, aperto a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite
oppure ai membri delle agenzie specializzate oppure dell’
Agenzia atomica internazionale, con lo scopo di considerare una
elaborazione di una Convenzione contro la clonazione riproduttiva
degli esseri umani.”
Nella sua altra Risoluzione intitolata International Convention
against human Cloning, A/C.6/57/L.3/Rev.1 la stessa Assemblea Generale
ha chiesto al Comitato Ad Hoc di ritrovarsi di nuovo insieme dal
24 marzo al 4 Aprile 2003 e di preparare, come materia d’urgenza,
la prima bozza di un testo di una Convenzione internazionale contro
la clonazione umana, tenendo conto che esso non proibirà
l’uso del trasferimento nucleare oppure di altre tecniche
della clonazione per produrre le molecole di DNA, gli organi, le
piante, i tessuti, le cellule che non siano embrioni umani oppure
animali che non sono essere umani, ed ha raccomandato che il lavoro
continuasse durante la cinquantottesima sessione dell’Assemblea
Generale dal 29 Settembre a 3 Ottobre 2003 nella struttura del gruppo
di lavoro del sesto Comitato.
Nell’articolo quattro l’Assemblea “solennemente
dichiara che, fino all’ adozione di una convenzione internazionale
contro la clonazione umana, gli Stati non devono permettere qualsiasi
ricerca, esperimento, sviluppo o applicazione nei loro territori
oppure nelle aree sotto la loro giurisdizione o controllo di qualsiasi
tecnica mirata alla clonazione umana.” Inoltre l’Assemblea
ha fatto appello agli Stati “di adottare tali misure che potrebbero
essere necessarie per proibire quelle tecniche d’ingegneria
genetica che potrebbero avere conseguenze sfavorevoli sul rispetto
della dignità umana.”
L’iniziativa per uno strumento dovrà proibire la clonazione
riproduttiva degli esseri umani è stata per la prima volta
proposta dalle missioni permanenti di Francia e di Germania in una
lettera al Segretario Generale datata 7 Agosto 2001.
Il 14 Febbraio 2003 la BBC ha annuciato che la percora Dolly il
primo mamifero ad essere clonato dalla cellula adulta è morta.
Secondo la BBC, “la decisione era stata presa di “euthanase”
la Dolly che aveva 6 anni dopo una esame veterinario ha dimostrato
che aveva una malattia progressiva di polmone.
2.Prospettiva
scientifica.
2.1.Definizioni
delle terminologie
2.1.1.“Cellula
staminale.”
Che cosa è la cellula staminale? Le cellule staminali sono
responsabili del rinnovamento delle cellule della pelle, delle cellule
del sangue ecc. In ogni tessuto umano con capacità d’auto-rinnovamento
esiste una cellula staminale che ha la funzione di rinnovarsi e
di generare le altre cellule di cui quell’organo ha bisogno
per funzionare bene
Le due principali caratteristiche attribuite dalla maggior parte
degli autori sono: (1) la capacità d’autorinnovarsi
in continuazione, (2) la capacità di differenziarsi per formare
cellule, organi o tessuti umani differenziati o specializzati. Dunque,
definisco “la cellula staminale” come la cellula che
ha la capacità dell’ auto-rinnovamento o dell’auto-riproduzione
e che ha la capacità di differenziarsi in altri tipi di cellule,
organi o tessuti specializzati nel corpo dell’ essere umano.
2.1.2.
Caratteristiche delle cellule staminali umane
2.1.2.1.
Capacità d’auto-Rinnovamento
Le
cellule staminali hanno la capacità d’auto-rinovamento,
cioè una procedura tramite la quale una cellula staminale
non specializzata si divide per creare ancora due altre cellule
staminali non specializzate.
Queste cellule sono capaci di riprodursi in continuazione e hanno
la funzione di rinnovare il tessuto per tutta la vita dell’individuo.
Per esempio ricreano in continuazione l’interno del’intestino,
rivitalizzano la pelle, e creano l’intera gamma delle cellule
ematiche.
La capacità delle cellule staminali di auto-rinnovarsi in
questo modo significa che una quantità relativamente piccola
di cellule staminali può essere fatta crescere in laboratorio
in modo da creare la grande quantità di cellule staminali
necessaria per le applicazioni cliniche.
In conclusione, le cellule staminali hanno la capacità d’auto-rinnovamento,
cioè possono riprodursi in continuazione.
2.1.2.2.
Capacità di differenziazione.
La
differenziazione riguarda il processo maturativo tramite il quale
le cellule diventano sempre più specializzate sia per forma
sia per funzione in modo da svolgere una funzione particolare nel
corpo. Grazie ad esso una cellula embrionale precoce ottiene le
caratteristiche di una cellula specializzata per esempio del tessuto
cardiaco, del fegato, oppure una cellula del muscolo. La NBAC definisce
la “differenziazione” come “ la specializzazione
delle caratteristiche oppure le funzioni dei tipi cellulari.”
La potenzialità delle cellule staminali è che possono
essere stabilizzate e coltivate in laboratorio e poi indirizzate,
quando necessario, a differenziarsi in cellule mature oppure a formare
tessuti per esempio la pelle, il muscolo cardiaco oppure le cellule
del pancreas che producono insulina, che potrà essere utilizzata
per fini terapeutici.
2.1.3. Classificazione delle cellule staminali
Le
cellule staminali sono classificate secondo la loro capacità
o “potenza” anche se non tutti gli scienziati sono d’accordo
su questa classificazione. Alcune sono “totipotenti”
cioè hanno la capacità di formare tutte le cellule
dell’ organismo e anche un intero organismo.
Altre sono “pluripotenti” cioè hanno la capacità
di formare tutte le cellule e tessuti dell’organismo. Molti
scienziati usano la terminologia “pluripotente” per
descrivere le cellule staminali che possono produrre le cellule
derivate dai tre strati embrionali germinali(mesoderma, endoderma,
ed ectoderma.) Questi tre strati germinali sono la fonte di tutte
le cellule del corpo.
Non esiste consenso unitario tra gli scienziati sulla differenza
tra “totipotenza” e “pluripotenza”.
Altre sono multipotenti cioè hanno la capacità di
formare parecchie cellule e tessuti dell’organismo.
Altre ancora sono “unipotenti” cioè hanno la
capacità di formare solo un tipo di cellula e organo del
organismo.
2.1.4.
Le Prospettive mediche della Ricerca sulla Cellula Staminale
La
scoperta delle cellule staminali ha grande importanza nel campo
della medicina perché segna un nuovo metodo di curare le
malattie. E’ stato, infatti, prospettato che le cellule staminali
hanno prospettive per i principali campi della biomedicina: il campo
dei trapianti , la ricerca sui farmaci , la cura delle malattie
del sistema nervoso , dell’osso e della cartilagine; la cura
del morbo di Parkinson , delle malattie cardiache, del diabete ,
la terapia genica.
2.1.5.
Fonti per la derivazione delle cellule staminali
Le
cellule staminali possono essere derivate dalle seguenti fonti:
1.Tessuti
d’adulti (per esempio midollo osseo)
2.Cellule tessutali adulte riprogrammate per comportarsi come cellule
staminali.
3.Sangue da cordone ombelicale
4. Feti abortiti
5. Embrioni in fase precoce di sviluppo; siano essi:
a) cosiddetti embrioni soprannumerari prodotti via fertilizzazione
in vitro per scopi riproduttivi.
b) embrioni creati specificamente per la ricerca.
c) embrioni creati inserendo il nucleo prelevato da una cellula
adulta nella cellula di un ovulo enucleato, (trasferimento somatico
cellulare nucleare) (SCNT).
2.1.6.
Le line di condotta e le raccomandazioni che gli Stati prendono
in considerazione
Preambolo
Prima di tutto occorre notare che le linee di condotta nazionali
sulla ricerca sulle cellule staminali sono ancora in fase d’evoluzione.
Le raccomandazioni delle commissioni nazionali e le linee di condotta
degli Stati usano i seguenti criteri: (1) le fonti di derivazione
delle cellule staminali, (2) l’intenzione oppure lo scopo
per il quale gli embrioni sono stati prodotti, (3) fonti per la
derivazione delle cellule staminali considerate eligibili per il
sostentamento finanziario del governo. E in ultimo (4) i metodi
usati per la derivazione delle cellule staminali. Per quanto riguarda
il metodo usato nella creazione degli embrioni umani, alcuni comitati
nazionali raccomandano che il Governo approvi la derivazione delle
cellule staminali solo dagli embrioni creati tramite la fertilizzazione
in vitro nella cura della infertilità donate dai loro genitori,
( questi possono essere i cosiddetti “embrioni soprannumerari”)
oppure da embrioni creati solamente per la ricerca usando la tecnica
della sostituzione nucleare cellulare.
Altri non fanno distinzioni sul metodo usato nella creazione degli
embrioni e semplicemente raccomandano l’uso degli embrioni
umani sia creati tramite IVF sia creati usando il metodo della sostituzione
nucleare cellulare. Per esempio questa è la posizione dell’U.K.
Expert Group. Esso scrive: ”....ricerche che utilizzino gli
embrioni (sia creati tramite la fertilizzazione in vitro oppure
tramite la sostituzione cellulare nucleare) per aumentare la comprensione
riguardo le malattie umane, i disordini e le loro cure usando le
cellule dovrebbero essere permesse, salvo i controlli previsti nell’
Human Fertilisation and Embryology Act 1990”
2.2.La “Clonazione terapeutica”
Preambolo
Occorre chiarire la terminologia, “clonazione terapeutica”
per poter determinare se ci sono tipi di clonazione che non comportano
la produzione dell’embrione umano e che ha solamente scopo
terapeutico. Che cosa dunque è la “clonazione terapeutica”?
Prima di rispondere a questa domanda occorre definire la terminologia:
“Clonazione.” Essa è la produzione di due o più
cloni geneticamente identici tramite la riproduzione asessuata.
Il clone può essere una cellula, una pianta, un animale o
un essere umano.
Occorre un’ ulteriore chiarificazione perché ci sono
diversi tipi di clonazione corrispondenti ai diversi tipi di cloni.
La clonazione può essere una clonazione molecolare o una
clonazione cellulare, una clonazione tramite la scissione d’embrioni,
e una clonazione che usa il metodo che gli scienziati scozzesi hanno
usato per clonare la pecora (Dolly) dalla cellula adulta e che si
chiama trasferimento nucleare somatico cellulare.
Ora spieghiamo brevemente questi tipi di clonazione per poter vedere
se esiste un tipo di clonazione umano in cui tecnicamente è
possibile non produrre l’embrione umano.
La clonazione può essere una clonazione molecolare o una
clonazione cellulare, una clonazione tramite la scissione di embrioni,
e una clonazione che usa il metodo che gli scienziati scozzesi hanno
usato per clonare la pecora (Dolly) dalla cellula adulta e che si
chiama trasferimento nucleare somatico cellulare.
Ora spieghiamo brevemente questi tipi di clonazione per poter vedere
se esiste un tipo di clonazione umana in cui tecnicamente è
possibile non produrre l’embrione umano.
2.2.1.
I tipi di Clonazione
Preambolo
Paul Lauritzen ritiene che si possono distinguere tre tipi di clonazione
umana. La prima è quella meno controversa: comporta il replicare
la materia genetica o cellulare. Per esempio, i biologi molecolari
possono fare copie di frammenti di DNA per avere grande quantità
di DNA identico, utile per molti tipi di esperimenti scientifici.
Proseguendo egli sostiene che, alternativamente, gli scienziati
possono replicare cellule particolari facendole crescere in cultura
in laboratorio, creando quella che si chiama una linea cellulare;
cioè un gruppo di cellule identico alla cellula originale
dalla quale tutte le susseguenti cellule sono derivate.
Entrambi i tipi di clonazione molecolare e clonazione cellulare
sono diffuse, ed entrambi hanno prodotto progressi clinici importanti
nella cura delle malattie umane.
Inoltre egli afferma che poiché né l’una né
l’altra forma di clonazione comporta la produzione di un nuovo
essere umano, né l’uno né l’altro è
stata o probabilmente sarà controversa.
Ci sono alcuni altri autori che sostengono la stessa posizione.
Per esempio l’USA National Bioethics Advisory Commission fa
le seguenti distinzioni: (1) la clonazione molecolare (2) la clonazione
cellulare, e (3) la clonazione che ha lo scopo di creare animali
che sono divisi in due parti: (a) blastomere separation e (b) nuclear
transplantation cloning.
Mentre ritiene che la parola clone sia usata in molti contesti differenti
nella ricerca biologica- ma nel suo senso più semplice e
più stretto, essa fa riferimento ad una copia genetica di
una molecola, di una cellula, di piante, o di un essere umano -ritiene
anche che in alcuni contesti, la clonazione faccia riferimento a
tecnologie ben stabilite che sono state parte integrante della procedura
agricola per molto tempo e che attualmente costituisce una parte
di fondamenti della ricerca biologica moderna. Inoltre scrive:”Al
livello molecolare e cellulare, gli scienziati hanno già
clonato le cellule umane e animali e i geni per parecchi decenni.
La giustificazione per tale clonazione è che essa fornisce
le più grandi quantità di cellule identiche o geni
per lo studio; ogni cellula od ogni molecola è identica ad
altre.
Insomma possiamo concludere che ci sono quattro tipi di clonazione:
(1) clonazione molecolare, (2) clonazione cellulare, (3) separazione
del blastomero, (4) e clonazione mediante trapianto nucleare.
Ora discutiamo questi tipi di clonazione in maniera più dettagliata.
2.2.1.1.
Clonazione molecolare.
Al
livello più semplice, i biologi molecolari abitualmente producono
cloni di DNA, la base molecolare dei geni. I frammenti di DNA che
contengono i geni sono copiati e ampliati nella cellula ospitante
(host cell): normalmente un batterio. La disponibilità di
una gran quantità di DNA identico rende possibili alcuni
esperimenti. Questa procedura, spesso chiamata clonazione molecolare,
è il fondamento della tecnica del DNA ricombinante ed è
risultata nella produzione d’alcune medicine importanti (per
esempio l’insulina per la cura di diabete ecc).
2.2.1.2.
La clonazione cellulare
Un
altro tipo di clonazione può essere effettuato a livello
cellulare, facendo crescere in coltura di laboratorio copie di cellule
derivate dal soma o corpo.
Si ottiene così una linea cellulare identica a quella della
cellula originale. Anche questa è una procedura molto affidabile,
usata per sperimentare e qualche volta produrre nuove medicine .
Quindi la Commissione conclude:poiché una clonazione molecolare
e cellulare di questo genere non coinvolgono le cellule germinali
(uova o spermi), le cellule clonate non sono capaci di svilupparsi
e di dar luogo ad un neonato.”
Mentre afferma che qualsiasi azione legislativa intrapresa per proibire
la produzione di un bambino usando la metodica del trasferimento
cellulare nucleare deve esser scritta con attenzione per non interferire
con altri settori importanti della ricerca scientifica, l’USA
NBAC ritiene inoltre che non sia necessaria alcuna legislazione
riguardo alla clonazione di sequenze di DNA e di linee cellulari
in quanto né l’una né l’altra attività
sollevano questioni che sorgono dal tentativo di creare bambini
tramite il trasferimento cellulare nucleare; afferma anche che questi
campi di ricerca hanno già fornito progressi scientifici
e biomedici.
Altri autori sostengono che non debba essere proibita la clonazione
della cellula. Per esempio Finnis ritiene che in alcune clonazioni
riguardanti le linea cellulari, oppure la cultura dei tessuti, le
cellule così prodotte sono istologicamente identiche alla
cellula o alle cellule (per esempio, le cellule della cute o del
fegato) dalle quali sono state clonate. Le nuove cellule sono come
le antecedenti, prive della primordia genetica per poter sostenere
uno sviluppo auto–diretto, per sviluppare cioè un individuo
maturo, un membro di una specie animale sessualmente riproducentesi.
Anche quando le cellule sono parti di un organismo umano, una clonazione
di questo genere non comporta le questioni etiche intrinseche connesse
alla produzione degli embrioni tramite la clonazione. Finnis inoltre
ha affermato che lo sviluppo della clonazione cellulare è,
in se stesso, da incoraggiare per la sua promessa d’importanti
progressi medici.
Se la clonazione cellulare non comporta la creazione dell’embrione
umano, penso che sia eticamente lecito permettere questo tipo di
clonazione che ha scopo veramente terapeutico.
2.2.1.3. La clonazione degli animali
Il
terzo tipo di clonazione ha lo scopo di riprodurre animali geneticamente
identici e può essere divisa in due distinte procedure, la
separazione del blastomero (blastomere separation) e la clonazione
mediante trapianto nucleare (nuclear transplantation cloning).
Nella separazione del blastomero, l’embrione che si sta sviluppando
è diviso appena possibile dopo la fertilizzazione, quando
è composto da due ad otto cellule. Ogni cellula, si chiama
blastomero, è capace di produrre un nuovo organismo.
Questi blastomeri sono considerati totipotenti,cioè posseggono
la potentialità totale di produrre un intero nuovo organismo.
Questa totipotenza permette agli scienziati di dividere gli embrioni
animali in parecchie cellule per produrre organismi multipli geneticamente
identici.
2.2.1.4.
Il trasferimento nucleare cellulare somatico (SCNT)
Nei
primi anni ‘80 è stata sviluppata una più sofisticata
forma di clonazione degli animali che si chiama clonazione mediante
trapianto nucleare. Il nucleo delle cellule somatiche è diploide-cioè
contiene due coppie di geni, uno derivato dalla madre ed uno dal
padre. Le cellule germinali, comunque, contengono un nucleo aploide,
avendo solamente i geni materni o paterni.
Nella clonazione trapianto nucleare, il nucleo è asportato
dall’ovulo e sostituito con il nucleo diploide di una cellula
somatica.
In tale processo esiste dunque esiste un singolo “genitore”
genetico, a differenza della riproduzione sessuale dove un nuovo
organismo si forma quando si uniscono la materia genetica dell’uovo
e dello sperma.
Il trasferimento nucleare cellulare somatico eseguito da Wilmut
ha usato le cellule da una pecora adulta per clonare Dolly: è
stato prelevato un occita non fecondato da una pecora femmina adulta
e poi è stato sostituito il suo nucleo con quello di una
cellula proveniente dalla ghiandola mammaria di una pecora adulta.
In fine questo occito è stato impiantato in altra pecora
femmina adulta, e il risultato è stato Dolly.
2.2.1.5.Trasferimento nucleare per la Produzione di Cellule staminali
autologhe (TNSA): Riprogrammazione delle cellule adulte
Altri
autori affermano che è possibile riprogrammare geneticamente
una cellula enucleata da un paziente affinché possa produrre
le cellule desiderate del paziente per un susseguente trapianto.
Questa posizione è tenuta dalla Commissione di Studio sull’Utilizzo
di cellule staminali per finalità terapeutiche. Essi chiamano
questa tecnologia Trasferimento nucleare per produrre cellule staminali
autologhe (TNSA).
Descrivendo questa tecnologia essi scrivono:”La produzione
in vitro di cellule staminali del malato stesso(autologhe) può
essere ottenuta con la riprogrammazione del nucleo di cellule somatiche
(mature) prelevate dal paziente e trasferite all’interno di
una cellula uovo precedentemente enucleata, cioè svuotata
del suo nucleo (Metodo TNSA).”
Secondo questa Commissione, “in questo caso le cellule ES
sono isolate da cellule dell’embrioblasto derivato dal trasferimento
del nucleo di una cellula somatica adulta del paziente in una cellula
uovo enucleata.” Proseguendo essi scrivono:”Queste cellule
ES posseggono quindi lo stesso genoma nucleare dell’individuo
donatore della cellula somatica il quale, quindi, non le rigetterebbe
qualora queste cellule ES clonate venissero trapiantate, dopo differenziamento,
in un suo organo.” La Commissione afferma che “da queste
considerazioni emerge come questo procedimento avrebbe l’enorme
vantaggio di stabilire cellule ES immunologicamente compatibili
per autotrapianto.”
In conclusione la Commissione dichiara:”In breve, si tratta
di riprogrammare il nucleo di cellule somatiche prelevate dal paziente,
tramite il contatto con il citoplasma di un oocita.”
Secondo questa Commissione, “nella pubblicistica contemporanea
questa procedura è stata chiamata clonazione terapeutica,
un termine, di fatto, chiaramente opinabile. In fatti, un oocita
ricostituito con il nucleo di una cellula somatica adulta non può
considerarsi uno zigote in senso classico, in quanto non deriva
dall’unione di due gameti.” Secondo la Commissione“a
riprova di ciò sta il fatto che l’oocita così
ricostruito non dà spontaneamente luogo allo sviluppo embrionale,
poiché ciò può avvenire solo grazie a stimolazioni
artificiali che lo forzano a svilupparsi in blastocisti. Solo poche
tra queste blastocisti hanno l’effettiva capacità di
formare un embrione e quindi un feto se trasferite in utero.”
Proseguendo essi scrivono:“Si noti, che l’oocita ricostituito
può, invece, essere indotto a proliferare ed incanalarsi
verso la formazione delle sfere embrioidi (non di blastocisti) la
cui differenziazione può essere indirizzata verso specifici
stipiti cellulari.”
La Commissione poi afferma:”Quindi, in ultima analisi, l’oocita
ricostituito con il nucleo di una cellula somatica del paziente
è assai più simile ad una potenziale forma d’espansione
cellulare (per via asessuata) del paziente stesso, analoga a quella
già oggi praticata quando prelievi bioptici di derma vengono
amplificati per la produzione di ‘cute artificiale,’
tecnica preziosa nella terapia dei grandi ustionati.”
In ultimo la Commissione scrive:”E’ perciò prevedibile
ed auspicabile che la attuale dipendenza dagli oociti di donna possa
venire rimpiazzata da tecniche che prevedono l’impiego d’estratti
citoplamatici di altre specie animali, o di citoplasti prodotti
artificialmente, così da poter effettuare in provetta la
riprogrammazione genetica dei nuclei delle cellule somatiche.”
Allo stesso modo Lanza et. al. ritengono che evitare la difficoltà
etica e legale che circonda l’uso di ‘pre-embrioni’
potrebbe essere superata con i progressi nella tecnologia della
clonazione e del trasferimento nucleare. Col tempo, potrebbe essere
possibile modificare il genoma delle cellule del paziente (tramite
modifiche mirate del gene oppure progettate sul cromosoma) prima
della procedura del trasferimento nucleare, affinché dopo
la ‘riprogrammazione,’ i cloni sviluppino solamente
gruppi di cellule e tessuti specializzati, invece di sviluppare
un organismo intero. Per esempio, potrebbe essere possibile indirizzare
le capacità inerente allo sviluppo di uno solo o due strati
embrionali germinali.
Secondo il Chief Medical Officer’s Expert Group reviewing
the potential of Developments in Stem Cell Research and Cell Nuclear
Replacement to benefit human health, “appena sarà stato
compreso e controllato il modo in cui un uovo che ha subito l’asportazione
del nucleo può riprogrammare una cellula adulta lo scopo
diventerebbe lo sviluppo di cellule staminali senza la necessità
di creare un embrione.”
Sorgono qui alcuni interrogativi:(1) il prodotto della riprogrammazione
della cellula adulta rappresenta solamente le cellule di un tessuto
particolare o è un embrione umano?; (2) se il prodotto della
riprogrammazione è un embrione umano, è eticamente
lecito usarlo per la derivazione delle cellule staminali?; (3) è
moralmente lecito usare “citoplasmi..animali” per la
produzione di “oociti ricostruiti” ?
Discuteremo tali questioni etiche più tardi in questo lavoro.
2.2.1.6. La “Clonazione Terapeutica.”
La
“clonazione terapeutica” è una terminologia coniata
dall’Human Genetics Advisory Commission (HGAC) e Human Fertilisation
and Embryology Authority (HFEA), della Gran Bretagna per differenziarla
dalla “clonazione riproduttiva.”
Dopo la clonazione di Dolly, c’è stata una condanna
totale da parte di diversi stati e organizzazioni internazionali
di una possibile clonazione umana usando il metodo scoperto da Wilmut.
Ma successivamente alcuni autori hanno cominciato a speculare la
possibilità di adoperare la tecnologia del trasferimento
somatico cellulare a fini terapeutici.
Recentemente alcuni autori hanno proposto l’uso della “clonazione
terapeutica” nella ricerca sulle cellule staminali per le
terapie dei trapianti. Lo scopo della “clonazione terapeutica”
è quello di risolvere il problema della compatibilità
immunologica cioè il rigetto immunologico delle cellule staminali
trapiantate nei tessuti adulti. Cosi, Cibelli et. al., hanno scritto
che le tecnologie che si basano sulle cellule staminali embrionali
offrono la potenzialità per modalità nuove. Comunque,
l’esecuzione clinica richiede una definitiva risoluzione del
problema dell’istocompatibilità. La capacità
di produrre cellule staminali totipotenti che portano in se il genoma
nucleare del paziente utilizzando le tecniche del trasferimento
nucleare (NT), supererebbe quest’ultima sfida principale nella
medicina del trapianto. Esso aiuterebbe la produzione di quasi tutti
i tipi di cellule e di tessuti.
Tutto questo ovviamente comporta la produzione dell’embrione
umano e la sua susseguente distruzione.
In somma si può definire la “clonazione terapeutica”
come la clonazione della cellula del paziente al fine di prelevare
dall’embrione risultante la cellula staminale per il trapianto
nel medesimo paziente.
Il 26 Novembre 2001 nell’articolo intitolato Somatic Cell
Nuclear Transfer in Humans: Pronuclear and Early Embryonic Development
pubblicata su “Journal of Regenerative Medicine, ” è
stata annunciata al pubblico la prima “clonazione terapeutica”
umana ottenuta da parte di un gruppo di ricercatori negli Stati
Uniti.
Secondo questo gruppo di ricercatori “tre embrioni derivati
da cellule somatiche si sono sviluppati oltre lo stadio pronucleare
fino allo stadio con sei cellule.” Essi dichiarano: ”La
capacità di creare embrioni autologhi rappresenta la prima
tappa verso la generazione di cellule staminali che immuno–compatibili
che potrebbero essere usate per superare il problema del rigetto
immune nella medicina rigenerativa.” Se da un lato hanno affermato
che “l’applicazione clinica può includere la
produzione di miocardiociti (cardiomyocytes) per sostituire il tessuto
cardiaco danneggiato oppure B-cellule che producono insulina per
pazienti con diabete, ed altri impieghi, hanno anche dichiarato:
“Comunque la realizzazione di queste terapie dipende dalla
generazione d’embrioni nei primi stadi allo scopo di derivare
la cellula staminale. Essi hanno anche scritto;”Nessun embrione
creato tramite tecnologia NT può essere mantenuto oltre 14
giorni di sviluppo.”
Inoltre Cibelli et al. hanno scritto:”Diversamente dalla clonazione
riproduttiva (che mira a produrre un intero organismo), la clonazione
terapeutica umana non cerca di portare lo sviluppo oltre lo stadio
più precoce del preimpianto. Lo scopo invece è di
derivare cellule staminali primordiali in vitro, in quanto cellule
staminali embrionali provenienti dalle masse interne cellulari delle
blastocisti come fonte di cellule per la terapia rigenerativa.“
In ultimo hanno scritto che è stato suggerito che le applicazioni
mediche del NT possono avere un importante merito e dovrebbero essere
attivamente continuate; comunque, essi ritengono che l’uso
del NT nella riproduzione umana sia attualmente ingiustificato.
La domanda è: questi ricercatori hanno prodotto embrioni
umani o no?
Se la creazione e la distruzione dell’embrione umano è
inevitabile nell’uso della “clonazione terapeutica”
nella ricerca allora sorge una domanda etica: è eticamente
lecito distruggere l’embrione umano per poter usare le sue
cellule staminali per curare un’altra persona? Noi valuteremo
più tardi eticamente questo tipo di clonazione.
3.Prospettiva filosofica
3.1.
Lo Status dell’embrione Umano
Preambolo
Al fine di applicare i principi etici che il ricercatore è
tenuto a rispettare nella ricerca biomedica sulla persona umana
occorre rispondere alla domanda: l’embrione umano è
una persona umana? Se lo è, è moralmente illecito
usarlo per la ricerca non-terapeutica in cui è distrutto,
perché tale ricerca viola il principio del rispetto della
vita umana, il principio del rispetto della dignità umana,
e il principio del primato del bene dell’individuo sul bene
della società ecc.
Alcuni autori ritengono che l’embrione umano non sia una persona,
perché non ne possiede ancora l’individualità,
ma che sia invece una struttura di cellule umane .
Per rispondere a queste obiezioni occorre prima di tutto determinare
se l’embrione umano è una persona. Ma per fare questo
occorre una risposta ad un’altra domanda, cioè: che
cosa è la persona?
3.1.2.
Definizione della “persona”.
Ci
sono diverse definizioni della persona date da diversi filosofi;
per esempio alcuni usano i criteri della relazione, altri dell’autoconsapevolezza
, altri ancora della sensazione ecc. Altri raccolgono diverse caratteristiche.
Per esempio Engelhardt scrive: «Ciò che distingue le
persone è la loro capacità d’essere autocoscienti,
razionali, e meritevoli di responsabilità e di lode»
.
In ogni modo, prendiamo la definizione di Boezio che maggiormente
è accettata da tanti autori. Egli definisce la persona come
«una sostanza individuale dalla natura razionale» .
Ci sono tre elementi in questa definizione. La prima è la
sostanza, la seconda è l’individualità e la
terza è la razionalità. La questione da porre a questo
punto è: l’embrione umano è sostanza, è
individuo ed è razionale?
3.1.3. L’importanza della “sostanza nella definizione
della terminologia “persona”
Non
possiamo comprendere la terminologia “persona” senza
prima chiarire il concetto della terminologia “sostanza”
perché la persona è fondamentalmente una sostanza.
Alcuni autori, per esempio Hume e John Locke , negano l’esistenza
della sostanza. Le conseguenze di negare l’esistenza della
sostanza sono due: prima, per definire la “persona”
alcuni autori finiscono per usare solo uno o più dei suoi
accidenti.
Seconda, se un autore nega l’esistenza della sostanza, la
conseguenza è che sostituisce gli accidenti con la sostanza
nella sua definizione della persona. Poiché gli embrioni
non manifestano ancora gli accidenti a causa della loro immaturità,
questi autori finiscono per negare che l’embrione sia una
persona.
Ma che cosa significa una sostanza? Etimologicamente, la parola
‘sostanza’viene da due parole latine “sub”
che vuole dire “sotto” e “stare” che significa
“stare (in piedi)”. Sostanza vuole dunque dire “quella
che sta sotto altre cose; quella che sappiamo quando capiamo (cioè
comprendere la natura delle) cose” . Dunque sostanza è
ciò che sottosta alla cosa o quella che è alla base
di una cosa. Così Aristotele, definendo la sostanza, afferma
che «quello che sta alla base di una cosa, primariamente,
è ritenuto essere in senso stretto la sua sostanza»
. Lo stesso concetto è espresso da MC Call quando definisce
“sostanza” come «qualcosa di basilare ed indipendente
nella esistenza, stando sotto altre realtà, ed è fonte
dell’attività» .
La domanda è: l’embrione umano è una sostanza?
La sostanza, come definita dal punto di vista filosofico, è
quello che sta sotto e supporta gli accidenti e su cui gli accidenti
ineriscono. La sostanza non si identifica con gli accidenti ma supporta
gli accidenti e si manifesta tramite gli accidenti. Per esempio
la sostanza della persona umana si manifesta tramite gli accidenti
della consapevolezza, del movimento, della sensazione ecc.
Anche se non possiamo separare gli accidenti dalla sostanza, non
possiamo neppure equiparare la sostanza con gli accidenti. Sono
due cose differenti, ma connesse perché l’uno non può
esistere senza l’altro. Per esempio definire una persona come
un’entità che è autoconsapevole, vuol dire equiparare
un accidente con la sostanza, perché l’autoconsapevolezza
è un accidente. Quelli che non sono autocoscienti (per esempio,
quelli che sono in coma, o quelli che dormono) cessano d’essere
persone, perché sono in coma o perché dormono? Poiché
non esercitano la loro autoconsapevolezza non sono più persone?
La conclusione è assurda.
La persona umana in quanto sostanza non può essere definita
con la manifestazione del suo accidente per esempio l’auto-consapevolezza
o relazione o sensazione.
Allora la domanda è: l’embrione umano è una
sostanza?
La risposta è che sicuramente lo è. E’vero che
non manifesta ancora gli accidenti tramite i quali la persona è
di solito riconosciuta (per esempio, l’autocoscienza, la relazione,
la sensazione, ecc.) ma questa mancanza si spiega con il fatto che
gli organi necessari per il loro esercizio non sono ancora sviluppati.
Occorre tempo per gli organi responsabili per far sì che
questi atti maturino prima che l’embrione si manifesti tramite
questi accidenti. Perciò per quanto riguarda l’embrione
umano la mancanza di questi accidenti non è la privazione,
né di sostanza dell’embrione umano, né di questi
accidenti che manifestano questa sostanza, ma solamente una mancanza
temporanea.
Inoltre, se l’embrione umano è una sostanza, per forza
deve avere i suoi accidenti tra i quali sono la consapevolezza,
l’auto-consapevolezza, la sensazione ecc., anche se questi
accidenti, come abbiamo detto, non sono verificabili attualmente
a causa della mancanza dello sviluppo degli organi responsabili
per l’esercizio di queste funzioni.
Le conclusioni che dobbiamo trarre da quanto abbiamo sopra detto
sono le seguenti:
(1)L’embrione umano è una sostanza.
(2)Tutte le definizioni della persona che fanno riferimento solamente
agli accidenti della sostanza della persona (per esempio, l’autoconsapevolezza,
la relazione, il ragionamento ecc) non possono ritenersi corrette
perché eliminano alcune persone umane tra le quali gli embrioni
umani dalla categoria delle persone.
La seconda domanda è: l’embrione umano è individuale?
Cioè ha l’individualità? L’individualità
è definita dal Webster’s New Dictionary tra l’altro
come «la qualità d’essere individuo» ,
cioè un singolo. La domanda è: l’embrione umano
è un individuo? Noi sottolineiamo la parola “è”
perché non siamo interessati con quello che l’embrione
potrebbe essere (per esempio due gemelli dopo la separazione del
blastomero: questa è solo una possibilità ma non un’obbligatorietà
e perciò un’eccezione alla regola) ma con quello che
è di solito a partire dalla fertilizzazione fino alla nascita.
Alcuni autori negando che l’embrione sia una persona umana
argomentano che poiché l’embrione umano è dotato
della caratteristica biologica della totipotenza (perciò
esso può dividersi e può essere diviso in due o più
parti e ogni parte può svilupparsi date le necessarie condizioni)
fino a diventare una persona umana, perciò l’embrione
umano non è un individuo e conseguentemente non è
una persona umana, perché una persona umana è indivisibile,
è un individuo. Fino a quando esiste questa possibilità
-prima dell’impianto nell’utero quando appare nell’embrione
la stria primitiva che è il punto invalicabile della gemellarità
- non possiamo affermare che abbiamo di fronte un individuo e perciò
una persona umana.
Tra coloro che sostengono questa posizione sono Shannon, Ford e
alcuni partecipanti al Congresso Internazionale svoltosi a Milano
nel gennaio 1991. Per esempio, Shannon riportando l’opinione
d’altri autori secondo cui usare embrioni provenienti da cliniche
della fertilizzazione in vitro oppure produrre embrioni per ottenerne
cellule staminali presenta, per tanti, più problemi etici
, afferma che se uno ritiene che l’essere persona inizia con
la fertilizzazione, questi potrebbe sostenere che nessun embrione
umano possa essere usato in questo modo .
Poi egli afferma che vorrebbe sviluppare l’altra possibilità:
cioè, che anche se l’embrione umano porta un unico
codice genetico e anche se certamente è umano, a questo stadio
l’embrione non è persona e perciò alcuni interventi
possono essere fatti . Argomentando contro l’individualità
dell’embrione umano, egli scrive che l’organismo che
si sta sviluppando non è ancora un individuo . Mentre ha
unità biologica e organizzazione, le sue cellule possono
ancora essere separate tramite il fenomeno della gemellarità
oppure divise tramite quello della divisione embrionale, e così,
potrebbero ottenersi organismi differenti interi . Il blastomero
può essere diviso in due parti, ciascuna delle quali può
diventare un altro organismo ; cioè è divisibile e
le sue parti possono diventare esseri interi . Tale organismo è
per definizione un “non individuo”. Un individuo è
letteralmente indivisibile, oppure se é diviso, non c’è
più. .
Alcuni partecipanti al Congresso Internazionale svoltosi a Milano
nel gennaio 1991 sul tema dello statuto dell’embrione umano
alla fine hanno dichiarato: «…in quanto scienziati ed
operatori del settore, noi affermiamo che le recenti conoscenze
relative alla totipotenzialità dello ‘zigote’e
dell’‘embrione’, unite ad altre considerazioni,
portano ad affermare che prima del 14° giorno dalla fecondazione
è da escludersi che l’’embrione’abbia ‘vita
personale’o sia ‘persona’» .
Proseguendo essi scrivono: «Non è nostro compito stabilire
con precisione quando ciò avviene, ma certamente non avviene
al momento della fecondazione, bensì in un momento ad esso
successivo» .
Ancora due embrioni possono unirsi o possono essere uniti per formare
un individuo. Quando questo succede, allora uno embrione umano perde
la sua individualità. Perciò non possiamo attribuire
all’embrione la caratteristica d’individuo e perciò
di persona finché esiste questa possibilità.
Iniziamo con la prima obiezione cioè che l’embrione
umano non è un individuo perché può dividersi
e può essere diviso in due o più embrioni.
Se è vero che l’embrione umano a causa della sua totipotenza
ha la possibilità di divisione in due o più embrioni
umani, in ogni modo, è anche vero che questa è solamente
una possibilità che non nega la realtà che in ogni
momento della esistenza dell’embrione umano siamo davanti
all’individuo embrione.
Tutti gli autori che negano che l’embrione umano sia una persona
fondano il loro argomento sulla possibilità della sua divisione
e usando questa possibilità come la premessa maggiore concludono
che l’embrione umano non è di fatto un individuo.
Logicamente, è errato iniziare l’argomento, cioè
porre come premessa maggiore, la possibilità e concludere
l’argomento con la attualità e obbligatorietà.
Spiego. Che l’embrione umano possa dividersi e possa essere
diviso è solamente una possibilità. Essendo una possibilità,
ciò può succedere per esempio quando per natura abbiamo
la gemellarità o quando l’embrione è diviso
in due o più parti da qualcuno; oppure può anche non
succedere.
Normalmente, a partire dalla fecondazione e in ogni momento attuale
dell’embrione umano, siamo di fatto davanti ad un embrione
individuale. Il Comitato Direttivo del Centro di Bioetica dell’Università
Cattolica di Roma ha giustamente affermato:
La conclusione dedotta dai dati oggi disponibili della biologia
è che l’embrione fin dalla fecondazione è un
individuo umano che inizia il suo ciclo vitale .
Perciò non possiamo argomentare che poiché l’embrione
umano può dividersi e può essere diviso, perciò
non è “individuale” e non è una persona.
La divisione dell’embrione è comunque una eccezione.
Così affermano anche Serra e Colombo: «...il fenomeno
è una reale eccezione: il 99-99,6% degli zigoti si sviluppano
come un unico organismo. Ciò logicamente significa che lo
zigote è per sé determinato a svilupparsi come un
unico individuo umano» .
Secondo il principio legale, l’eccezione costituisce non soltanto
un’affermazione della regola , ma anche una prova della regola
. Poiché di fatto gli embrioni di solito non si dividono,
si può concludere che la totipotenza non è opposta
alla individualità. Cosi Serra e Colombo hanno affermato:
«...la totipotenza non si oppone alla individualità.
Cellule totipotenti possono essere parte di un individuo senza distruggerne
la sua individualità» .
In conclusione, riteniamo che il fatto che l’embrione umano
possa dividersi e possa essere diviso a causa della sua totipotenza,
rappresenta solamente una possibilità ma non ne consegue
che di fatto sia diviso. Poiché non è diviso, concludiamo
che è un individuo e perciò una persona umana.
La seconda obiezione è che siccome due o più embrioni
umani possono unirsi per formare una sola persona prima dell’impianto
nell’utero, perciò non si può attribuire lo
status di persona all’embrione umano.
Ancora, l’illogicità di questo argomento risiede nel
fatto che si inizia con la “possibilità” e si
conclude con la attualità e l’obbligatorietà.
Fino a quando questa possibilità non è verificata,
siamo davanti a due o più embrioni umani e perciò
due o più persone umane. Ma quando si sia verificata questa
unificazione, abbiamo un individuo e perciò siamo davanti
ad una persona umana.
Ora discutiamo la terza caratteristica della persona cioè
la razionalità. Occorre precisare che secondo la definizione
di Boezio quello che conta non è che la persona abbia la
razionalità nel senso che debba esercitarla attualmente,
ma è sufficiente per essere persona che la entità
sia dotata di una natura razionale.
La domanda che sorge è: l’embrione umano ha natura
razionale? Poiché biologicamente è dotato di patrimonio
genetico umano, l’embrione umano non può non avere
una natura razionale dato che tutti gli esseri della specie umana
hanno natura razionale. L’embrione umano è un essere
razionale in quanto possiede la natura razionale.
Il fatto che l’embrione umano non eserciti ancora la razionalità
è dovuto non alla privazione della natura e capacità
razionale, ma alla mancanza temporanea dell’esercizio di quella
capacità a causa dell’immaturità dello sviluppo
dell’organo cerebrale necessario per l’esercizio di
tale funzione. Perciò, il fatto che non verifichiamo l’esercizio
di tale funzione da parte dell’embrione umano non vuol affermare
che l’embrione umano non possiede la natura razionale: quando
gli organi necessari per esercizio di tale funzione si saranno sviluppati,
certamente l’embrione umano eserciterà la razionalità.
La conclusione non può che essere che l’embrione umano
ha natura razionale.
In conclusione, riteniamo che poiché l’embrione umano
è una sostanza, ha individualità e ha la natura razionale,
perciò è una persona umana.
3.1.4.
Lo status giuridico dell’embrione umano nel diritto internazionale
Quale
è lo status giuridico dell’embrione umano? Prima di
rispondere a questa domanda dobbiamo chiarire un punto. Poiché
si tratta della stessa persona dal momento della fecondazione fino
al momento adulto, non esiste una differenza tra lo status biologico
dell’embrione umano, il suo status filosofico e il suo status
giuridico; cioè non esiste differenza tra “essere umano”
e “persona” come alcuni autori ritengono. Perciò,
poiché lo zigote, l’embrione umano ed il feto sono
esseri umani sono persone come il neonato.
Comunque, di fatto gli Stati generalmente fanno distinzione tra
lo status giuridico dell’essere umano prima della nascita
e dopo la nascita. La persona, costituzionalmente parlando, in molti
Stati è il “nato”. Nell’ordinamento giuridico
di tanti Stati la nascita dunque segna l’inizio della persona
umana. Questa posizione è inaccettabile perché non
esiste nessuna differenza tra esseri umani e persone umane dato
che di regola esiste continuità tra lo zigote e il neonato.
Comunque ci sono altri provvedimenti negli ordinamenti penali e
civili degli Stati che sostengono che il nascituro gode di una personalità
giuridica come dimostreremo fra poco. Perciò si può
affermare che negli ordinamenti giuridici degli stati lo status
giuridico del nascituro è ambiguo.
In ogni modo, nel diritto internazionale esistono gli argomenti
per sostenere la posizione che l’embrione umano sia riconosciuto
come persona in quanto dotato di diritti tra i quali è il
diritto alla vita . Per esempio:
(1)L’articolo sei paragrafo cinque del patto internazionale
sui diritti civili e politici del 1966 sancisce che la pena capitale
non può essere eseguita sulla donna incinta . La ragione
di questo divieto è ovviamente per proteggere il nascituro,
un essere umano che è innocente.
(2)Nei codici penali di tanti stati l’aborto è di regola
proibito e penalizzato . E’permesso in alcuni stati soltanto
per certe ragioni; il che vuol affermare che l’aborto è
solamente un’eccezione alla regola, che è la tutela
della vita del nascituro. Perciò si può concludere
che secondo il principio generale riconosciuto dagli stati e che
costituisce una delle fonti del diritto internazionale, la vita
del nascituro è indirettamente tutelata nell’ordinamento
giuridico internazionale.
(3)Nel codice civile di molti stati è riconosciuta al nascituro
una certa personalità giuridica per il fatto che la legge
gli riconosce il diritto di ereditare, di ricevere donazioni e di
succedere .
(4)I documenti finali di diverse conferenze sulle popolazioni tenutesi
finora sono coerenti nel rifiutare l’impiego dell’aborto
quale metodo per il controllo della nascita da parte degli stati
. Anche se i documenti di queste Conferenze non godono di statuto
giuridico, esprimono comunque la coscienza giuridica degli stati
partecipanti e possono servire per interpretare altri documenti
giuridici internazionali in cui la vita umana è tutelata:
per esempio articolo sei del patto internazionale sui diritti civili
e politici.
(5)Il paragrafo uno dell’articolo quattro della Convenzione
Americana sui diritti umani sancisce: «Ogni persona ha il
diritto che sia rispettato il suo diritto alla vita. Questo diritto
deve essere protetto dalla legge, e, in genere, dal momento della
fecondazione…» .
(6)Nella sua opinione, la Commissione per i diritti umani di Strasburgo
ha dichiarato: “La gravidanza non può essere ritenuta
appartenere unicamente alla sfera della vita privata della donna.
Qualora una donna sia incinta la sua vita privata diviene connessa
con il feto che sviluppa”.
La conclusione che possiamo trarre da quanto sopra detto per quanto
riguarda lo status giuridico dell’embrione umano è
che indirettamente nell’ordinamento giuridico internazionale
l’embrione umano è riconosciuto come un soggetto del
diritto.
4.
VALUTAZIONE ETICO-GIURIDICA DELLA RICERCA SULLA CELLULA STAMINALE
E SULLA “CLONAZIONE TERAPEUTICA”
4.1.
Embrioni “soprannumerari” prodotti via fertilizzazione
in vitro per scopi riproduttivi
4.1.1.
Il principio del rispetto della vita umana
Il
primo principio della bioetica che deve guidare il ricercatore nella
ricerca biomedica è il rispetto della vita umana. Questo
principio è sancito in diversi modi dai documenti internazionali
che trattano della ricerca sul soggetto umano e può essere
trattato sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista
etico.
Da quest’ultimo punto il principio della tutela del soggetto
umano nella ricerca biomedica è il principio etico riconosciuto
in campo internazionale. Significa che la vita del soggetto umano
sul quale la ricerca viene fatta deve essere tutelata dal ricercatore.
Questo principio è espresso in diversi modi: per esempio
come principio della inviolabilità della vita umana, come
divieto etico di non uccidere come principio etico di non-maleficenza.
Giuridicamente, è un principio riconosciuto che gli Stati
hanno lo interesse e il dovere di tutelare il valore intrinseco
della vita umana d’ogni membro della loro comunità
a prescindere dal fatto che alcuni esseri umani siano riconosciuti
costituzionalmente come persone o no. Dove e quando esiste la vita
umana lo Stato ha il dovere di tutelarla sempre.
Il principio della protezione della vita umana è basata sui
principi del rispetto della sacralità della vita umana, dell’inviolabilità
della vita umana stessa e della dignità umana. Conseguentemente
lo stato deve intervenire per tutelare la vita di chi vuole togliersela
tramite il suicidio medico-assistito oppure tramite l’eutanasia
volontaria.
Se lo Stato ha il dovere di tutelare la vita dei cittadini nati,
a maggior ragione ha il dovere di tutelare la vita dei più
deboli, dei più indifesi e innocenti della società
tra cui sono i non ancora nati. La congregrazione per la Dottrina
della Fede ha giustamente affermato: «In diversi Stati alcune
leggi hanno autorizzato la soppressione diretta d’innocenti:
nel momento in cui una legge positiva priva una categoria d’esseri
umani della protezione che la legislazione civile deve loro accordare,
lo Stato viene a negare l’uguaglianza di tutti davanti alla
legge» . Proseguendo scrive: «Quando lo Stato non pone
la sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, e in
particolare di chi è più debole, vengono minati i
fondamenti stessi di uno Stato di diritto» .
Conseguentemente è dovere dello Stato tutelare il diritto
alla vita dei non ancora nati. La congregazione per la Dottrina
della Fede ha giustamente dichiarato: «...il frutto della
generazione umana dal primo momento della sua esistenza, e cioè
a partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato
che è moralmente dovuto all’essere umano nella sua
totalità corporale e spirituale» . Proseguendo scrive:
«L’essere umano va rispettato e trattato come una persona
fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli
si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto
il diritto inviolabile d’ogni essere umano innocente alla
vita» .
Poiché nella ricerca sulle cellule staminali embrionali,
l’embrione umano viene distrutto, questa ricerca viola il
principio del rispetto della vita umana.
4.1.2.
Proporzionalità tra rischi e danni e il bene del soggetto
sottoposto alla ricerca.
Questo
principio richiede che prima di effettuare la ricerca sulla persona
umana, devono essere bilanciati i rischi cui il soggetto umano sarà
esposto con i benefici che si intendono ottenere dalla ricerca in
conformità con il principio della proporzionalità.
Così il paragrafo ii dell’articolo 16 della Convenzione
sulla Biomedicina stabilisce tra l’altro che: «La ricerca
sulla persona può soltanto essere intrapresa se tutte le
seguenti condizioni sono verificate: ..ii. i rischi in cui tale
persona potrebbe incorrere non sono proporzionati ai benefici potenziali
della ricerca» . La World Medical Association dice la stessa
cosa nella sua Dichiarazione sui principi etici per la ricerca riguardante
soggetti umani .
In quanto l’embrione umano è distrutto nella ricerca
sulla cellula staminale, non esiste una proporzionalità tra
i rischi cui l’embrione umano è sottoposto e il suo
bene.
4.1.3.
Il principio della tutela dell’embrione umano nella ricerca
biomedica
Quando
la ricerca biomedica è praticata sull’embrione umano,
questo deve essere tutelato. Tale principio è riconosciuto
al paragrafo uno dell’articolo 18 della Convenzione sulla
biomedicina, che stabilisce: «Dove la legge permette la ricerca
sull’embrione umano in vitro, deve garantire la protezione
adeguata dell’embrione» .
L’implicazione giuridica di quest’articolo è
che nessuno degli Stati contraenti della Convenzione può
permettere la ricerca sulla cellula staminale embrionale perché
tale ricerca necessariamente comporta la distruzione dell’embrione
umano.
4.1.4.
Il principio del rispetto della dignità umana
Il rispetto della dignità umana costituisce uno dei principi
della ricerca biomedica. Così l’Associazione Medica
Internazionale nella sua dichiarazione sui principi etici per la
ricerca medica che coinvolga i soggetti umani, dichiara: «E’
dovere del medico nella ricerca medica di proteggere la...dignità
del soggetto umano» . Il Parlamento europeo ha dichiarato
la necessità di assicurare che «l’embrione umano
e il feto siano trattati in condizioni adeguate alla dignità
umana...» .
Prima di procedere a discutere questo principio occorre chiarire
il concetto della dignità umana. Falconer ritiene che la
dignità umana «è un valore inerente della persona
umana che nessuno o niente può diminuire» . Poiché
la dignità umana è caratteristica inerente all’essere
umano in sé, per avere diritto a tale dignità non
occorre altro che un’entità sia un essere umano. Conseguentemente,
poiché l’embrione umano è un essere umano, possiede
la dignità umana.
Ci sono implicazioni etiche del rispetto della dignità umana.
La prima è che il rispetto della dignità umana richiede
che gli esseri umani non possano essere trattati come mezzi cioè
come oggetti, come uno strumento da usare solo per raggiungere lo
scopo altrui. Kant nel suo lavoro Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten, ha scritto: «...l’uomo e generalmente qualsiasi
ente razionale esiste come fine in se stesso, non semplicemente
come mezzo per essere usato arbitrariamente da questa o quella volontà,
ma tutte le sue azioni, o riguardino se stesso o altri esseri razionali,
devono essere sempre considerate allo stesso tempo come un fine»
.
Poiché il principio del rispetto della dignità umana
richiede che l’essere umano non possa essere usato o trattato
come il mezzo ma debba essere sempre trattato come il fine, perciò,
costituisce violazione di tale principio quando l’essere umano
è usato come strumento per raggiungere lo scopo altrui.
Poiché nella ricerca sulla cellula staminale embrionale,
l’embrione umano è usato per la ricerca non-terapeutica
e perché è distrutto nella ricerca per ottenere la
terapia per altri esseri umani, questa ricerca viola il principio
del rispetto della dignità umana.
4.1.5.
Il Primato del bene dell’individuo sopra l’interesse
della scienza e della società
Un
altro principio biomedico è che nella ricerca gli interessi
e il benessere del soggetto sul quale la ricerca è fatta
devono prevalere sull’interesse della società. Così,
l’Associazione Medica Mondiale nella sua Dichiarazione stabilisce:
«Nella ricerca medica sui soggetti umani, considerazioni riguardanti
il bene del soggetto umano devono avere la precedenza sugli interessi
della scienza e della società» .
Una delle implicazioni etiche e giuridiche di questo principio è
che la vita di un singolo essere umano non può essere sacrificata
per poter raggiungere gli interessi della scienza e della società.
Questo principio etico è simile al principio del rispetto
della dignità umana in quanto come abbiamo visto l’essere
umano non può essere usato come mezzo o oggetto per raggiungere
lo scopo altrui.
In quanto la ricerca sulle cellule staminali embrionali comporta
la distruzione dell’embrione umano questa ricerca pone l’interesse
della società e della scienza sopra l’interesse dell’embrione
umano stesso. Conseguentemente, la ricerca sulle cellule staminali
embrionali è eticamente illecita.
4.1.6. Il principio di beneficenza
Il
principio della beneficenza richiede che ognuno di noi abbia il
dovere di garantire il bene altrui . Ma questo principio etico ha
un limite: il limite é che questo obbligo cessa quando l’aiuto
che qualcuno deve rendere agli altri, gli comporta un danno o un
rischio significativo .
Alcuni autori hanno ritenuto che l’uso degli “embrioni
soprannumerari“ per la derivazione delle cellule staminali
embrionali per la ricerca sulle cellule staminali è eticamente
giustificato sulla base del principio di beneficenza. Tra questi
autori sono Peters e Bennett e la maggioranza della Commissione
di Studio sull’Utilizzo di Cellule Staminali per Finalità
terapeutiche .
Come abbiamo visto sopra, l’obbligo imposto dai principi di
beneficenza trova un limite nei gravi danni o rischi arrecati alla
persona sulla quale cade tale obbligo. Cioè quando esiste
tale danno la persona che deve prestare assistenza è esente
dal farlo in base alla moralità comune.
Poiché la derivazione delle cellule staminali dagli embrioni
umani conduce alla loro distruzione, la donazione degli embrioni
soprannumerari per la ricerca sulle cellule staminali inevitabilmente
recherà danno significativo agli embrioni. Perciò,
lo stesso principio cui si rifanno i sostenitori dell’uso
d’embrioni sopranumerari per derivarne cellule staminali richiede
che i genitori di tali embrioni non dovrebbero donarli per tali
ricerche.
Riteniamo dunque che il principio di beneficenza non possa giustificare
l’uso degli “embrioni soprannumerari” per la ricerca
sulle cellule staminali.
Concludiamo che, poiché la ricerca sull’embrione umano
richiede la sua distruzione, l’embrione stesso non è
tenuto a rendere aiuto agli ammalati e che i suoi genitori non devono
autorizzare il suo uso per questo tipo di ricerca.
4.1.7.
Un’intenzione buona (il fine) non giustifica un mezzo immorale
Per
rendere un atto moralmente lecito, non è sufficiente che
il soggetto dell’azione abbia un’intenzione buona. Oltre
le circostanze, anche l’oggetto dell’azione deve essere
moralmente buono. Papa Giovanni Paolo II ha scritto: «La ragione
testimonia che ci sono oggetti dell’atto umano che sono a
causa della loro natura ‘incapaci di essere ordinati’a
Dio, perché essi radicalmente contraddicono il bene della
persona fatta nella sua immagine» . Questi atti che, nella
tradizione morale della Chiesa, sono stati definiti ‘intrinsecamente
cattivi’ (intrinsece malum): «sono tali sempre e di
per sé; in altri termini, a causa del loro stesso oggetto,
e completamente a prescindere da ulteriori intenzioni della persona
che agisce e dalle circostanze» .
Procedendo egli scrive: «Conseguentemente, senza per niente
negare l’influsso sulla moralità esercitato dalle circostanze
e specialmente dalle intenzioni, la Chiesa insegna che esistono
atti che per se e in se stessi, indipendentemente delle circostanze,
sono sempre gravemente immorali a causa del loro oggetto»
. Inoltre, egli scrive: «sé gli atti sono intrinsecamente
cattivi, una buona intenzione o circostanza particolare possono
diminuire la loro malvagità, ma non possono toglierla. Rimangono
irrimediabilmente atti immorali; per sé e in se stessi non
sono capaci di essere ordinati a Dio e al bene della persona....Conseguentemente,
circostanze oppure intenzioni non possono mai trasformare un atto
intrinsecamente cattivo in virtù del suo oggetto in un atto
soggettivamente buono o giustificabile come una scelta» .
Anche se, la ricerca sulle cellule staminali embrionali ha lo scopo
di ottenere la terapia per tante malattie e far star bene tante
persone, in quanto comporta la distruzione dell’embrione umano,
questa ricerca non può essere eticamente giustificata perché
la buona intenzione, - il fine - non giustifica il mezzo.
4.1.8. Solo la ricerca terapeutica è eticamente valida per
le persone che non possono consentire
Poiché
l’embrione umano non può consentire alla ricerca biomedica,
è eticamente illecito usarlo per una ricerca in cui è
leso e a maggior ragione in cui è distrutto.
Questo principio si basa sul fatto che anche se fosse in grado di
prestare il consenso per tale ricerca, normalmente l’embrione
umano non potrebbe mai darlo per ovvie ragioni. Tale consenso richiederebbe
un eroismo che non è eticamente richiesto ad ogni persona
umana.
L’embrione umano può partecipare alla ricerca soltanto
se i risultati della ricerca avranno la possibilità di produrre
reale e diretto beneficio alla sua salute. Così, l’articolo
sei paragrafo uno della Convenzione sui Diritti umani e sulla Biomedicina
mentre stabilisce che ”salvo l’articolo 17 e 20 un intervento
può essere eseguito sulla persona che non ha capacità
di consentire, per il suo diretto beneficio , l’articolo 17,
che tratta delle persone che non possono consentire alla ricerca,
stabilisce tra le altre cose che la ricerca sulla persona che non
possiede la capacità di consentire (come stabilito nel articolo
5) può essere intrapresa solamente se tutte le condizioni
previste nell’articolo cinque sono verificate; tra queste
è che «i risultati della ricerca abbiano la potenzialità
di produrre reale e diretto beneficio alla sua salute» .
Ancora, si può effettuare la ricerca su una persona che non
ha la capacità di consentire, soltanto se la stessa ricerca
non può essere eseguita su individui capaci di dare il consenso.
Poiché la ricerca sulle cellule staminali può essere
effettuata sull’adulto umano che è capace di dare il
consenso, conseguentemente la ricerca sull’embrione umano
è eticamente illecita.
4.1.9.La proibizione della creazione degli embrioni umani per gli
scopi di ricerca
Questo
principio è riconosciuto dal paragrafo due dell’articolo
18 della Convenzione sulla biomedicina. Esso stabilisce: «La
creazione degli embrioni per gli scopi della ricerca è proibita»
. Questo vuol affermare che nessuna creazione d’embrioni solamente
per fare ricerca sulle cellule staminali può essere giustificata.
Ora valutiamo le fonti delle cellule staminali embrionali che comportano
la creazione degli embrioni solamente per la ricerca .
4.1.10.Embrioni creati specificamente per la ricerca usando la fertilizzazione
in vitro
E’moralmente illecito creare embrioni umani utilizzando la
fertilizzazione in vitro solamente per derivare le cellule embrionali
per la ricerca. La ragione è che ciò viola i diversi
principi che abbiamo visto sopra. Primo; costituisce una contravvenzione
del principio sancito nel paragrafo due dell’articolo 18 che
la creazione degli embrioni per gli scopi della ricerca è
proibita .
Secondo: viola il principio del rispetto della dignità della
persona umana in quanto l’embrione creato solamente per la
ricerca è trattato come il mezzo e non come il fine.
Terzo: in quanto l’embrione è distrutto nella derivazione
delle cellule staminali embrionali dagli embrioni creati solamente
per la ricerca, ciò costituisce una violazione del principio
del rispetto della vita umana .
4.1.11.
Embrioni creati inserendo il nucleo prelevato da una cellula adulta
nella cellula dell’ovulo enucleato: trasferimento somatico
cellulare nucleare (SCNT) (La “clonazione terapeutica”.)
Una
delle fonti d’embrioni per la ricerca sulle cellule staminali
sono gli embrioni creati inserendo il nucleo prelevato da una cellula
adulta nella cellula dell’ovulo enucleato: trasferimento somatico
cellulare nucleare (SCNT) . Questa è la cosiddetta “clonazione
terapeutica”: si tratta di prelevare la cellula dal paziente
e clonarla per creare un embrione umano che non sarà impiantato
nell’utero della donna; invece quando sarà giunto allo
stadio di blastocisti verranno prelevate per il trapianto le cellule
staminali geneticamente identiche alle cellule del paziente. Naturalmente
il prelievo delle cellule staminali dall’embrione clonato,
inevitabilmente comporta la sua distruzione .
Occorre ricordare che la clonazione dell’essere umano è
stata condannata unanimemente . Poiché non ammettiamo la
distinzione tra “clonazione riproduttiva” e “clonazione
terapeutica” in quanto riteniamo che tutte e due conducano
alla riproduzione, dal momento che l’embrione umano è
sempre prodotto nei due casi, la condanna della clonazione umana
si applica ugualmente anche alla “clonazione terapeutica”
.
Inoltre, la valutazione etica della “clonazione terapeutica”
non può non essere negativa per due ragioni. Prima: essa
viola il principio del rispetto della vita umana in quanto l’embrione
viene distrutto dopo il prelievo delle sue cellule staminali a fini
di ricerca.
Secondo: essa viola il principio del rispetto della dignità
umana in quanto l’embrione clonato è usato solamente
come mezzo per raggiungere lo scopo altrui. Correa e Sgreccia hanno
ragione quando scrivono: «La generazione per clonazione di
un embrione umano al fine di utilizzarlo come fonte di cellule staminali
da destinarsi alla coltura e alla differenziazione, e successivamente
all’innesto nel corpo dei pazienti che hanno fornito il nucleo
delle loro cellule somatiche per la clonazione medesima, è
un’azione indegna della persona umana perché si oppone
al suo bene, e nessuna intenzione buona o circostanza particolare
è capace di cancellarne la malizia» .
Colombo ha giustamente affermato: «Non può dunque essere
oggetto di un atto positivo della volontà anche se nell’intento
di salvaguardare o promuovere un importante bene individuale quale
è la salute» .
In quanto l’embrione è creato solamente per ricerca,
ciò viola l’articolo 18 paragrafo due della Convenzione
sulla Biomedicina .
Nella “clonazione terapeutica” dunque l’essere
umano è trattato solamente come il mezzo e non come il fine.
4.1.12. La valutazione della clonazione umana fatta dai ricercatori
dell’Advanced Cell Technology
Rispondendo
alla domanda su quale sia lo statuto morale degli organismi creati
tramite la clonazione Green afferma che Il Board of ethicists ha
ritenuto che se un organismo clonato fosse impiantato nell’utero,
come è stato fatto nel caso della pecora Dolly, procederebbe
al pieno sviluppo arrivando fino alla nascita. A causa di questa
potenzialità alcuni potrebbero argomentare che l’organismo
prodotto negli esperimenti della clonazione umana terapeutica è
uguale a qualsiasi embrione umano e merita le stesso grado di rispetto
e protezione .
Procedendo Egli scrive: «Molti membri del comitato consultivo
non erano d’accordo. Abbiamo indicato che a differenza di
un embrione, un organismo clonato non è il risultato della
fecondazione di un uovo da uno spermatozoo. Esso è un nuovo
tipo di entità biologica mai visto prima in natura; anche
se possiede alcune potenzialità per svilupparsi in un essere
umano pieno, questa capacità è troppo limitata»
.
Inoltre ha scritto che allo stadio di blastocisti, quando l’organismo
viene distrutto per creare una linea cellulare staminale, «è
una palla di cellule non più grande di un punto alla fine
di questa frase...» . Continuando ha scritto: «Non ha
alcun organo, non può possibilmente pensare o provare sensazioni,
e non ha nessuno degli attributi considerati come umano» .Secondo
Green, anche se i membri del Comitato hanno capito che alcune persone
paragonerebbero questo organismo a un embrione, è stata preferita
la terminologia di “uovo attivato”, ed è stato
concluso che per le sue caratteristiche non è escluso il
suo uso nel lavoro allo scopo di salvare la vita dei bambini e adulti
.
Questi ricercatori hanno affermato di non aver prodotto un embrione
umano ma un nuovo tipo di organismo che non è mai esistito
in natura. Contrariamente alcuni autori ritengono che il prodotto
della clonazione è un embrione umano.
Il President’s Council on Bioethics degli Stati Uniti ha ritenuto
che il prodotto della clonazione, cioè il trasferimento nucleare
cellulare somatico, (SCNT) è un embrione umano clonato. Così
ha scritto:ilo prodotto iniziale di SCNT è una cellula singola,
ma non è una cellula ordinaria. Esso è anche un ‘oocita’
e un ‘oocita ricostituito.’ Ma anche questo non è
tutta la storia. L’oocita ‘ricostituito’ è
più che ricostituito; esso è stato reso capace di
sviluppo. Poiché l’oocita adesso ha nucleo diploide,
esso è diventato qualcosa oltre quello che era prima: esso
adesso contiene nel nucleo singolo il complemento pieno della materia
genetica necessario per produrre un nuovo organismo.” Proseguendo
ha scritto:sembrerebbe, dunque, che-qualunque sia la ragione per
produrrlo-il prodotto iniziale del trasferimento nucleare cellulare
somatico è un embrione umano clonato (unicellulare) vivente.”
In conclusione ha affermato:”Un nome giusto e completo dell’entità
che sta sviluppando, prodotto tramite SCNT umano, è ‘embrione
umano clonato’, una terminologia che ci permette anche di
ricordare che, grazie alle sue origini particolari, questo embrione
non è da tutti i punti di vista, identico ad un embrione
prodotto tramite la fertilizzazione di un ovulo con lo sperma.”
Contrariamente a quanto da loro dichiarato, altri autori hanno affermato
che in realtà è stato prodotto un embrione umano.
Per esempio, L’Osservatore Romano ha commentato: «Al
di là dell’evento scientifico, infatti, rimane questo
l’oggetto del contendere, essendo fuor di dubbio-per indicazione
stessa dei ricercatori-che qui ci troviamo di fronte ad embrioni
umani e non a cellule, come qualcuno vorrebbe far credere.»
.
Ritengo che abbiano prodotto un embrione umano anche se non hanno
visto gli organi dell’essere umano. Questo fatto si spiega
considerando che questo embrione sta ancora ai primissimi stadi
del suo sviluppo.
La gravità dell’immoralità della “clonazione
terapeutica” eseguita dai ricercatori dell’Advanced
Cell Technology è espressa chiaramente dall’Osservatore
Romano in questi termini: «Perciò, nonostante i dichiarati
intenti ‘umanistici’di chi preannuncia guarigioni strepitose
per questa strada, che passa attraverso l’industria della
clonazione, è necessaria una valutazione pacata ma ferma,
che mostri la gravità morale di questo progetto e ne motivi
la condanna inequivocabile» .
4.1.13. Nessuna ricerca sull’essere umano può essere
intrapresa a meno che non esista l’alternativa di efficacia
equivalente alla ricerca sugli esseri umani
L'art.
16 (i) della Convention for the Protection of Human Rights and Dignity
of the Human Being with regard to the Application of Biology and
Medicine: convention on Human Rights and Biomedicine 1997, stabilisce
che la ricerca sulla persona può solamente essere interpresa
se tutte le seguenti condizioni sono verificate; tra esse è
che (1) «non esista l’alternativa di efficacia equivalente
alla ricerca sugli esseri umani» .
L’implicazione logica di quest’articolo è che
quando esiste un’alternativa agli esseri umani per fare la
ricerca sulle cellule staminali, il ricercatore deve rivolgersi
a quell’alternativa evitando di usare gli esseri umani.
Ora, esistono alternative di efficacia equivalente agli embrioni
umani per fare la ricerca sulle cellule staminali. Queste comprendono
le cellule staminali dai tessuti adulti, dal sangue del cordone
umbilicale, e dagli embrioni e dai feti abortiti spontaneamente.
Conseguentemente ricorrere al prelievo delle cellule staminali dagli
embrioni (il che comporta la loro distruzione) per fare la ricerca
sulla cellula staminale costituisce una palese contravvenzione dell’articolo
16 (i) della Convenzione sopra citata.
4.1.14.
Uso delle cellule staminali embrionali fornite da altri o commercialmente
ottenute
Non
è moralmente lecito usare le cellule staminali embrionali
e le cellule differenziate ottenute da esse, che siano state fornite
da altri ricercatori o reperibili in commercio perché, «al
di là della condivisione, formale o meno, dell’intenzione
moralmente illecita dell’agente principale, nel caso in esame,
c’è una cooperazione materiale prossima da parte del
produttore o fornitore» .
4.3. Feti abortiti
4.3.1.
La derivazione della cellula dai tessuti fetali abortiti deliberatamente
Poiché
il feto umano è una persona umana, gode del diritto alla
vita come qualsiasi soggetto umano e poiché l’aborto
del feto comporta la sua distruzione è eticamente illecito
abortire deliberatamente un feto umano.
La derivazione delle cellule staminali dai tessuti del feto abortito
deve essere valutata da diversi punti di vista. Si applica qui il
principio etico che sancisce che il fine non giustifica il mezzo.
Scegliere l’aborto come l’oggetto dell’azione
morale è un atto per se eticamente illecito come abbiamo
detto perché comporta la distruzione di una persona innocente.
Inoltre, scegliere l’aborto al fine di poter prelevare le
cellule staminali dai tessuti dell’embrione umano è
immorale in quanto non soltanto viola il principio della tutela
della vita umana nella ricerca biomedica, ma calpesta anche il principio
dell’inviolabilità della vita umana.
In più, poiché quando l’aborto è scelto
per ottenere cellule staminali da tessuti embrionali, l’embrione
stesso è usato come mezzo, strumento, ed oggetto, tale atto
viola il rispetto dovuto alla dignità umana.
4.3.2.
Gli embrioni e i feti abortiti spontaneamente
Salva
la non complicità con gli interventi abortivi dai quali è
risultato disponibile il prelievo di cellule staminali di un feto
morto, non è eticamente illecito usare i tessuti del feto
abortito spontaneamente . E’importante anche l’osservazione
fatta da Colombo quando ha scritto: «Se il ricorso a tessuti
prelevati da embrioni o feti derivanti da aborti spontanei, atteso
il rispetto dovuto al piccolo cadavere, non solleva obiezione, problemi
di cooperatio materialis ad malum da parte di chi raccoglie, conserva
e mette a disposizione il materiale biologico possono crearsi qualora
si tratti di corpi provenienti da aborti procurati, anche a prescindere
dalla condivisione, formale o meno, dell’intenzione abortiva
moralmente illecita» . Proseguendo ha scritto che questo avviene
in misura maggiore nel caso esista realmente una collaborazione
stabile e preordinata tra le due équipes mediche o le istituzioni
nelle quali esse operano . Poi ha affermato che pur non esistendo
realmente alcuna complicità con il fatto delittuoso della
distruzione volontaria di embrioni umani, già commessa da
terzi, l’utilizzazione di linee cellulari embrionali da essi
prodotte dovrebbe venire attentamente esaminata anche sotto il profilo
della ratio scandali, cioè dell’apparenza di approvazione
di un tale procedimento, che potrebbe condurre costoro alla prosecuzione
dell’atto gravemente illecito ed altri a trattare l’embrione,
in circostanze analoghe o dissimili, non secondo la sua dignità
pienamente umana . Proseguendo scrive: «Tale questione risulta
di notevole rilievo quando coinvolge ospedali e università
cattoliche o persone che rivestono posizioni di responsabilità
in associazioni cattoliche» .
Mentre scrive che, considerate le difficoltà della materia,
l’applicazione di questo principio ai casi concreti è
sottoposto al giudizio della prudenza, afferma che occorre non dimenticare
che per tutti «si impone, invece, il ‘grave e preciso
obbligo di opporsi’alle leggi ingiuste contro la vita umana
embrionale ‘mediante obiezione di coscienza’...qualora
prevedano da parte di ricercatori e operatori sanitari il compimento
di atti gravemente immorali o la collaborazione ad essi» .
4.4. Fonti eticamente lecite per la derivazione delle cellule staminali
umane per la ricerca
4.4.1.
Cellule staminali da tessuti adulti (Adult Stem Cells AS Cells)
E’stato notato che il numero dei tessuti che contengono le
cellule staminali adulti è in aumento e comprende il midollo
osseo, il sangue periferico, il cervello, il midollo spinale, la
polpa dentale, i vasi sanguigni, il muscolo scheletrico, l’epitelio
della cute e dello apparato digerente, la cornea, la retina, il
fegato, il pancreas .
Inoltre popolazioni diverse di cellule staminali adulte sono state
individuate nel cervello, in particolare nell’ippocampo .
Infatti cellule staminali adulte sono state trovate in tessuti che
si sviluppano dai tre strati germinali embrionali .
4.4.1.1. La plasticità delle cellule staminali adulte
Le
prove della plasticità delle cellule staminali adulte sono
in aumento. Questa posizione è condivisa da molti autori
. Per esempio Watt et. al. hanno scritto: «Esiste una prova
crescente che alcune popolazioni di cellule staminali isolate dai
tessuti adulti possono dimostrare eccezionale plasticità
quando vengono trapiantate in soggetti riceventi» .
Se abbiamo fonti alternative per la derivazione della cellula staminale
cioè tessuti adulti, perché dobbiamo ricorrere a tessuti
embrionali dato che la derivazione delle cellule staminali dagli
embrioni comporta inevitabilmente la loro distruzione?
4.4.1.2.
“Ultimate Stem Cell Discovered”
Per
di più, è stato recentemente annunciato dal New Scientist
che è stata scoperta negli adulti una cellula staminale che
può diventare qualsiasi singolo tessuto del corpo umano .
Queste cellule sono state scoperte nel midollo osseo degli adulti
da Catherine Verfaillie all’Università del Minnesota
in USA .
Secondo il New Scientist, potrebbe risultare la cellula più
importante mai scoperta . Fino adesso, si ritiene che solamente
le cellule staminali degli embrioni precoci abbiano tali proprietà.
Se la scoperta verrà confermata, comporterà che le
cellule del proprio corpo potrebbero un giorno essere trasformate
in diversi tipi di tessuti e anche organi, che saranno perfettamente
compatibili .
Il New Scientist ha concluso: «Se così sarà,
non avremo la necessità di ricorrere alla clonazione terapeutica
cioè la clonazione di una persona per ottenere dagli embrioni
risultanti le cellule compatibili. Né occorrerebbe di architettare
le cellule staminali embrionali (ESCs) per creare una linea di ‘cellula
che armonizza tutto’ e che non provoca il rigetto immune»
. Proseguendo, ha notato che «la scoperta di tali cellule
staminali adulte versatili gonfierà anche il dibattito per
quanto riguarda la questione se la ricerca sulla cellula staminale
embrionale è giustificata» . Le cellule adulte che
si chiamano cellule progenitrici multipotenti adulte oppure MAPCs
hanno la stessa potenzialità come le cellule staminali embrionali
.
Secondo il New Scientist, in giuste condizioni le MAPCs possono
diventare una miriade di tipi tessutali: muscolo, cartilagine, osseo,
fegato e diversi tipi di neuroni e cellule del cervello .
Per di più, i ricercatori hanno affermato che anche se le
MAPCs hanno molte delle proprietà delle ESCs, comunque non
sono identiche. Per esempio, diversamente dalle ESCs, non sembrano
formare le masse cancerose se iniettate in adulti .
Le seguenti conclusioni sono inevitabili:
Prima: ora che abbiamo l’alternativa d’equivalente efficacia
che è la cellula staminale dall’adulto, è eticamente
illecito ricorrere agli esseri umani cioè agli embrioni umani,
per la derivazione delle cellule staminali; e ciò non solo
perché di per sé è moralmente illecito distruggere
l’embrione umano ma anche perché adesso si può
evitare tale atto immorale ricorrendo ad una valida alternativa.
Seconda: poiché esiste la possibilità di effettuare
la medesima ricerca biomedica con la persona capace di dare il consenso,
è doveroso ricorrere a questa fonte-le cellule staminali
dell’adulto- per la derivazione delle cellule staminali e
per l’utilizzazione susseguente delle medesime per la terapia.
Questa nuova circostanza rende più grave l’immoralità
di qualsiasi ricerca eseguita sul soggetto umano incapace di dare
il consenso cioè l’embrione umano.
La derivazione delle cellule staminali dai tessuti adulti per la
ricerca sulla cellule staminali è eticamente accettabile
a patto che siano state ottenute da un adulto dal quale si intende
prelevare le cellule staminali il consenso informato e sia stato
escluso, nei casi di donatori adulti, «un rischio eccessivo
per il volontario, che deve avere inoltre espresso ‘in modo
cosciente e libero il suo consenso’» .
4.5. Il Sangue del cordone ombelicale
Oltre
alle cellule staminali scoperte nei tessuti adulti è stato
anche scoperto in questi ultimi tempi che il sangue del cordone
ombelicale contiene cellule staminali che possono essere usate per
un trapianto terapeutico.
Cellule staminali ematopoietiche si trovano anche nel cordone ombelicale
. Negli ultimi anni ‘80 e ai primi del 1990, i medici hanno
cominciato a realizzare che il sangue del cordone ombelicale umano
e della placenta erano una fonte ricca di cellule staminali ematopotiche.
(HSCs) . Il tessuto placentare sostiene il feto che si sviluppa
durante la gravidanza, è espulso insieme con il neonato,
e, normalmente viene gettato via . Comunque dal momento dei primi
riusciti trapianti di cordone ombelicale nei bambini malati d’anemia
di Fanconi, la raccolta e l’uso terapeutico di queste cellule
è aumentato rapidamente .
Le cellule staminali del cordone ombelicale hanno suscitato grande
interesse data la possibilità di creare una banca di cellule
autologhe per ogni neonato alla nascita. In seguito queste cellule
potrebbero essere utilizzate anche dopo dieci anni per curare patologie
che insorgono nella vita successiva .
In fatti ci sono stati rapporti recenti sulle terapie realizzate
col trapianto di cordone ombelicale . Per esempio il U.S. Department
of Health and Human Services National Institutes of Health ha scritto:
«I riceventi del sangue del cordone ombelicale-tipicamente
i fanciulli hanno vissuto adesso otto anni in più facendo
assegnamento sulle HSCs del trapianto del sangue di cordone ombelicale»
.
Non solo la derivazione di cellule staminali dal sangue del cordone
ombelicale è eticamente accettabile ma costituisce, insieme
con le cellule staminali a partenza da tessuti adulti, una valida
fonte per ottenere materiali utili per questo tipo di ricerca, rendendo
in tal modo eticamente illecito il ricorso alle cellule staminali
degli embrioni umani .
4.6. Gli embrioni e i feti abortiti spontaneamente
Salva
la non complicità con gli interventi abortivi dai quali è
risultato disponibile il prelievo di cellule staminali di un feto
morto, non é eticamente illecito usare i tessuti del feto
abortito spontaneamente .
Comunque, pur trattandosi di tessuti cadaverici occorre tenere in
considerazione la possibilità dello scandalo che il prelievo
di cellule staminali dagli embrioni e dai feti abortiti spontaneamente
possa provocare con la conseguenza dell’indebolimento del
rispetto dovuto alla dignità dell’embrione umano in
quanto essere umano e persona umana.
4.7. Cellule tessutali adulte riprogrammate per comportarsi come
cellule staminali
Il
problema etico che sorge dalla riprogrammazione del nucleo di cellule
somatiche prelevate dal paziente e trasferite all’interno
di una cellula uovo precedentemente enucleata, è se sia tecnicamente
possibile evitare la produzione dell’embrione umano. E’discutibile
se veramente la riprogrammazione del nucleo di cellule somatiche
prelevate dal paziente, tramite il contatto con il citoplasma di
un oocita non conduce alla formazione dell’embrione umano
. Secondo la Commissione Dulbecco, «un ovocita ricostituito
con il nucleo di una cellula adulta, ma privo del suo nucleo, non
è assolutamente uno zigote (ossia una cellula formata dall’unione
di due gameti, maschile e femminile) da cui può avere origine
un embrione» . Proseguendo essa scrive: «Quella che
si forma è, invece, una cellula, comunque in grado di generare
cellule staminali, con la qualità per giunta, di avere le
stesse caratteristiche genetiche del paziente, il che non le farebbe
rigettare qualora venissero impiantate in un suo organo.»
.
La World Health Organization mentre ha notato che è stato
espresso interesse nell’usare le procedure della clonazione
per produrre tessuti e organi per la possibilità del trapianto
in futuro nel donatore nucleare e forse in altri riceventi dei tessuti-compatibili,
ritiene che non dovrebbe essere previsto alcun problema etico con
l’uso delle tecniche del trasferimento nucleare cellulare
somatico in quanto porterebbe direttamente alle cellule differenziate
clonate oppure ai tessuti come per esempio la pelle . Comunque problemi
etici sono previsti quando, usando la clonazione, si producono organi
che sono pienamente formati e funzionanti, poiché «è
difficile vedere come tali organi potrebbero essere prodotti senza
prima produrre un embrione clonato , lasciandolo crescere, almeno
parzialmente, tramite lo stadio fetale dello sviluppo» .
Preferisco citare qui il commento di Correa e Mons. Sgreccia a questo
proposito. Essi ritengono che «in linea di principio, non
si può tuttavia escludere–a motivo della rapidissima
evoluzione delle conoscenze in questo campo e della riservatezza
con cui talune indagini scientifiche sono svolte in certe strutture
di ricerca-che tale via innovativa alle cellule staminali autologhe
possa mostrarsi effettivamente percorribile nei termini in cui è
stata proposta, e cioè senza passare attraverso la formazione
di un embrione in nessuno dei suoi stadi di sviluppo, da quello
unicellulare in avanti» . Proseguendo hanno dichiarato: «Il
giudizio morale sulla liceità o meno di tale ricerca in campo
umano-ovvero il TNSA mediante trasferimento di nuclei di cellule
somatiche umane in oociti enucleati e, in altre cellule della linea
germinale umana o animale, o in cellule embrionali ancora capaci
di dare origine ad un embrione-rimane sospeso in mancanza di una
adeguata identificazione della materia (oggetto fisico o genius
naturae) dell’azione, la quale, secondo la tradizione della
teologia morale...concorre insieme all’oggetto proprio dell’atto
umano» . «Tale sospensione di giudizio», essi
hanno affermato «non esime però dall’obbligo
morale di astenersi da ogni azione che potrebbe implicare la clonazione
di un embrione umano e la sua distruzione: in dubio pars tutior
eligenda est» .
Mentre affermano che l’onere della prova che il TNSA non richiede
la generazione di un embrione in nessun stadio del suo sviluppo
resta a carico dei proponenti della nuova via alle cellule staminali
autologhe , in conclusione hanno detto: «Anche qualora sussistessero
insolubili dubbi sulla natura della entità che è stata
prodotta attraverso il TNSA, tale è la posta in gioco che,
sotto il profilo dell’obbligo morale, basterebbe la sola probabilità
di trovarsi di fronte ad un embrione per giustificare la più
netta proibizione di un’applicazione di tale procedura in
campo umano» .
La seconda osservazione è che l’impiego d’estratti
citoplasmatici di altre specie animali, equivale alla produzione
d’ibridi che è stato ritenuto eticamente illecito .
4.8. Valutazione etica d’alcune distinzioni
4.8.1.
Creati – “scaricati”
Viene attualmente dibattuto se sia eticamente possibile fare una
distinzione tra l’uso degli embrioni creati per la riproduzione,
ma rimasti dopo la cura dell’infertilità e creare gli
embrioni umani con la sola intenzione di usarli per la ricerca sulle
cellule staminali .
Questa distinzione non è eticamente accettabile dato che
per avere un atto moralmente lecito non basta solamente l’intenzione
per giustificare l’atto, occorre altresì che l’oggetto
dell’atto stesso sia moralmente lecito. Poiché nella
realtà l’embrione umano viene distrutto, ciò
rende questa distinzione da un punto di vista etico irrilevante.
4.8.2.Derivazione
e Uso delle cellule staminali embrionali
Il
principio etico rilevante per la valutazione di questo uso è
se esiste cooperazione - se non formale almeno materiale - nella
distruzione dell’embrione umano tramite l’uso delle
cellule staminali embrionali già derivate. La risposta non
può che essere sì. Conseguentemente, non solo l’uso
delle cellule staminali embrionali già derivate comporta
la cooperazione nel male altrui ma tale atto costituisce anche scandalo
in quanto indebolisce il rispetto della dignità e della vita
degli embrioni umani.
Conclusione
Per
agire eticamente gli scienziati devono ricorrere alle cellule staminali
derivate dai tessuti adulti e dal sangue del cordone ombelicale
Devono abbandonare la derivazione delle cellule staminali umane
dall’embrione indipendentemente dalla sua fonte di provenienza,
dal feto e dagli embrioni abortiti deliberatamente.
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