HUMAN STEM CELL RESEARCH AND
"HUMAN CLONING"
(ENGLISH VERSION)

RESEARCH WORK IN PROGRESS

JUDE IBEGBU

The research seeks to answer the following questions:
1. Is it ethically right to use human embryos for the derivation of human stem cells for transplantation into patients?
2. Can the use of "surplus human embryos" be ethically justified on the grounds of the ethical principle of beneficence?
3. What is the biological, philosophical, moral and legal Status of the Human Embryo?
4. Is the human embryo a human person?
5. Is embryonic stem cell research a violation of dignity of the human embryo?
6. Is the distinction between human being and human person ethically acceptable?
7. Is the distinction between derivation and use of embryonic stem cells ethically valid?
8. Can the Use of "therapeutic Cloning" in human Stem Cell Research and therapy be ethically justified?
9. Is the distinction between "reproductive Cloning" and "Therapeutic Cloning" valid?
10. Since there are other alternative sources to the use of Human embryos namely, adult stem cells, umbilical cord blood, is it ethically right to use Human embryos for Stem Cell research and therapy?
11.Should there be a Universal Convention to prohibit the use of human embryos and human fetuses for Stem Cell Research?
12. Should such Convention ban both "reproductive Cloning" and "Therapeutic Cloning." ?

LA CLONAZIONE UMANA CONTRO LA DIGNITA’ UMANA: LE SFIDE ALLE NAZIONI UNITE

JUDE IBEGBU

In quest’articolo, vorrei argomentare che qualsiasi tipo di clonazione umana sia “la clonazione riproduttiva”, sia “la clonazione terapeutica”, deve essere bandito su scala mondiale dalle Nazione Unite.
Il 18 ottobre 2002, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una Risoluzione 56/93 intitolata International Convention against the reproductive Cloning of human beings. In essa ha dichiarato:”L’Assemblea Generale ...particolarmente disturbata, nel contesto delle pratiche che sono contrarie alla dignità umana, per quanto riguarda la recente informazione divulgata sulla ricerca che si sta conducendo con lo scopo della clonazione riproduttiva degli esseri umani,” ed “essere risoluta a prevenire tale attacco sulla dignità umana dell’individuo,’ ha deciso “di fondare un comitato Ad Hoc, aperto a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite oppure ai membri delle agenzie specializzate oppure dell’ Agenzia atomica internazionale, con lo scopo di considerare l’elaborazione di una Convenzione contro la clonazione riproduttiva degli esseri umani.”
Durante una delle ultime sedute del Comitato, mentre alcuni delegati volevano una proibizione totale sia della “clonazione riproduttiva” sia di quella “terapeutica”, altri chiedevano la proibizione della sola “clonazione riproduttiva.”
L’iniziativa per uno strumento che dovrà proibire la clonazione riproduttiva degli esseri umani è stata per la prima volta proposta dalle missioni permanenti di Francia e di Germania in una lettera al Segretario Generale datata 7 Agosto 2001.
Nella sua ultima Risoluzione del 18 Ottobre 2002 intitolata International Convention against human Cloning, A/C.6/57/L.3/Rev.1 la stessa Assemblea Generale ha chiesto al Comitato Ad Hoc di ritrovarsi di nuovo insieme dal 24 marzo al 4 Aprile 2003 e di preparare, come materia d’urgenza, la prima bozza di un testo di una Convenzione internazionale contro la clonazione umana, tenendo conto che esso non proibirà l’uso del trasferimento nucleare oppure di altre tecniche della clonazione per produrre le molecole di DNA, gli organi, le piante, i tessuti, le cellule che non siano embrioni umani oppure animali che non sono esseri umani, ed ha raccomandato che il lavoro continuasse durante la cinquantottesima sessione dell’Assemblea Generale dal 29 Settembre al 3 Ottobre 2003 nella struttura del gruppo di lavoro del sesto Comitato.
Nell’articolo quattro l’Assemblea “solennemente dichiara che, fino all’adozione di una convenzione internazionale contro la clonazione umana, gli Stati non devono permettere qualsiasi ricerca, esperimento, sviluppo o applicazione nei loro territori oppure nelle aree sotto la loro giurisdizione o sotto il loro controllo di qualsiasi tecnica mirata alla clonazione umana.” Inoltre l’Assemblea ha fatto appello agli Stati “di adottare tutte le misure che potrebbero essere necessarie per proibire quelle tecniche d’ingegneria genetica che potrebbero avere conseguenze sfavorevoli sul rispetto della dignità umana.”
La mia posizione è che qualsiasi tipo di clonazione umana cioè sia “la riproduttiva” sia “la terapeutica” debba essere bandito su scala mondiale dalle Nazioni Unite per le seguenti ragioni:
La clonazione umana come tale in quanto di per se è una strumentalizzazione dell’essere umano, sia dal punto di vista del metodo usato sia da quello di qualsiasi fine essa si prefigga costituisce una violazione della dignità umana.
Inoltre, dato che non esiste alcuna differenza tra clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica dal punto di vista del risultato immediato, poiché per tutte e due è la produzione dell’embrione umano, perciò ogni tipo di clonazione umana costituisce un attacco alla dignità della persona umana in quanto viola quel principio fondamentale secondo il quale la dignità della persona deve essere sempre rispettata come tale.
La dignità umana viene lesa quando un essere umano viene trattato come mezzo e non come un fine. Infatti, in qualsiasi tipo di clonazione umana il bambino clonato è trattato come strumento, come mezzo, come oggetto. In- fatti il Consiglio d’Europa ha scritto nello suo Protocollo aggiunto alla Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e la Dignità dell’essere umano riguardante l’Applicazione della Biologia e della Medicina, sulla Proibizione della Clonazione degli essere umani che “la strumentalizzazione degli esseri umani tramite la creazione deliberata di esseri umani geneticamente identici è contraria alla dignità umana e pertanto costituisce un abuso della biologia e della medicina.” Il Protocollo nell’ articolo uno proibisce la clonazione umana come tale quando stabilisce:”Qualsiasi intervento che cerca di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano, vivente o morto, è proibito.” Se l’Italia ha ratificato questa Convenzione nessuno potrà, qui in Italia, sostenere che la clonazione umana sia giuridicamente lecita.
La riproduzione asessuale tramite la cosiddetta “clonazione riproduttiva” costituisce una violazione del diritto naturale di ogni essere umano ad essere concepito e nato tramite l’ atto coniugale tra un uomo e una donna uniti validamente nel matrimonio. Perciò, la “clonazione riproduttiva” costituisce un’ estrema violazione della dignità della persona umana, dato che il clone è trattato come oggetto, in quanto è prodotto come un qualsiasi oggetto tramite la tecnologia. In altri termini la dignità della persona richiede di essere generata e non fatta.
La clonazione riproduttiva costituisce anche una violazione della dignità umana perché viola il diritto di ogni persona all’ unicità genetica.
Dato che eticamente l’eugenetica é inaccettabile, e dato che ogni persona ha diritto all’ integrità genetica e fisica, la clonazione umana offre maggiore possibilità agli eugenisti di usare questo metodo per creare qualsiasi tipo d’essere umano essi vogliano. L’argomento che la natura tramite la gemellarità fa una clonazione umana non regge, dato che non è lecito eticamente fare tutto quello che la natura fa, perché l’uomo ha la sua legge naturale cui deve obbedire. Spiego, il fatto che la natura causa la morte come fenomeno naturale, non vuole dire che l’uomo ha anch’ egli il diritto di uccidere altre persone umane.
La proposta di proibire su scala mondiale la sola “la clonazione terapeutica” non regge in quanto se anche lasciare “la clonazione terapeutica” potrebbe sembrare ragionevole, di fatto è eticamente e giuridicamente illecita perché essenzialmente equivarrebbe ad autorizzare la creazione e la distruzione degli embrioni umani esplicitamente e solamente per scopi di ricerca e sperimentazione. Renderebbe in fatti l’embrione umano una fonte di organi da sfruttare per la terapia di altre persone e ciò costituisce una palese strumentalizzazione della persona umana, violandone in tal modo la dignità.
La proibizione effettiva della “clonazione riproduttiva” richiede la proibizione anche della “clonazione terapeutica” sulla base dell’ argomento di slippery slope. Dato che qualsiasi permesso di clonare per ragioni terapeutiche darebbe la possibilità di produrre e congelare embrioni clonati, ciò darebbe la possibilità per coloro che si occupano di riproduzione assistita di impiantare alcuni embrioni clonati; sarebbe praticamente impossibile scoprire, riconoscere una “gravidanza clonata” una volta riuscito l’impianto dell’ovulo. Perciò occorre una totale proibizione della clonazione umana per qualsiasi scopo.
La clonazione umana minaccia l’individualità dell’essere umano imponendo deliberatamente sul bambino clonato la composizione genetica di una persona che è già vissuta.
Inoltre la clonazione umana dà la possibilità di produrre esseri umani solamente allo scopo di ottenere organi umani per i trapianti. La creazione degli embrioni umani tramite la clonazione umana solo per gli scopi di ricerca é proibita dall’ articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione sui diritti Umani e sulla Biomedicina
Per di più, a prescindere dalla violazione della dignità dell’ essere umano, la clonazione riproduttiva costituisce una violazione del principio della ricerca biomedica che stabilisce che in questo ambito i rischi devono essere bilanciati con i vantaggi. I rischi presenti attualmente nella clonazione sono maggiori dei vantaggi. Il bambino clonato è soggetto a rischi enormi di anomalità fisiche e inerenti allo sviluppo.
Ancora: è assurdo permettere “la clonazione riproduttiva” allo scopo di realizzare l’immortalità, come hanno prospettato i membri della setta di “Raelians” negli Stati Uniti, che hanno annunciato nel Dicembre 2002 di essere riusciti a produrre la prima bambina clonata. La conoscenza dalla genetica non ha ancora stabilito se le cellule umane possano essere manipolate in modo che l’uomo clonato non possa più morire. I dati provenienti dalla scienza genetica fino adesso affermano che le cellule umane anche se possono moltiplicarsi in continuazione hanno una durata di vita determinata. Inoltre, dato che tale esperimento comporta un intervento non terapeutico sul genoma umano e mira a cambiarlo, e che messo in atto introdurrebbe una modificazione nel genoma dei discendenti, fare ciò è illecito.
In ultimo, devo dire la mia perplessità personale riguardo un possibile fallimento per una proibizione totale di qualsiasi clonazione umana. Se le Nazioni Unite non proibiranno sia la “clonazione riproduttiva” sia “la clonazione terapeutica,” esisterebbe il rischio che un giorno la natura umana potrebbe essere cambiata. Avremmo esseri - per esempio le chimere - che non sapremmo se considerare umani oppure no. E non sapremmo come comportarci davanti a tali creature.
Per tutte queste ragioni chiedo alle Nazioni Unite di proibire il più presto possibile qualsiasi tipo di clonazione umana indipendentemente dallo scopo per il quale tale clonazione umana potrebbe essere fatta.


Rev. Dr. Jude I. Ibegbu
Ph.B., S.Th.B., S.Th.D., JU.D. (Utroque Iure)

Ricercatore sulle problematiche etico-giuridiche in biomedicina, diritti umani e diritto internazionale.

RICERCA SULLE CELLULE STAMINALI E
LA “CLONAZIONE TERAPEUTICA”:
PROSPETTIVE ETICO-GIURIDICHE

Piazza Carducci, 6 57023 Cecina (Li), ITALIA. TEL:0586-684026; 0586-614298; 3804251859.FAX:0586-614298 E-MAIL:ikenna@tiscalinet.it
SITO INTERNET:http://www.etrurianet.it/jude

INDICE

Introduzione
1.Prospettiva storica: un breve cenno storico.
2.Prospettiva scientifica: una breve discussione sulle cellule staminali e sulla
“clonazione terapeutica”.
3.Prospettiva filosofica: lo status dell’embrione umano.
4.Prospettiva etico-giuridica: la valutazione etico-giuridica della ricerca sulla cellula
staminale e sulla “clonazione terapeutica.”
Conclusione

Introduzione

Il tema di questa lezione è “La ricerca sulle cellule staminali e
la “clonazione terapeutica”: Prospettive etico–giuridiche.”
Il mio compito è valutare eticamente e giuridicamente la ricerca sulla cellula staminale e sulla “clonazione terapeutica”.
Poiché intendo trattare questo tema dal punto di vista etico–giuridico, farò ricorso ad argomenti filosofici. Inoltre, tenendo conto dell’etica cristiana, cercherò di argomentare la mia posizione da un punto di vista filosofico. Quest’approccio è in conformità con il suggerimento dato da Papa Giovanni Paolo II nella sua Enciclica Fides et Ratio.
Infine in quanto tratterò quest’argomento dal punto di vista del biodiritto occorrerà fare appello alla ragione umana.
Il principio della dignità umana è il principio del diritto internazionale dei diritti dell’uomo. Poiché questo principio è accettato dalla comunità internazionale, baserò alcuni miei argomenti su questo.
Inoltre, poiché si tratta di ricerca sul soggetto umano, occorre discutere i principi etici che i ricercatori sono tenuti a rispettare nella ricerca biomedica e che useremo per la nostra valutazione etica. Ma prima di applicare questi principi alla ricerca sulla cellula staminale e sulla “clonazione terapeutica” occorre determinare se l’embrione umano è un soggetto umano o una persona umana.
Perciò, adopererò il seguente schema: (1) Prospettiva storica: un breve cenno storico, (2) Prospettiva scientifica: una breve discussione sulle cellule staminali e sulla “clonazione terapeutica”; (3) Prospettiva filosofica: lo status dell’embrione umano e (4) Prospettiva etico-giuridica: la valutazione etico-giuridica della ricerca sulla cellula staminale e sulla “clonazione terapeutica.”

(1) Prospettiva storica

1.1.La Clonazione di Dolly

Il 24 febbraio 1997, è stata annunciata la nascita della pecora chiamata Dolly clonata dalla cellula di una pecora adulta. Questa tecnologia riproduttiva ha segnato una svolta importante nella scienza perché mentre fino allora la riproduzione, com’era stata concepita tradizionalmente, si realizzava tramite la fertilizzazione di un ovulo da uno spermatozoo, invece, per la prima volta, un mammifero è stato prodotto asesualmente tramite la tecnologia del trasferimento nucleare somatico cellulare; vale a dire la fusione con un nucleo prelevato dalla pecora adulta con un ovulo enucleato. Da questa è risultata la nascita di una pecora la cui composizione genetica è identica alla pecora adulta dalla quale la cellula è stata prelevata e che non ha nessun rapporto genetico con la madre surrogata. Questo tipo di riproduzione è asessuale, cioè esclude la fertilizzazione dell’ovulo da parte dello spermatozoo.
Subito dopo la clonazione di Dolly da parte di Wilmut e dei suoi colleghi, c’era stata una condanna generale di qualsiasi possibile clonazione umana da parte di diverse autorità, da diversi stati e dalle organizzazioni intergovernative regionali.
Inoltre c’era stata una richiesta per una proibizione universale della clonazione umana tramite una Convenzione vincolante e universale.
Per esempio, in Europa, il 12 Marzo 1997, il Parlamento Europeo ha reagito rapidamente con una risoluzione intitolata Resolution on Cloning, European Parliament, 1997 O.J. (C115) 14.4/92 Mar.12,1997). In essa mentre dichiara che tenendo in considerazione l’allarme causato dall’annuncio il 24 Febbraio dall’istituto “Roslin” e dalla Compagnia farmaceutica Proteina Ltd della Scozia circa la produzione di una pecora clonata da una cellula adulta e la possibilità di usare di tali tecniche riproduttive per produrre embrioni umani e confermando la sua opposizione alla clonazione d’embrioni umani, posizione che esso ha adottato nelle sue risoluzioni del 1989 e del 1993, Esso dichiara: ”...nella convinzione chiara che la clonazione d’esseri umani, sia sperimentalmente sia nel contesto della cura della sterilità, o della diagnosi preimpiantatoria del trapianto tessutale oppure per qualsiasi altro scopo qualunque non può in nessuna circostanza essere giustificata oppure tollerata da qualunque società, perché essa costituisce una violazione grave dei diritti fondamentali ed è contraria al principio d’eguaglianza degli esseri umani poiché essa permette una selezione eugenica della razza umana, offende la dignità umana e richiede una sperimentazione sugli esseri umani.” Inoltre ha fatto appello per “una proibizione esplicita della clonazione degli esseri umani su scala mondiale.”
Nell’altra sua risoluzione sulla clonazione umana emanata l’anno seguente, esso tra le altre cose ha richiesto agli Stati Membri del Consiglio d’Europa di firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio europeo sui diritti umani e sulla biomedicina e il suo protocollo che proibisce la clonazione umana, affinché questi due strumenti legali fossero vincolanti; e di assicurare che ci fossero punizioni severe nel caso che avvenissero infrazioni negli Stati d’Europa. Il primo paragrafo dell’articolo uno di questo protocollo stabilisce: ”Qualsiasi intervento che tenta di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano, sia vivente o già morto, è proibito.”
Inoltre il Parlamento ha richiesto ad ogni Stato Membro di emanare una legislazione vincolante proibendo tutta la ricerca sulla clonazione umana nel proprio territorio e di provvedere per le sanzioni criminali per qualsiasi infrazione.” Per di più, ha fatto appello agli Stati Membri, all’Unione Europea e alle Nazioni Unite di prendere tutte le misure necessarie per realizzare una proibizione universale e precisa riguardante la clonazione umana, che sia legalmente vincolante, compresa la convocazione di una conferenza su questo tema. Inoltre ha fatto appello “alla comunità scientifica, di astenersi dalla clonazione umana nell’eseguire ricerche sul genoma umano.”
Anche negli Stati Uniti, la reazione immediata alla clonazione di Dolly è stata la condanna di qualsiasi clonazione umana. Per esempio, il 4 Marzo 1997, il Presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, reagendo alle notizie della clonazione di Dolly e alla possibilità conseguente della clonazione umana ha dichiarato:”...qualsiasi scoperta che riguarda la creazione umana non è semplicemente una questione della ricerca scientifica, essa è una questione della moralità e anche della spiritualità.” “La mia opinione,” Egli prosegue,” è che la clonazione umana solleverebbe profonde preoccupazioni, dati i nostri apprezzati concetti di fede e d’umanità. Ogni vita umana è unica, nata da un miracolo che trascende la scienza di laboratorio.” Inoltre ha scritto:”Io credo che dobbiamo rispettare questo dono profondo e resistere alla tentazione di replicarci.”
Anche le organizzazioni non–governative e governative hanno condannato qualsiasi clonazione umana. Per esempio nel novembre 1997, l’Associazione Mondiale dei Medici ha emanato una risoluzione facendo appello ai medici impegnati nella ricerca e agli altri ricercatori di astenersi volontariamente dalla partecipazione nella clonazione degli esseri umani fino a quando le questioni legali, etiche e scientifiche saranno state pienamente considerate da medici e scienziati, ed i controlli necessari messi in atto.
Il 14 maggio 1997 la Fiftieth World Health Assembly ha adottato una risoluzione intitolata Cloning in human Reproduction. Questa risoluzione tra le altre cose afferma che “l’ uso della clonazione per la replicazione degli individui umani è eticamente inaccettabile ed è contraria all’integrità umana e alla moralità.”
L’11 novembre 1997, l’United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ha emanato una Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani (Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights). L’articolo 11 di questa Dichiarazione tra le altre cose ha proibito la clonazione dell’ essere umano per gli scopi riproduttivi. Esso ha stabilito: “Le pratiche che sono contrarie alla dignità umana, per esempio la clonazione riproduttiva degli esseri umani, non devono essere permesse.” Inoltre l’articolo ha fatto appello agli Stati e alle organizzazioni internazionali competenti di cooperare nell’identificare tali pratiche e nel determinare le misure appropriate a livello nazionale o internazionale che devono essere prese per assicurare che i principi stabiliti in questa Dichiarazione siano rispettati.
Nel suo documento intitolato Reflexions on Cloning, la Pontificia Academia pro Vita ha condannato la clonazione umana e ha fatto appello per la proibizione della clonazione umana stessa. Essa scrive:” La proibizione del progetto della clonazione umana costituisce un dovere morale che deve essere tradotto nelle terminologie legislative, sociali e culturali.”
Pertanto la maggior parte delle reazioni alla clonazione di Dolly circa il possibile uso di quella tecnologia per la clonazione umana sono state di condanna ed è stato inoltre fatto un appello per un’immediata proibizione legale della clonazione umana a scopo riproduttivo.


1.2. Gli Sviluppi dopo la Clonazione di Dolly

Dopo la clonazione di Dolly, vi sono stati altri rapporti sulla clonazione di altre specie di mammiferi (per esempio i topi, i conigli, le mucche, ecc.)
Nel luglio 1997, è stata annunciata la notizia della nascita della prima pecora transgenica del mondo Polly che possiede un gene umano che secondo l’Istituto “Roslin” porterà alcuni vantaggi terapeutici.
Il 20 gennaio 1998, i ricercatori hanno annunciato di essere riusciti a clonare due mucche che sono state geneticamente manipolate: un passo che potrebbe condurre alla produzione di massa di medicinali per gli esseri umani nel latte delle mucche.
Il 22 luglio 1998, gli scienziati che lavorano all’Università delle Hawaii hanno clonato tre generazioni di topi.
Dopo la clonazione di Dolly, come abbiamo visto sopra, c’è stata una condanna totale da parte di diversi stati e organizzazioni internazionali di una possibile clonazione umana usando il metodo scoperto da Wilmut. Ma successivamente alcuni Autori hanno cominciato a speculare la possibilità di adoperare la tecnologia del trasferimento somatico cellulare a fini terapeutici.
Nel 1998, due gruppi di ricercatori hanno annunziato di aver derivato per la prima volta le cellule staminali umane. Il primo gruppo, guidato dal Dott. Thomson con i suoi colleghi, ricercatori della Università di Madison nel Wisconsin (USA), ha derivato le cellule staminali da embrioni umani rimasti dopo la procreazione assistita.
Naturalmente il prelievo delle cellule staminali dagli embrioni ha comportato la loro distruzione.
Il secondo gruppo di ricercatori, coordinato dal dottor Gearhart con suoi colleghi dell’Università John Hopkins in Baltimore (USA), ha prelevato le cellule staminali germinali da tessuti dei feti abortiti. L’aborto comporta naturalmente la morte del feto.
Successivamente altri ricercatori hanno portato avanti ricerche simili partendo da cellule staminali presenti nell’organismo adulto e dal cordone ombelicale , senza sacrificare l’embrione umano.
Successivamente, alcuni Autori hanno proposto l’uso della “clonazione terapeutica” nella ricerca sulle cellule staminali per le terapie dei trapianti. Lo scopo della “clonazione terapeutica” è quello di risolvere il problema della compatibilità immunologica cioè il rigetto immunologico delle cellule staminali trapiantate nei tessuti adulti. Cosi, Cibelli et. al., hanno scritto che le tecnologie che si basano sulle cellule staminali embrionali offrono la potenzialità per modalità nuove. Comunque, l’esecuzione clinica richiede una definitiva risoluzione del problema della istocompatibilità. La capacità di produrre cellule staminali totipotenti che portano in se il genoma nucleare del paziente utilizzando le tecniche del trasferimento nucleare (NT) supererebbe quest’ ultima sfida principale nella medicina del trapianto. Essa aiuterebbe la produzione di quasi tutti i tipi di cellule e di tessuti. Si tratta di prelevare la cellula dal paziente, prenderne il nucleo, inserirlo in un ovulo enucleato per creare un embrione umano che non sarà impiantato nell’ utero della donna, ma una volta giunto allo stadio di blastocisti si preleveranno dall’ embrione le cellule staminali che sono geneticamente identiche alle cellule del paziente per il trapianto.
Tutto questo ovviamente comporta la produzione dell’embrione umano e la sua susseguente distruzione .
Insomma si può definire la “clonazione terapeutica” come la clonazione della cellula del paziente al fine di prelevare dallo embrione risultante la cellula staminale per il trapianto nel medesimo paziente.
Alcuni autori per esempio Kolata e Siver, ritengono che nell’ uso di certe tecniche di clonazione non occorre produrre un clone embrionale umano. Sostengono che è possibile riprogrammare geneticamente la cellula enucleata del paziente affinché essa possa produrre le cellule desiderate del paziente per un trapianto al medesimo paziente. Una simile posizione è sostenuta dalla Commissione di Studio sull’Utilizzo di Cellule staminali per finalità terapeutiche. Questa Commissione ha chiamato questa tecnica Trasferimento nucleare per produrre cellule staminali autologhe (TNSA). Se questo sia tecnicamente possibile è discutibile.
Il 26 Novembre 2001 nell’ articolo intitolato Somatic Cell Nuclear Transfer in Humans: Pronuclear and Early Embryonic Development pubblicato su “Journal of Regenerative Medicine,” è stata annunciata al pubblico la prima “clonazione terapeutica” umana ottenuta da parte di un gruppo di ricercatori negli Stati Uniti.
Il 18 ottobre 2002, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una Resolution 56/93 intitolata International Convention against the reproductive Cloning of human beings. In essa ha dichiarato:”L’Assemblea Generale ...particolarmente disturbata, nel contesto delle pratiche che sono contrarie alla dignità umana, per quanto riguarda la recente informazione divulgata sulla ricerca che si sta conducendo con lo scopo della clonazione riproduttiva degli esseri umani,’ ed “essere risoluta a prevenire tale attacco sulla dignità umana del’individuo,’ ha deciso ‘di fondare un comitato Ad Hoc, aperto a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite oppure ai membri delle agenzie specializzate oppure dell’ Agenzia atomica internazionale, con lo scopo di considerare una elaborazione di una Convenzione contro la clonazione riproduttiva degli esseri umani.”
Nella sua altra Risoluzione intitolata International Convention against human Cloning, A/C.6/57/L.3/Rev.1 la stessa Assemblea Generale ha chiesto al Comitato Ad Hoc di ritrovarsi di nuovo insieme dal 24 marzo al 4 Aprile 2003 e di preparare, come materia d’urgenza, la prima bozza di un testo di una Convenzione internazionale contro la clonazione umana, tenendo conto che esso non proibirà l’uso del trasferimento nucleare oppure di altre tecniche della clonazione per produrre le molecole di DNA, gli organi, le piante, i tessuti, le cellule che non siano embrioni umani oppure animali che non sono essere umani, ed ha raccomandato che il lavoro continuasse durante la cinquantottesima sessione dell’Assemblea Generale dal 29 Settembre a 3 Ottobre 2003 nella struttura del gruppo di lavoro del sesto Comitato.
Nell’articolo quattro l’Assemblea “solennemente dichiara che, fino all’ adozione di una convenzione internazionale contro la clonazione umana, gli Stati non devono permettere qualsiasi ricerca, esperimento, sviluppo o applicazione nei loro territori oppure nelle aree sotto la loro giurisdizione o controllo di qualsiasi tecnica mirata alla clonazione umana.” Inoltre l’Assemblea ha fatto appello agli Stati “di adottare tali misure che potrebbero essere necessarie per proibire quelle tecniche d’ingegneria genetica che potrebbero avere conseguenze sfavorevoli sul rispetto della dignità umana.”
L’iniziativa per uno strumento dovrà proibire la clonazione riproduttiva degli esseri umani è stata per la prima volta proposta dalle missioni permanenti di Francia e di Germania in una lettera al Segretario Generale datata 7 Agosto 2001.
Il 14 Febbraio 2003 la BBC ha annuciato che la percora Dolly il primo mamifero ad essere clonato dalla cellula adulta è morta. Secondo la BBC, “la decisione era stata presa di “euthanase” la Dolly che aveva 6 anni dopo una esame veterinario ha dimostrato che aveva una malattia progressiva di polmone.

2.Prospettiva scientifica.

2.1.Definizioni delle terminologie

2.1.1.“Cellula staminale.”

Che cosa è la cellula staminale? Le cellule staminali sono responsabili del rinnovamento delle cellule della pelle, delle cellule del sangue ecc. In ogni tessuto umano con capacità d’auto-rinnovamento esiste una cellula staminale che ha la funzione di rinnovarsi e di generare le altre cellule di cui quell’organo ha bisogno per funzionare bene
Le due principali caratteristiche attribuite dalla maggior parte degli autori sono: (1) la capacità d’autorinnovarsi in continuazione, (2) la capacità di differenziarsi per formare cellule, organi o tessuti umani differenziati o specializzati. Dunque, definisco “la cellula staminale” come la cellula che ha la capacità dell’ auto-rinnovamento o dell’auto-riproduzione e che ha la capacità di differenziarsi in altri tipi di cellule, organi o tessuti specializzati nel corpo dell’ essere umano.

2.1.2. Caratteristiche delle cellule staminali umane

2.1.2.1. Capacità d’auto-Rinnovamento

Le cellule staminali hanno la capacità d’auto-rinovamento, cioè una procedura tramite la quale una cellula staminale non specializzata si divide per creare ancora due altre cellule staminali non specializzate.
Queste cellule sono capaci di riprodursi in continuazione e hanno la funzione di rinnovare il tessuto per tutta la vita dell’individuo. Per esempio ricreano in continuazione l’interno del’intestino, rivitalizzano la pelle, e creano l’intera gamma delle cellule ematiche.
La capacità delle cellule staminali di auto-rinnovarsi in questo modo significa che una quantità relativamente piccola di cellule staminali può essere fatta crescere in laboratorio in modo da creare la grande quantità di cellule staminali necessaria per le applicazioni cliniche.
In conclusione, le cellule staminali hanno la capacità d’auto-rinnovamento, cioè possono riprodursi in continuazione.

2.1.2.2. Capacità di differenziazione.

La differenziazione riguarda il processo maturativo tramite il quale le cellule diventano sempre più specializzate sia per forma sia per funzione in modo da svolgere una funzione particolare nel corpo. Grazie ad esso una cellula embrionale precoce ottiene le caratteristiche di una cellula specializzata per esempio del tessuto cardiaco, del fegato, oppure una cellula del muscolo. La NBAC definisce la “differenziazione” come “ la specializzazione delle caratteristiche oppure le funzioni dei tipi cellulari.”
La potenzialità delle cellule staminali è che possono essere stabilizzate e coltivate in laboratorio e poi indirizzate, quando necessario, a differenziarsi in cellule mature oppure a formare tessuti per esempio la pelle, il muscolo cardiaco oppure le cellule del pancreas che producono insulina, che potrà essere utilizzata per fini terapeutici.


2.1.3. Classificazione delle cellule staminali

Le cellule staminali sono classificate secondo la loro capacità o “potenza” anche se non tutti gli scienziati sono d’accordo su questa classificazione. Alcune sono “totipotenti” cioè hanno la capacità di formare tutte le cellule dell’ organismo e anche un intero organismo.
Altre sono “pluripotenti” cioè hanno la capacità di formare tutte le cellule e tessuti dell’organismo. Molti scienziati usano la terminologia “pluripotente” per descrivere le cellule staminali che possono produrre le cellule derivate dai tre strati embrionali germinali(mesoderma, endoderma, ed ectoderma.) Questi tre strati germinali sono la fonte di tutte le cellule del corpo.
Non esiste consenso unitario tra gli scienziati sulla differenza tra “totipotenza” e “pluripotenza”.
Altre sono multipotenti cioè hanno la capacità di formare parecchie cellule e tessuti dell’organismo.
Altre ancora sono “unipotenti” cioè hanno la capacità di formare solo un tipo di cellula e organo del organismo.

2.1.4. Le Prospettive mediche della Ricerca sulla Cellula Staminale

La scoperta delle cellule staminali ha grande importanza nel campo della medicina perché segna un nuovo metodo di curare le malattie. E’ stato, infatti, prospettato che le cellule staminali hanno prospettive per i principali campi della biomedicina: il campo dei trapianti , la ricerca sui farmaci , la cura delle malattie del sistema nervoso , dell’osso e della cartilagine; la cura del morbo di Parkinson , delle malattie cardiache, del diabete , la terapia genica.

2.1.5. Fonti per la derivazione delle cellule staminali

Le cellule staminali possono essere derivate dalle seguenti fonti:

1.Tessuti d’adulti (per esempio midollo osseo)
2.Cellule tessutali adulte riprogrammate per comportarsi come cellule staminali.
3.Sangue da cordone ombelicale
4. Feti abortiti
5. Embrioni in fase precoce di sviluppo; siano essi:
a) cosiddetti embrioni soprannumerari prodotti via fertilizzazione in vitro per scopi riproduttivi.
b) embrioni creati specificamente per la ricerca.
c) embrioni creati inserendo il nucleo prelevato da una cellula adulta nella cellula di un ovulo enucleato, (trasferimento somatico cellulare nucleare) (SCNT).

2.1.6. Le line di condotta e le raccomandazioni che gli Stati prendono in considerazione

Preambolo
Prima di tutto occorre notare che le linee di condotta nazionali sulla ricerca sulle cellule staminali sono ancora in fase d’evoluzione.
Le raccomandazioni delle commissioni nazionali e le linee di condotta degli Stati usano i seguenti criteri: (1) le fonti di derivazione delle cellule staminali, (2) l’intenzione oppure lo scopo per il quale gli embrioni sono stati prodotti, (3) fonti per la derivazione delle cellule staminali considerate eligibili per il sostentamento finanziario del governo. E in ultimo (4) i metodi usati per la derivazione delle cellule staminali. Per quanto riguarda il metodo usato nella creazione degli embrioni umani, alcuni comitati nazionali raccomandano che il Governo approvi la derivazione delle cellule staminali solo dagli embrioni creati tramite la fertilizzazione in vitro nella cura della infertilità donate dai loro genitori, ( questi possono essere i cosiddetti “embrioni soprannumerari”) oppure da embrioni creati solamente per la ricerca usando la tecnica della sostituzione nucleare cellulare.
Altri non fanno distinzioni sul metodo usato nella creazione degli embrioni e semplicemente raccomandano l’uso degli embrioni umani sia creati tramite IVF sia creati usando il metodo della sostituzione nucleare cellulare. Per esempio questa è la posizione dell’U.K. Expert Group. Esso scrive: ”....ricerche che utilizzino gli embrioni (sia creati tramite la fertilizzazione in vitro oppure tramite la sostituzione cellulare nucleare) per aumentare la comprensione riguardo le malattie umane, i disordini e le loro cure usando le cellule dovrebbero essere permesse, salvo i controlli previsti nell’ Human Fertilisation and Embryology Act 1990”


2.2.La “Clonazione terapeutica”

Preambolo
Occorre chiarire la terminologia, “clonazione terapeutica” per poter determinare se ci sono tipi di clonazione che non comportano la produzione dell’embrione umano e che ha solamente scopo terapeutico. Che cosa dunque è la “clonazione terapeutica”? Prima di rispondere a questa domanda occorre definire la terminologia: “Clonazione.” Essa è la produzione di due o più cloni geneticamente identici tramite la riproduzione asessuata. Il clone può essere una cellula, una pianta, un animale o un essere umano.
Occorre un’ ulteriore chiarificazione perché ci sono diversi tipi di clonazione corrispondenti ai diversi tipi di cloni.
La clonazione può essere una clonazione molecolare o una clonazione cellulare, una clonazione tramite la scissione d’embrioni, e una clonazione che usa il metodo che gli scienziati scozzesi hanno usato per clonare la pecora (Dolly) dalla cellula adulta e che si chiama trasferimento nucleare somatico cellulare.
Ora spieghiamo brevemente questi tipi di clonazione per poter vedere se esiste un tipo di clonazione umano in cui tecnicamente è possibile non produrre l’embrione umano.
La clonazione può essere una clonazione molecolare o una clonazione cellulare, una clonazione tramite la scissione di embrioni, e una clonazione che usa il metodo che gli scienziati scozzesi hanno usato per clonare la pecora (Dolly) dalla cellula adulta e che si chiama trasferimento nucleare somatico cellulare.
Ora spieghiamo brevemente questi tipi di clonazione per poter vedere se esiste un tipo di clonazione umana in cui tecnicamente è possibile non produrre l’embrione umano.

2.2.1. I tipi di Clonazione

Preambolo
Paul Lauritzen ritiene che si possono distinguere tre tipi di clonazione umana. La prima è quella meno controversa: comporta il replicare la materia genetica o cellulare. Per esempio, i biologi molecolari possono fare copie di frammenti di DNA per avere grande quantità di DNA identico, utile per molti tipi di esperimenti scientifici. Proseguendo egli sostiene che, alternativamente, gli scienziati possono replicare cellule particolari facendole crescere in cultura in laboratorio, creando quella che si chiama una linea cellulare; cioè un gruppo di cellule identico alla cellula originale dalla quale tutte le susseguenti cellule sono derivate.
Entrambi i tipi di clonazione molecolare e clonazione cellulare sono diffuse, ed entrambi hanno prodotto progressi clinici importanti nella cura delle malattie umane.
Inoltre egli afferma che poiché né l’una né l’altra forma di clonazione comporta la produzione di un nuovo essere umano, né l’uno né l’altro è stata o probabilmente sarà controversa.
Ci sono alcuni altri autori che sostengono la stessa posizione. Per esempio l’USA National Bioethics Advisory Commission fa le seguenti distinzioni: (1) la clonazione molecolare (2) la clonazione cellulare, e (3) la clonazione che ha lo scopo di creare animali che sono divisi in due parti: (a) blastomere separation e (b) nuclear transplantation cloning.
Mentre ritiene che la parola clone sia usata in molti contesti differenti nella ricerca biologica- ma nel suo senso più semplice e più stretto, essa fa riferimento ad una copia genetica di una molecola, di una cellula, di piante, o di un essere umano -ritiene anche che in alcuni contesti, la clonazione faccia riferimento a tecnologie ben stabilite che sono state parte integrante della procedura agricola per molto tempo e che attualmente costituisce una parte di fondamenti della ricerca biologica moderna. Inoltre scrive:”Al livello molecolare e cellulare, gli scienziati hanno già clonato le cellule umane e animali e i geni per parecchi decenni. La giustificazione per tale clonazione è che essa fornisce le più grandi quantità di cellule identiche o geni per lo studio; ogni cellula od ogni molecola è identica ad altre.
Insomma possiamo concludere che ci sono quattro tipi di clonazione: (1) clonazione molecolare, (2) clonazione cellulare, (3) separazione del blastomero, (4) e clonazione mediante trapianto nucleare.
Ora discutiamo questi tipi di clonazione in maniera più dettagliata.

2.2.1.1. Clonazione molecolare.

Al livello più semplice, i biologi molecolari abitualmente producono cloni di DNA, la base molecolare dei geni. I frammenti di DNA che contengono i geni sono copiati e ampliati nella cellula ospitante (host cell): normalmente un batterio. La disponibilità di una gran quantità di DNA identico rende possibili alcuni esperimenti. Questa procedura, spesso chiamata clonazione molecolare, è il fondamento della tecnica del DNA ricombinante ed è risultata nella produzione d’alcune medicine importanti (per esempio l’insulina per la cura di diabete ecc).

2.2.1.2. La clonazione cellulare

Un altro tipo di clonazione può essere effettuato a livello cellulare, facendo crescere in coltura di laboratorio copie di cellule derivate dal soma o corpo.
Si ottiene così una linea cellulare identica a quella della cellula originale. Anche questa è una procedura molto affidabile, usata per sperimentare e qualche volta produrre nuove medicine .
Quindi la Commissione conclude:poiché una clonazione molecolare e cellulare di questo genere non coinvolgono le cellule germinali (uova o spermi), le cellule clonate non sono capaci di svilupparsi e di dar luogo ad un neonato.”
Mentre afferma che qualsiasi azione legislativa intrapresa per proibire la produzione di un bambino usando la metodica del trasferimento cellulare nucleare deve esser scritta con attenzione per non interferire con altri settori importanti della ricerca scientifica, l’USA NBAC ritiene inoltre che non sia necessaria alcuna legislazione riguardo alla clonazione di sequenze di DNA e di linee cellulari in quanto né l’una né l’altra attività sollevano questioni che sorgono dal tentativo di creare bambini tramite il trasferimento cellulare nucleare; afferma anche che questi campi di ricerca hanno già fornito progressi scientifici e biomedici.
Altri autori sostengono che non debba essere proibita la clonazione della cellula. Per esempio Finnis ritiene che in alcune clonazioni riguardanti le linea cellulari, oppure la cultura dei tessuti, le cellule così prodotte sono istologicamente identiche alla cellula o alle cellule (per esempio, le cellule della cute o del fegato) dalle quali sono state clonate. Le nuove cellule sono come le antecedenti, prive della primordia genetica per poter sostenere uno sviluppo auto–diretto, per sviluppare cioè un individuo maturo, un membro di una specie animale sessualmente riproducentesi.
Anche quando le cellule sono parti di un organismo umano, una clonazione di questo genere non comporta le questioni etiche intrinseche connesse alla produzione degli embrioni tramite la clonazione. Finnis inoltre ha affermato che lo sviluppo della clonazione cellulare è, in se stesso, da incoraggiare per la sua promessa d’importanti progressi medici.
Se la clonazione cellulare non comporta la creazione dell’embrione umano, penso che sia eticamente lecito permettere questo tipo di clonazione che ha scopo veramente terapeutico.


2.2.1.3. La clonazione degli animali

Il terzo tipo di clonazione ha lo scopo di riprodurre animali geneticamente identici e può essere divisa in due distinte procedure, la separazione del blastomero (blastomere separation) e la clonazione mediante trapianto nucleare (nuclear transplantation cloning).
Nella separazione del blastomero, l’embrione che si sta sviluppando è diviso appena possibile dopo la fertilizzazione, quando è composto da due ad otto cellule. Ogni cellula, si chiama blastomero, è capace di produrre un nuovo organismo.
Questi blastomeri sono considerati totipotenti,cioè posseggono la potentialità totale di produrre un intero nuovo organismo. Questa totipotenza permette agli scienziati di dividere gli embrioni animali in parecchie cellule per produrre organismi multipli geneticamente identici.

2.2.1.4. Il trasferimento nucleare cellulare somatico (SCNT)

Nei primi anni ‘80 è stata sviluppata una più sofisticata forma di clonazione degli animali che si chiama clonazione mediante trapianto nucleare. Il nucleo delle cellule somatiche è diploide-cioè contiene due coppie di geni, uno derivato dalla madre ed uno dal padre. Le cellule germinali, comunque, contengono un nucleo aploide, avendo solamente i geni materni o paterni.
Nella clonazione trapianto nucleare, il nucleo è asportato dall’ovulo e sostituito con il nucleo diploide di una cellula somatica.
In tale processo esiste dunque esiste un singolo “genitore” genetico, a differenza della riproduzione sessuale dove un nuovo organismo si forma quando si uniscono la materia genetica dell’uovo e dello sperma.
Il trasferimento nucleare cellulare somatico eseguito da Wilmut ha usato le cellule da una pecora adulta per clonare Dolly: è stato prelevato un occita non fecondato da una pecora femmina adulta e poi è stato sostituito il suo nucleo con quello di una cellula proveniente dalla ghiandola mammaria di una pecora adulta. In fine questo occito è stato impiantato in altra pecora femmina adulta, e il risultato è stato Dolly.


2.2.1.5.Trasferimento nucleare per la Produzione di Cellule staminali autologhe (TNSA): Riprogrammazione delle cellule adulte

Altri autori affermano che è possibile riprogrammare geneticamente una cellula enucleata da un paziente affinché possa produrre le cellule desiderate del paziente per un susseguente trapianto. Questa posizione è tenuta dalla Commissione di Studio sull’Utilizzo di cellule staminali per finalità terapeutiche. Essi chiamano questa tecnologia Trasferimento nucleare per produrre cellule staminali autologhe (TNSA).
Descrivendo questa tecnologia essi scrivono:”La produzione in vitro di cellule staminali del malato stesso(autologhe) può essere ottenuta con la riprogrammazione del nucleo di cellule somatiche (mature) prelevate dal paziente e trasferite all’interno di una cellula uovo precedentemente enucleata, cioè svuotata del suo nucleo (Metodo TNSA).”
Secondo questa Commissione, “in questo caso le cellule ES sono isolate da cellule dell’embrioblasto derivato dal trasferimento del nucleo di una cellula somatica adulta del paziente in una cellula uovo enucleata.” Proseguendo essi scrivono:”Queste cellule ES posseggono quindi lo stesso genoma nucleare dell’individuo donatore della cellula somatica il quale, quindi, non le rigetterebbe qualora queste cellule ES clonate venissero trapiantate, dopo differenziamento, in un suo organo.” La Commissione afferma che “da queste considerazioni emerge come questo procedimento avrebbe l’enorme vantaggio di stabilire cellule ES immunologicamente compatibili per autotrapianto.”
In conclusione la Commissione dichiara:”In breve, si tratta di riprogrammare il nucleo di cellule somatiche prelevate dal paziente, tramite il contatto con il citoplasma di un oocita.”
Secondo questa Commissione, “nella pubblicistica contemporanea questa procedura è stata chiamata clonazione terapeutica, un termine, di fatto, chiaramente opinabile. In fatti, un oocita ricostituito con il nucleo di una cellula somatica adulta non può considerarsi uno zigote in senso classico, in quanto non deriva dall’unione di due gameti.” Secondo la Commissione“a riprova di ciò sta il fatto che l’oocita così ricostruito non dà spontaneamente luogo allo sviluppo embrionale, poiché ciò può avvenire solo grazie a stimolazioni artificiali che lo forzano a svilupparsi in blastocisti. Solo poche tra queste blastocisti hanno l’effettiva capacità di formare un embrione e quindi un feto se trasferite in utero.” Proseguendo essi scrivono:“Si noti, che l’oocita ricostituito può, invece, essere indotto a proliferare ed incanalarsi verso la formazione delle sfere embrioidi (non di blastocisti) la cui differenziazione può essere indirizzata verso specifici stipiti cellulari.”
La Commissione poi afferma:”Quindi, in ultima analisi, l’oocita ricostituito con il nucleo di una cellula somatica del paziente è assai più simile ad una potenziale forma d’espansione cellulare (per via asessuata) del paziente stesso, analoga a quella già oggi praticata quando prelievi bioptici di derma vengono amplificati per la produzione di ‘cute artificiale,’ tecnica preziosa nella terapia dei grandi ustionati.”
In ultimo la Commissione scrive:”E’ perciò prevedibile ed auspicabile che la attuale dipendenza dagli oociti di donna possa venire rimpiazzata da tecniche che prevedono l’impiego d’estratti citoplamatici di altre specie animali, o di citoplasti prodotti artificialmente, così da poter effettuare in provetta la riprogrammazione genetica dei nuclei delle cellule somatiche.”
Allo stesso modo Lanza et. al. ritengono che evitare la difficoltà etica e legale che circonda l’uso di ‘pre-embrioni’ potrebbe essere superata con i progressi nella tecnologia della clonazione e del trasferimento nucleare. Col tempo, potrebbe essere possibile modificare il genoma delle cellule del paziente (tramite modifiche mirate del gene oppure progettate sul cromosoma) prima della procedura del trasferimento nucleare, affinché dopo la ‘riprogrammazione,’ i cloni sviluppino solamente gruppi di cellule e tessuti specializzati, invece di sviluppare un organismo intero. Per esempio, potrebbe essere possibile indirizzare le capacità inerente allo sviluppo di uno solo o due strati embrionali germinali.
Secondo il Chief Medical Officer’s Expert Group reviewing the potential of Developments in Stem Cell Research and Cell Nuclear Replacement to benefit human health, “appena sarà stato compreso e controllato il modo in cui un uovo che ha subito l’asportazione del nucleo può riprogrammare una cellula adulta lo scopo diventerebbe lo sviluppo di cellule staminali senza la necessità di creare un embrione.”
Sorgono qui alcuni interrogativi:(1) il prodotto della riprogrammazione della cellula adulta rappresenta solamente le cellule di un tessuto particolare o è un embrione umano?; (2) se il prodotto della riprogrammazione è un embrione umano, è eticamente lecito usarlo per la derivazione delle cellule staminali?; (3) è moralmente lecito usare “citoplasmi..animali” per la produzione di “oociti ricostruiti” ?
Discuteremo tali questioni etiche più tardi in questo lavoro.


2.2.1.6. La “Clonazione Terapeutica.”

La “clonazione terapeutica” è una terminologia coniata dall’Human Genetics Advisory Commission (HGAC) e Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), della Gran Bretagna per differenziarla dalla “clonazione riproduttiva.”
Dopo la clonazione di Dolly, c’è stata una condanna totale da parte di diversi stati e organizzazioni internazionali di una possibile clonazione umana usando il metodo scoperto da Wilmut. Ma successivamente alcuni autori hanno cominciato a speculare la possibilità di adoperare la tecnologia del trasferimento somatico cellulare a fini terapeutici.
Recentemente alcuni autori hanno proposto l’uso della “clonazione terapeutica” nella ricerca sulle cellule staminali per le terapie dei trapianti. Lo scopo della “clonazione terapeutica” è quello di risolvere il problema della compatibilità immunologica cioè il rigetto immunologico delle cellule staminali trapiantate nei tessuti adulti. Cosi, Cibelli et. al., hanno scritto che le tecnologie che si basano sulle cellule staminali embrionali offrono la potenzialità per modalità nuove. Comunque, l’esecuzione clinica richiede una definitiva risoluzione del problema dell’istocompatibilità. La capacità di produrre cellule staminali totipotenti che portano in se il genoma nucleare del paziente utilizzando le tecniche del trasferimento nucleare (NT), supererebbe quest’ultima sfida principale nella medicina del trapianto. Esso aiuterebbe la produzione di quasi tutti i tipi di cellule e di tessuti.
Tutto questo ovviamente comporta la produzione dell’embrione umano e la sua susseguente distruzione.
In somma si può definire la “clonazione terapeutica” come la clonazione della cellula del paziente al fine di prelevare dall’embrione risultante la cellula staminale per il trapianto nel medesimo paziente.
Il 26 Novembre 2001 nell’articolo intitolato Somatic Cell Nuclear Transfer in Humans: Pronuclear and Early Embryonic Development pubblicata su “Journal of Regenerative Medicine, ” è stata annunciata al pubblico la prima “clonazione terapeutica” umana ottenuta da parte di un gruppo di ricercatori negli Stati Uniti.
Secondo questo gruppo di ricercatori “tre embrioni derivati da cellule somatiche si sono sviluppati oltre lo stadio pronucleare fino allo stadio con sei cellule.” Essi dichiarano: ”La capacità di creare embrioni autologhi rappresenta la prima tappa verso la generazione di cellule staminali che immuno–compatibili che potrebbero essere usate per superare il problema del rigetto immune nella medicina rigenerativa.” Se da un lato hanno affermato che “l’applicazione clinica può includere la produzione di miocardiociti (cardiomyocytes) per sostituire il tessuto cardiaco danneggiato oppure B-cellule che producono insulina per pazienti con diabete, ed altri impieghi, hanno anche dichiarato: “Comunque la realizzazione di queste terapie dipende dalla generazione d’embrioni nei primi stadi allo scopo di derivare la cellula staminale. Essi hanno anche scritto;”Nessun embrione creato tramite tecnologia NT può essere mantenuto oltre 14 giorni di sviluppo.”
Inoltre Cibelli et al. hanno scritto:”Diversamente dalla clonazione riproduttiva (che mira a produrre un intero organismo), la clonazione terapeutica umana non cerca di portare lo sviluppo oltre lo stadio più precoce del preimpianto. Lo scopo invece è di derivare cellule staminali primordiali in vitro, in quanto cellule staminali embrionali provenienti dalle masse interne cellulari delle blastocisti come fonte di cellule per la terapia rigenerativa.“
In ultimo hanno scritto che è stato suggerito che le applicazioni mediche del NT possono avere un importante merito e dovrebbero essere attivamente continuate; comunque, essi ritengono che l’uso del NT nella riproduzione umana sia attualmente ingiustificato. La domanda è: questi ricercatori hanno prodotto embrioni umani o no?
Se la creazione e la distruzione dell’embrione umano è inevitabile nell’uso della “clonazione terapeutica” nella ricerca allora sorge una domanda etica: è eticamente lecito distruggere l’embrione umano per poter usare le sue cellule staminali per curare un’altra persona? Noi valuteremo più tardi eticamente questo tipo di clonazione.


3.Prospettiva filosofica

3.1. Lo Status dell’embrione Umano

Preambolo

Al fine di applicare i principi etici che il ricercatore è tenuto a rispettare nella ricerca biomedica sulla persona umana occorre rispondere alla domanda: l’embrione umano è una persona umana? Se lo è, è moralmente illecito usarlo per la ricerca non-terapeutica in cui è distrutto, perché tale ricerca viola il principio del rispetto della vita umana, il principio del rispetto della dignità umana, e il principio del primato del bene dell’individuo sul bene della società ecc.
Alcuni autori ritengono che l’embrione umano non sia una persona, perché non ne possiede ancora l’individualità, ma che sia invece una struttura di cellule umane .
Per rispondere a queste obiezioni occorre prima di tutto determinare se l’embrione umano è una persona. Ma per fare questo occorre una risposta ad un’altra domanda, cioè: che cosa è la persona?

3.1.2. Definizione della “persona”.

Ci sono diverse definizioni della persona date da diversi filosofi; per esempio alcuni usano i criteri della relazione, altri dell’autoconsapevolezza , altri ancora della sensazione ecc. Altri raccolgono diverse caratteristiche. Per esempio Engelhardt scrive: «Ciò che distingue le persone è la loro capacità d’essere autocoscienti, razionali, e meritevoli di responsabilità e di lode» .
In ogni modo, prendiamo la definizione di Boezio che maggiormente è accettata da tanti autori. Egli definisce la persona come «una sostanza individuale dalla natura razionale» .
Ci sono tre elementi in questa definizione. La prima è la sostanza, la seconda è l’individualità e la terza è la razionalità. La questione da porre a questo punto è: l’embrione umano è sostanza, è individuo ed è razionale?


3.1.3. L’importanza della “sostanza nella definizione della terminologia “persona”

Non possiamo comprendere la terminologia “persona” senza prima chiarire il concetto della terminologia “sostanza” perché la persona è fondamentalmente una sostanza. Alcuni autori, per esempio Hume e John Locke , negano l’esistenza della sostanza. Le conseguenze di negare l’esistenza della sostanza sono due: prima, per definire la “persona” alcuni autori finiscono per usare solo uno o più dei suoi accidenti.
Seconda, se un autore nega l’esistenza della sostanza, la conseguenza è che sostituisce gli accidenti con la sostanza nella sua definizione della persona. Poiché gli embrioni non manifestano ancora gli accidenti a causa della loro immaturità, questi autori finiscono per negare che l’embrione sia una persona.
Ma che cosa significa una sostanza? Etimologicamente, la parola ‘sostanza’viene da due parole latine “sub” che vuole dire “sotto” e “stare” che significa “stare (in piedi)”. Sostanza vuole dunque dire “quella che sta sotto altre cose; quella che sappiamo quando capiamo (cioè comprendere la natura delle) cose” . Dunque sostanza è ciò che sottosta alla cosa o quella che è alla base di una cosa. Così Aristotele, definendo la sostanza, afferma che «quello che sta alla base di una cosa, primariamente, è ritenuto essere in senso stretto la sua sostanza» . Lo stesso concetto è espresso da MC Call quando definisce “sostanza” come «qualcosa di basilare ed indipendente nella esistenza, stando sotto altre realtà, ed è fonte dell’attività» .
La domanda è: l’embrione umano è una sostanza?
La sostanza, come definita dal punto di vista filosofico, è quello che sta sotto e supporta gli accidenti e su cui gli accidenti ineriscono. La sostanza non si identifica con gli accidenti ma supporta gli accidenti e si manifesta tramite gli accidenti. Per esempio la sostanza della persona umana si manifesta tramite gli accidenti della consapevolezza, del movimento, della sensazione ecc.
Anche se non possiamo separare gli accidenti dalla sostanza, non possiamo neppure equiparare la sostanza con gli accidenti. Sono due cose differenti, ma connesse perché l’uno non può esistere senza l’altro. Per esempio definire una persona come un’entità che è autoconsapevole, vuol dire equiparare un accidente con la sostanza, perché l’autoconsapevolezza è un accidente. Quelli che non sono autocoscienti (per esempio, quelli che sono in coma, o quelli che dormono) cessano d’essere persone, perché sono in coma o perché dormono? Poiché non esercitano la loro autoconsapevolezza non sono più persone? La conclusione è assurda.
La persona umana in quanto sostanza non può essere definita con la manifestazione del suo accidente per esempio l’auto-consapevolezza o relazione o sensazione.
Allora la domanda è: l’embrione umano è una sostanza?
La risposta è che sicuramente lo è. E’vero che non manifesta ancora gli accidenti tramite i quali la persona è di solito riconosciuta (per esempio, l’autocoscienza, la relazione, la sensazione, ecc.) ma questa mancanza si spiega con il fatto che gli organi necessari per il loro esercizio non sono ancora sviluppati. Occorre tempo per gli organi responsabili per far sì che questi atti maturino prima che l’embrione si manifesti tramite questi accidenti. Perciò per quanto riguarda l’embrione umano la mancanza di questi accidenti non è la privazione, né di sostanza dell’embrione umano, né di questi accidenti che manifestano questa sostanza, ma solamente una mancanza temporanea.
Inoltre, se l’embrione umano è una sostanza, per forza deve avere i suoi accidenti tra i quali sono la consapevolezza, l’auto-consapevolezza, la sensazione ecc., anche se questi accidenti, come abbiamo detto, non sono verificabili attualmente a causa della mancanza dello sviluppo degli organi responsabili per l’esercizio di queste funzioni.
Le conclusioni che dobbiamo trarre da quanto abbiamo sopra detto sono le seguenti:
(1)L’embrione umano è una sostanza.
(2)Tutte le definizioni della persona che fanno riferimento solamente agli accidenti della sostanza della persona (per esempio, l’autoconsapevolezza, la relazione, il ragionamento ecc) non possono ritenersi corrette perché eliminano alcune persone umane tra le quali gli embrioni umani dalla categoria delle persone.
La seconda domanda è: l’embrione umano è individuale? Cioè ha l’individualità? L’individualità è definita dal Webster’s New Dictionary tra l’altro come «la qualità d’essere individuo» , cioè un singolo. La domanda è: l’embrione umano è un individuo? Noi sottolineiamo la parola “è” perché non siamo interessati con quello che l’embrione potrebbe essere (per esempio due gemelli dopo la separazione del blastomero: questa è solo una possibilità ma non un’obbligatorietà e perciò un’eccezione alla regola) ma con quello che è di solito a partire dalla fertilizzazione fino alla nascita.
Alcuni autori negando che l’embrione sia una persona umana argomentano che poiché l’embrione umano è dotato della caratteristica biologica della totipotenza (perciò esso può dividersi e può essere diviso in due o più parti e ogni parte può svilupparsi date le necessarie condizioni) fino a diventare una persona umana, perciò l’embrione umano non è un individuo e conseguentemente non è una persona umana, perché una persona umana è indivisibile, è un individuo. Fino a quando esiste questa possibilità -prima dell’impianto nell’utero quando appare nell’embrione la stria primitiva che è il punto invalicabile della gemellarità - non possiamo affermare che abbiamo di fronte un individuo e perciò una persona umana.
Tra coloro che sostengono questa posizione sono Shannon, Ford e alcuni partecipanti al Congresso Internazionale svoltosi a Milano nel gennaio 1991. Per esempio, Shannon riportando l’opinione d’altri autori secondo cui usare embrioni provenienti da cliniche della fertilizzazione in vitro oppure produrre embrioni per ottenerne cellule staminali presenta, per tanti, più problemi etici , afferma che se uno ritiene che l’essere persona inizia con la fertilizzazione, questi potrebbe sostenere che nessun embrione umano possa essere usato in questo modo .
Poi egli afferma che vorrebbe sviluppare l’altra possibilità: cioè, che anche se l’embrione umano porta un unico codice genetico e anche se certamente è umano, a questo stadio l’embrione non è persona e perciò alcuni interventi possono essere fatti . Argomentando contro l’individualità dell’embrione umano, egli scrive che l’organismo che si sta sviluppando non è ancora un individuo . Mentre ha unità biologica e organizzazione, le sue cellule possono ancora essere separate tramite il fenomeno della gemellarità oppure divise tramite quello della divisione embrionale, e così, potrebbero ottenersi organismi differenti interi . Il blastomero può essere diviso in due parti, ciascuna delle quali può diventare un altro organismo ; cioè è divisibile e le sue parti possono diventare esseri interi . Tale organismo è per definizione un “non individuo”. Un individuo è letteralmente indivisibile, oppure se é diviso, non c’è più. .
Alcuni partecipanti al Congresso Internazionale svoltosi a Milano nel gennaio 1991 sul tema dello statuto dell’embrione umano alla fine hanno dichiarato: «…in quanto scienziati ed operatori del settore, noi affermiamo che le recenti conoscenze relative alla totipotenzialità dello ‘zigote’e dell’‘embrione’, unite ad altre considerazioni, portano ad affermare che prima del 14° giorno dalla fecondazione è da escludersi che l’’embrione’abbia ‘vita personale’o sia ‘persona’» .
Proseguendo essi scrivono: «Non è nostro compito stabilire con precisione quando ciò avviene, ma certamente non avviene al momento della fecondazione, bensì in un momento ad esso successivo» .
Ancora due embrioni possono unirsi o possono essere uniti per formare un individuo. Quando questo succede, allora uno embrione umano perde la sua individualità. Perciò non possiamo attribuire all’embrione la caratteristica d’individuo e perciò di persona finché esiste questa possibilità.
Iniziamo con la prima obiezione cioè che l’embrione umano non è un individuo perché può dividersi e può essere diviso in due o più embrioni.
Se è vero che l’embrione umano a causa della sua totipotenza ha la possibilità di divisione in due o più embrioni umani, in ogni modo, è anche vero che questa è solamente una possibilità che non nega la realtà che in ogni momento della esistenza dell’embrione umano siamo davanti all’individuo embrione.
Tutti gli autori che negano che l’embrione umano sia una persona fondano il loro argomento sulla possibilità della sua divisione e usando questa possibilità come la premessa maggiore concludono che l’embrione umano non è di fatto un individuo.
Logicamente, è errato iniziare l’argomento, cioè porre come premessa maggiore, la possibilità e concludere l’argomento con la attualità e obbligatorietà. Spiego. Che l’embrione umano possa dividersi e possa essere diviso è solamente una possibilità. Essendo una possibilità, ciò può succedere per esempio quando per natura abbiamo la gemellarità o quando l’embrione è diviso in due o più parti da qualcuno; oppure può anche non succedere.
Normalmente, a partire dalla fecondazione e in ogni momento attuale dell’embrione umano, siamo di fatto davanti ad un embrione individuale. Il Comitato Direttivo del Centro di Bioetica dell’Università Cattolica di Roma ha giustamente affermato:
La conclusione dedotta dai dati oggi disponibili della biologia è che l’embrione fin dalla fecondazione è un individuo umano che inizia il suo ciclo vitale .
Perciò non possiamo argomentare che poiché l’embrione umano può dividersi e può essere diviso, perciò non è “individuale” e non è una persona.
La divisione dell’embrione è comunque una eccezione. Così affermano anche Serra e Colombo: «...il fenomeno è una reale eccezione: il 99-99,6% degli zigoti si sviluppano come un unico organismo. Ciò logicamente significa che lo zigote è per sé determinato a svilupparsi come un unico individuo umano» .
Secondo il principio legale, l’eccezione costituisce non soltanto un’affermazione della regola , ma anche una prova della regola . Poiché di fatto gli embrioni di solito non si dividono, si può concludere che la totipotenza non è opposta alla individualità. Cosi Serra e Colombo hanno affermato: «...la totipotenza non si oppone alla individualità. Cellule totipotenti possono essere parte di un individuo senza distruggerne la sua individualità» .
In conclusione, riteniamo che il fatto che l’embrione umano possa dividersi e possa essere diviso a causa della sua totipotenza, rappresenta solamente una possibilità ma non ne consegue che di fatto sia diviso. Poiché non è diviso, concludiamo che è un individuo e perciò una persona umana.
La seconda obiezione è che siccome due o più embrioni umani possono unirsi per formare una sola persona prima dell’impianto nell’utero, perciò non si può attribuire lo status di persona all’embrione umano.
Ancora, l’illogicità di questo argomento risiede nel fatto che si inizia con la “possibilità” e si conclude con la attualità e l’obbligatorietà. Fino a quando questa possibilità non è verificata, siamo davanti a due o più embrioni umani e perciò due o più persone umane. Ma quando si sia verificata questa unificazione, abbiamo un individuo e perciò siamo davanti ad una persona umana.
Ora discutiamo la terza caratteristica della persona cioè la razionalità. Occorre precisare che secondo la definizione di Boezio quello che conta non è che la persona abbia la razionalità nel senso che debba esercitarla attualmente, ma è sufficiente per essere persona che la entità sia dotata di una natura razionale.
La domanda che sorge è: l’embrione umano ha natura razionale? Poiché biologicamente è dotato di patrimonio genetico umano, l’embrione umano non può non avere una natura razionale dato che tutti gli esseri della specie umana hanno natura razionale. L’embrione umano è un essere razionale in quanto possiede la natura razionale.
Il fatto che l’embrione umano non eserciti ancora la razionalità è dovuto non alla privazione della natura e capacità razionale, ma alla mancanza temporanea dell’esercizio di quella capacità a causa dell’immaturità dello sviluppo dell’organo cerebrale necessario per l’esercizio di tale funzione. Perciò, il fatto che non verifichiamo l’esercizio di tale funzione da parte dell’embrione umano non vuol affermare che l’embrione umano non possiede la natura razionale: quando gli organi necessari per esercizio di tale funzione si saranno sviluppati, certamente l’embrione umano eserciterà la razionalità.
La conclusione non può che essere che l’embrione umano ha natura razionale.
In conclusione, riteniamo che poiché l’embrione umano è una sostanza, ha individualità e ha la natura razionale, perciò è una persona umana.

3.1.4. Lo status giuridico dell’embrione umano nel diritto internazionale

Quale è lo status giuridico dell’embrione umano? Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo chiarire un punto. Poiché si tratta della stessa persona dal momento della fecondazione fino al momento adulto, non esiste una differenza tra lo status biologico dell’embrione umano, il suo status filosofico e il suo status giuridico; cioè non esiste differenza tra “essere umano” e “persona” come alcuni autori ritengono. Perciò, poiché lo zigote, l’embrione umano ed il feto sono esseri umani sono persone come il neonato.
Comunque, di fatto gli Stati generalmente fanno distinzione tra lo status giuridico dell’essere umano prima della nascita e dopo la nascita. La persona, costituzionalmente parlando, in molti Stati è il “nato”. Nell’ordinamento giuridico di tanti Stati la nascita dunque segna l’inizio della persona umana. Questa posizione è inaccettabile perché non esiste nessuna differenza tra esseri umani e persone umane dato che di regola esiste continuità tra lo zigote e il neonato.
Comunque ci sono altri provvedimenti negli ordinamenti penali e civili degli Stati che sostengono che il nascituro gode di una personalità giuridica come dimostreremo fra poco. Perciò si può affermare che negli ordinamenti giuridici degli stati lo status giuridico del nascituro è ambiguo.
In ogni modo, nel diritto internazionale esistono gli argomenti per sostenere la posizione che l’embrione umano sia riconosciuto come persona in quanto dotato di diritti tra i quali è il diritto alla vita . Per esempio:
(1)L’articolo sei paragrafo cinque del patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 sancisce che la pena capitale non può essere eseguita sulla donna incinta . La ragione di questo divieto è ovviamente per proteggere il nascituro, un essere umano che è innocente.
(2)Nei codici penali di tanti stati l’aborto è di regola proibito e penalizzato . E’permesso in alcuni stati soltanto per certe ragioni; il che vuol affermare che l’aborto è solamente un’eccezione alla regola, che è la tutela della vita del nascituro. Perciò si può concludere che secondo il principio generale riconosciuto dagli stati e che costituisce una delle fonti del diritto internazionale, la vita del nascituro è indirettamente tutelata nell’ordinamento giuridico internazionale.
(3)Nel codice civile di molti stati è riconosciuta al nascituro una certa personalità giuridica per il fatto che la legge gli riconosce il diritto di ereditare, di ricevere donazioni e di succedere .
(4)I documenti finali di diverse conferenze sulle popolazioni tenutesi finora sono coerenti nel rifiutare l’impiego dell’aborto quale metodo per il controllo della nascita da parte degli stati . Anche se i documenti di queste Conferenze non godono di statuto giuridico, esprimono comunque la coscienza giuridica degli stati partecipanti e possono servire per interpretare altri documenti giuridici internazionali in cui la vita umana è tutelata: per esempio articolo sei del patto internazionale sui diritti civili e politici.
(5)Il paragrafo uno dell’articolo quattro della Convenzione Americana sui diritti umani sancisce: «Ogni persona ha il diritto che sia rispettato il suo diritto alla vita. Questo diritto deve essere protetto dalla legge, e, in genere, dal momento della fecondazione…» .
(6)Nella sua opinione, la Commissione per i diritti umani di Strasburgo ha dichiarato: “La gravidanza non può essere ritenuta appartenere unicamente alla sfera della vita privata della donna. Qualora una donna sia incinta la sua vita privata diviene connessa con il feto che sviluppa”.
La conclusione che possiamo trarre da quanto sopra detto per quanto riguarda lo status giuridico dell’embrione umano è che indirettamente nell’ordinamento giuridico internazionale l’embrione umano è riconosciuto come un soggetto del diritto.

4. VALUTAZIONE ETICO-GIURIDICA DELLA RICERCA SULLA CELLULA STAMINALE E SULLA “CLONAZIONE TERAPEUTICA”

4.1. Embrioni “soprannumerari” prodotti via fertilizzazione in vitro per scopi riproduttivi

4.1.1. Il principio del rispetto della vita umana

Il primo principio della bioetica che deve guidare il ricercatore nella ricerca biomedica è il rispetto della vita umana. Questo principio è sancito in diversi modi dai documenti internazionali che trattano della ricerca sul soggetto umano e può essere trattato sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista etico.
Da quest’ultimo punto il principio della tutela del soggetto umano nella ricerca biomedica è il principio etico riconosciuto in campo internazionale. Significa che la vita del soggetto umano sul quale la ricerca viene fatta deve essere tutelata dal ricercatore.
Questo principio è espresso in diversi modi: per esempio come principio della inviolabilità della vita umana, come divieto etico di non uccidere come principio etico di non-maleficenza.
Giuridicamente, è un principio riconosciuto che gli Stati hanno lo interesse e il dovere di tutelare il valore intrinseco della vita umana d’ogni membro della loro comunità a prescindere dal fatto che alcuni esseri umani siano riconosciuti costituzionalmente come persone o no. Dove e quando esiste la vita umana lo Stato ha il dovere di tutelarla sempre.
Il principio della protezione della vita umana è basata sui principi del rispetto della sacralità della vita umana, dell’inviolabilità della vita umana stessa e della dignità umana. Conseguentemente lo stato deve intervenire per tutelare la vita di chi vuole togliersela tramite il suicidio medico-assistito oppure tramite l’eutanasia volontaria.
Se lo Stato ha il dovere di tutelare la vita dei cittadini nati, a maggior ragione ha il dovere di tutelare la vita dei più deboli, dei più indifesi e innocenti della società tra cui sono i non ancora nati. La congregrazione per la Dottrina della Fede ha giustamente affermato: «In diversi Stati alcune leggi hanno autorizzato la soppressione diretta d’innocenti: nel momento in cui una legge positiva priva una categoria d’esseri umani della protezione che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato viene a negare l’uguaglianza di tutti davanti alla legge» . Proseguendo scrive: «Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, e in particolare di chi è più debole, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di diritto» .
Conseguentemente è dovere dello Stato tutelare il diritto alla vita dei non ancora nati. La congregazione per la Dottrina della Fede ha giustamente dichiarato: «...il frutto della generazione umana dal primo momento della sua esistenza, e cioè a partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato che è moralmente dovuto all’essere umano nella sua totalità corporale e spirituale» . Proseguendo scrive: «L’essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile d’ogni essere umano innocente alla vita» .
Poiché nella ricerca sulle cellule staminali embrionali, l’embrione umano viene distrutto, questa ricerca viola il principio del rispetto della vita umana.

4.1.2. Proporzionalità tra rischi e danni e il bene del soggetto sottoposto alla ricerca.

Questo principio richiede che prima di effettuare la ricerca sulla persona umana, devono essere bilanciati i rischi cui il soggetto umano sarà esposto con i benefici che si intendono ottenere dalla ricerca in conformità con il principio della proporzionalità. Così il paragrafo ii dell’articolo 16 della Convenzione sulla Biomedicina stabilisce tra l’altro che: «La ricerca sulla persona può soltanto essere intrapresa se tutte le seguenti condizioni sono verificate: ..ii. i rischi in cui tale persona potrebbe incorrere non sono proporzionati ai benefici potenziali della ricerca» . La World Medical Association dice la stessa cosa nella sua Dichiarazione sui principi etici per la ricerca riguardante soggetti umani .
In quanto l’embrione umano è distrutto nella ricerca sulla cellula staminale, non esiste una proporzionalità tra i rischi cui l’embrione umano è sottoposto e il suo bene.

4.1.3. Il principio della tutela dell’embrione umano nella ricerca biomedica

Quando la ricerca biomedica è praticata sull’embrione umano, questo deve essere tutelato. Tale principio è riconosciuto al paragrafo uno dell’articolo 18 della Convenzione sulla biomedicina, che stabilisce: «Dove la legge permette la ricerca sull’embrione umano in vitro, deve garantire la protezione adeguata dell’embrione» .
L’implicazione giuridica di quest’articolo è che nessuno degli Stati contraenti della Convenzione può permettere la ricerca sulla cellula staminale embrionale perché tale ricerca necessariamente comporta la distruzione dell’embrione umano.

4.1.4. Il principio del rispetto della dignità umana

Il rispetto della dignità umana costituisce uno dei principi della ricerca biomedica. Così l’Associazione Medica Internazionale nella sua dichiarazione sui principi etici per la ricerca medica che coinvolga i soggetti umani, dichiara: «E’ dovere del medico nella ricerca medica di proteggere la...dignità del soggetto umano» . Il Parlamento europeo ha dichiarato la necessità di assicurare che «l’embrione umano e il feto siano trattati in condizioni adeguate alla dignità umana...» .
Prima di procedere a discutere questo principio occorre chiarire il concetto della dignità umana. Falconer ritiene che la dignità umana «è un valore inerente della persona umana che nessuno o niente può diminuire» . Poiché la dignità umana è caratteristica inerente all’essere umano in sé, per avere diritto a tale dignità non occorre altro che un’entità sia un essere umano. Conseguentemente, poiché l’embrione umano è un essere umano, possiede la dignità umana.
Ci sono implicazioni etiche del rispetto della dignità umana.
La prima è che il rispetto della dignità umana richiede che gli esseri umani non possano essere trattati come mezzi cioè come oggetti, come uno strumento da usare solo per raggiungere lo scopo altrui. Kant nel suo lavoro Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ha scritto: «...l’uomo e generalmente qualsiasi ente razionale esiste come fine in se stesso, non semplicemente come mezzo per essere usato arbitrariamente da questa o quella volontà, ma tutte le sue azioni, o riguardino se stesso o altri esseri razionali, devono essere sempre considerate allo stesso tempo come un fine» .
Poiché il principio del rispetto della dignità umana richiede che l’essere umano non possa essere usato o trattato come il mezzo ma debba essere sempre trattato come il fine, perciò, costituisce violazione di tale principio quando l’essere umano è usato come strumento per raggiungere lo scopo altrui.
Poiché nella ricerca sulla cellula staminale embrionale, l’embrione umano è usato per la ricerca non-terapeutica e perché è distrutto nella ricerca per ottenere la terapia per altri esseri umani, questa ricerca viola il principio del rispetto della dignità umana.

4.1.5. Il Primato del bene dell’individuo sopra l’interesse della scienza e della società

Un altro principio biomedico è che nella ricerca gli interessi e il benessere del soggetto sul quale la ricerca è fatta devono prevalere sull’interesse della società. Così, l’Associazione Medica Mondiale nella sua Dichiarazione stabilisce: «Nella ricerca medica sui soggetti umani, considerazioni riguardanti il bene del soggetto umano devono avere la precedenza sugli interessi della scienza e della società» .
Una delle implicazioni etiche e giuridiche di questo principio è che la vita di un singolo essere umano non può essere sacrificata per poter raggiungere gli interessi della scienza e della società. Questo principio etico è simile al principio del rispetto della dignità umana in quanto come abbiamo visto l’essere umano non può essere usato come mezzo o oggetto per raggiungere lo scopo altrui.
In quanto la ricerca sulle cellule staminali embrionali comporta la distruzione dell’embrione umano questa ricerca pone l’interesse della società e della scienza sopra l’interesse dell’embrione umano stesso. Conseguentemente, la ricerca sulle cellule staminali embrionali è eticamente illecita.


4.1.6. Il principio di beneficenza

Il principio della beneficenza richiede che ognuno di noi abbia il dovere di garantire il bene altrui . Ma questo principio etico ha un limite: il limite é che questo obbligo cessa quando l’aiuto che qualcuno deve rendere agli altri, gli comporta un danno o un rischio significativo .
Alcuni autori hanno ritenuto che l’uso degli “embrioni soprannumerari“ per la derivazione delle cellule staminali embrionali per la ricerca sulle cellule staminali è eticamente giustificato sulla base del principio di beneficenza. Tra questi autori sono Peters e Bennett e la maggioranza della Commissione di Studio sull’Utilizzo di Cellule Staminali per Finalità terapeutiche .
Come abbiamo visto sopra, l’obbligo imposto dai principi di beneficenza trova un limite nei gravi danni o rischi arrecati alla persona sulla quale cade tale obbligo. Cioè quando esiste tale danno la persona che deve prestare assistenza è esente dal farlo in base alla moralità comune.
Poiché la derivazione delle cellule staminali dagli embrioni umani conduce alla loro distruzione, la donazione degli embrioni soprannumerari per la ricerca sulle cellule staminali inevitabilmente recherà danno significativo agli embrioni. Perciò, lo stesso principio cui si rifanno i sostenitori dell’uso d’embrioni sopranumerari per derivarne cellule staminali richiede che i genitori di tali embrioni non dovrebbero donarli per tali ricerche.
Riteniamo dunque che il principio di beneficenza non possa giustificare l’uso degli “embrioni soprannumerari” per la ricerca sulle cellule staminali.
Concludiamo che, poiché la ricerca sull’embrione umano richiede la sua distruzione, l’embrione stesso non è tenuto a rendere aiuto agli ammalati e che i suoi genitori non devono autorizzare il suo uso per questo tipo di ricerca.

4.1.7. Un’intenzione buona (il fine) non giustifica un mezzo immorale

Per rendere un atto moralmente lecito, non è sufficiente che il soggetto dell’azione abbia un’intenzione buona. Oltre le circostanze, anche l’oggetto dell’azione deve essere moralmente buono. Papa Giovanni Paolo II ha scritto: «La ragione testimonia che ci sono oggetti dell’atto umano che sono a causa della loro natura ‘incapaci di essere ordinati’a Dio, perché essi radicalmente contraddicono il bene della persona fatta nella sua immagine» . Questi atti che, nella tradizione morale della Chiesa, sono stati definiti ‘intrinsecamente cattivi’ (intrinsece malum): «sono tali sempre e di per sé; in altri termini, a causa del loro stesso oggetto, e completamente a prescindere da ulteriori intenzioni della persona che agisce e dalle circostanze» .
Procedendo egli scrive: «Conseguentemente, senza per niente negare l’influsso sulla moralità esercitato dalle circostanze e specialmente dalle intenzioni, la Chiesa insegna che esistono atti che per se e in se stessi, indipendentemente delle circostanze, sono sempre gravemente immorali a causa del loro oggetto» . Inoltre, egli scrive: «sé gli atti sono intrinsecamente cattivi, una buona intenzione o circostanza particolare possono diminuire la loro malvagità, ma non possono toglierla. Rimangono irrimediabilmente atti immorali; per sé e in se stessi non sono capaci di essere ordinati a Dio e al bene della persona....Conseguentemente, circostanze oppure intenzioni non possono mai trasformare un atto intrinsecamente cattivo in virtù del suo oggetto in un atto soggettivamente buono o giustificabile come una scelta» .
Anche se, la ricerca sulle cellule staminali embrionali ha lo scopo di ottenere la terapia per tante malattie e far star bene tante persone, in quanto comporta la distruzione dell’embrione umano, questa ricerca non può essere eticamente giustificata perché la buona intenzione, - il fine - non giustifica il mezzo.


4.1.8. Solo la ricerca terapeutica è eticamente valida per le persone che non possono consentire

Poiché l’embrione umano non può consentire alla ricerca biomedica, è eticamente illecito usarlo per una ricerca in cui è leso e a maggior ragione in cui è distrutto.
Questo principio si basa sul fatto che anche se fosse in grado di prestare il consenso per tale ricerca, normalmente l’embrione umano non potrebbe mai darlo per ovvie ragioni. Tale consenso richiederebbe un eroismo che non è eticamente richiesto ad ogni persona umana.
L’embrione umano può partecipare alla ricerca soltanto se i risultati della ricerca avranno la possibilità di produrre reale e diretto beneficio alla sua salute. Così, l’articolo sei paragrafo uno della Convenzione sui Diritti umani e sulla Biomedicina mentre stabilisce che ”salvo l’articolo 17 e 20 un intervento può essere eseguito sulla persona che non ha capacità di consentire, per il suo diretto beneficio , l’articolo 17, che tratta delle persone che non possono consentire alla ricerca, stabilisce tra le altre cose che la ricerca sulla persona che non possiede la capacità di consentire (come stabilito nel articolo 5) può essere intrapresa solamente se tutte le condizioni previste nell’articolo cinque sono verificate; tra queste è che «i risultati della ricerca abbiano la potenzialità di produrre reale e diretto beneficio alla sua salute» .
Ancora, si può effettuare la ricerca su una persona che non ha la capacità di consentire, soltanto se la stessa ricerca non può essere eseguita su individui capaci di dare il consenso. Poiché la ricerca sulle cellule staminali può essere effettuata sull’adulto umano che è capace di dare il consenso, conseguentemente la ricerca sull’embrione umano è eticamente illecita.


4.1.9.La proibizione della creazione degli embrioni umani per gli scopi di ricerca

Questo principio è riconosciuto dal paragrafo due dell’articolo 18 della Convenzione sulla biomedicina. Esso stabilisce: «La creazione degli embrioni per gli scopi della ricerca è proibita» . Questo vuol affermare che nessuna creazione d’embrioni solamente per fare ricerca sulle cellule staminali può essere giustificata. Ora valutiamo le fonti delle cellule staminali embrionali che comportano la creazione degli embrioni solamente per la ricerca .


4.1.10.Embrioni creati specificamente per la ricerca usando la fertilizzazione in vitro

E’moralmente illecito creare embrioni umani utilizzando la fertilizzazione in vitro solamente per derivare le cellule embrionali per la ricerca. La ragione è che ciò viola i diversi principi che abbiamo visto sopra. Primo; costituisce una contravvenzione del principio sancito nel paragrafo due dell’articolo 18 che la creazione degli embrioni per gli scopi della ricerca è proibita .
Secondo: viola il principio del rispetto della dignità della persona umana in quanto l’embrione creato solamente per la ricerca è trattato come il mezzo e non come il fine.
Terzo: in quanto l’embrione è distrutto nella derivazione delle cellule staminali embrionali dagli embrioni creati solamente per la ricerca, ciò costituisce una violazione del principio del rispetto della vita umana .

4.1.11. Embrioni creati inserendo il nucleo prelevato da una cellula adulta nella cellula dell’ovulo enucleato: trasferimento somatico cellulare nucleare (SCNT) (La “clonazione terapeutica”.)

Una delle fonti d’embrioni per la ricerca sulle cellule staminali sono gli embrioni creati inserendo il nucleo prelevato da una cellula adulta nella cellula dell’ovulo enucleato: trasferimento somatico cellulare nucleare (SCNT) . Questa è la cosiddetta “clonazione terapeutica”: si tratta di prelevare la cellula dal paziente e clonarla per creare un embrione umano che non sarà impiantato nell’utero della donna; invece quando sarà giunto allo stadio di blastocisti verranno prelevate per il trapianto le cellule staminali geneticamente identiche alle cellule del paziente. Naturalmente il prelievo delle cellule staminali dall’embrione clonato, inevitabilmente comporta la sua distruzione .
Occorre ricordare che la clonazione dell’essere umano è stata condannata unanimemente . Poiché non ammettiamo la distinzione tra “clonazione riproduttiva” e “clonazione terapeutica” in quanto riteniamo che tutte e due conducano alla riproduzione, dal momento che l’embrione umano è sempre prodotto nei due casi, la condanna della clonazione umana si applica ugualmente anche alla “clonazione terapeutica” .
Inoltre, la valutazione etica della “clonazione terapeutica” non può non essere negativa per due ragioni. Prima: essa viola il principio del rispetto della vita umana in quanto l’embrione viene distrutto dopo il prelievo delle sue cellule staminali a fini di ricerca.
Secondo: essa viola il principio del rispetto della dignità umana in quanto l’embrione clonato è usato solamente come mezzo per raggiungere lo scopo altrui. Correa e Sgreccia hanno ragione quando scrivono: «La generazione per clonazione di un embrione umano al fine di utilizzarlo come fonte di cellule staminali da destinarsi alla coltura e alla differenziazione, e successivamente all’innesto nel corpo dei pazienti che hanno fornito il nucleo delle loro cellule somatiche per la clonazione medesima, è un’azione indegna della persona umana perché si oppone al suo bene, e nessuna intenzione buona o circostanza particolare è capace di cancellarne la malizia» .
Colombo ha giustamente affermato: «Non può dunque essere oggetto di un atto positivo della volontà anche se nell’intento di salvaguardare o promuovere un importante bene individuale quale è la salute» .
In quanto l’embrione è creato solamente per ricerca, ciò viola l’articolo 18 paragrafo due della Convenzione sulla Biomedicina .
Nella “clonazione terapeutica” dunque l’essere umano è trattato solamente come il mezzo e non come il fine.


4.1.12. La valutazione della clonazione umana fatta dai ricercatori dell’Advanced Cell Technology

Rispondendo alla domanda su quale sia lo statuto morale degli organismi creati tramite la clonazione Green afferma che Il Board of ethicists ha ritenuto che se un organismo clonato fosse impiantato nell’utero, come è stato fatto nel caso della pecora Dolly, procederebbe al pieno sviluppo arrivando fino alla nascita. A causa di questa potenzialità alcuni potrebbero argomentare che l’organismo prodotto negli esperimenti della clonazione umana terapeutica è uguale a qualsiasi embrione umano e merita le stesso grado di rispetto e protezione .
Procedendo Egli scrive: «Molti membri del comitato consultivo non erano d’accordo. Abbiamo indicato che a differenza di un embrione, un organismo clonato non è il risultato della fecondazione di un uovo da uno spermatozoo. Esso è un nuovo tipo di entità biologica mai visto prima in natura; anche se possiede alcune potenzialità per svilupparsi in un essere umano pieno, questa capacità è troppo limitata» .
Inoltre ha scritto che allo stadio di blastocisti, quando l’organismo viene distrutto per creare una linea cellulare staminale, «è una palla di cellule non più grande di un punto alla fine di questa frase...» . Continuando ha scritto: «Non ha alcun organo, non può possibilmente pensare o provare sensazioni, e non ha nessuno degli attributi considerati come umano» .Secondo Green, anche se i membri del Comitato hanno capito che alcune persone paragonerebbero questo organismo a un embrione, è stata preferita la terminologia di “uovo attivato”, ed è stato concluso che per le sue caratteristiche non è escluso il suo uso nel lavoro allo scopo di salvare la vita dei bambini e adulti .
Questi ricercatori hanno affermato di non aver prodotto un embrione umano ma un nuovo tipo di organismo che non è mai esistito in natura. Contrariamente alcuni autori ritengono che il prodotto della clonazione è un embrione umano.
Il President’s Council on Bioethics degli Stati Uniti ha ritenuto che il prodotto della clonazione, cioè il trasferimento nucleare cellulare somatico, (SCNT) è un embrione umano clonato. Così ha scritto:ilo prodotto iniziale di SCNT è una cellula singola, ma non è una cellula ordinaria. Esso è anche un ‘oocita’ e un ‘oocita ricostituito.’ Ma anche questo non è tutta la storia. L’oocita ‘ricostituito’ è più che ricostituito; esso è stato reso capace di sviluppo. Poiché l’oocita adesso ha nucleo diploide, esso è diventato qualcosa oltre quello che era prima: esso adesso contiene nel nucleo singolo il complemento pieno della materia genetica necessario per produrre un nuovo organismo.” Proseguendo ha scritto:sembrerebbe, dunque, che-qualunque sia la ragione per produrrlo-il prodotto iniziale del trasferimento nucleare cellulare somatico è un embrione umano clonato (unicellulare) vivente.” In conclusione ha affermato:”Un nome giusto e completo dell’entità che sta sviluppando, prodotto tramite SCNT umano, è ‘embrione umano clonato’, una terminologia che ci permette anche di ricordare che, grazie alle sue origini particolari, questo embrione non è da tutti i punti di vista, identico ad un embrione prodotto tramite la fertilizzazione di un ovulo con lo sperma.”
Contrariamente a quanto da loro dichiarato, altri autori hanno affermato che in realtà è stato prodotto un embrione umano. Per esempio, L’Osservatore Romano ha commentato: «Al di là dell’evento scientifico, infatti, rimane questo l’oggetto del contendere, essendo fuor di dubbio-per indicazione stessa dei ricercatori-che qui ci troviamo di fronte ad embrioni umani e non a cellule, come qualcuno vorrebbe far credere.» .
Ritengo che abbiano prodotto un embrione umano anche se non hanno visto gli organi dell’essere umano. Questo fatto si spiega considerando che questo embrione sta ancora ai primissimi stadi del suo sviluppo.
La gravità dell’immoralità della “clonazione terapeutica” eseguita dai ricercatori dell’Advanced Cell Technology è espressa chiaramente dall’Osservatore Romano in questi termini: «Perciò, nonostante i dichiarati intenti ‘umanistici’di chi preannuncia guarigioni strepitose per questa strada, che passa attraverso l’industria della clonazione, è necessaria una valutazione pacata ma ferma, che mostri la gravità morale di questo progetto e ne motivi la condanna inequivocabile» .


4.1.13. Nessuna ricerca sull’essere umano può essere intrapresa a meno che non esista l’alternativa di efficacia equivalente alla ricerca sugli esseri umani

L'art. 16 (i) della Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: convention on Human Rights and Biomedicine 1997, stabilisce che la ricerca sulla persona può solamente essere interpresa se tutte le seguenti condizioni sono verificate; tra esse è che (1) «non esista l’alternativa di efficacia equivalente alla ricerca sugli esseri umani» .
L’implicazione logica di quest’articolo è che quando esiste un’alternativa agli esseri umani per fare la ricerca sulle cellule staminali, il ricercatore deve rivolgersi a quell’alternativa evitando di usare gli esseri umani.
Ora, esistono alternative di efficacia equivalente agli embrioni umani per fare la ricerca sulle cellule staminali. Queste comprendono le cellule staminali dai tessuti adulti, dal sangue del cordone umbilicale, e dagli embrioni e dai feti abortiti spontaneamente.
Conseguentemente ricorrere al prelievo delle cellule staminali dagli embrioni (il che comporta la loro distruzione) per fare la ricerca sulla cellula staminale costituisce una palese contravvenzione dell’articolo 16 (i) della Convenzione sopra citata.

4.1.14. Uso delle cellule staminali embrionali fornite da altri o commercialmente ottenute

Non è moralmente lecito usare le cellule staminali embrionali e le cellule differenziate ottenute da esse, che siano state fornite da altri ricercatori o reperibili in commercio perché, «al di là della condivisione, formale o meno, dell’intenzione moralmente illecita dell’agente principale, nel caso in esame, c’è una cooperazione materiale prossima da parte del produttore o fornitore» .


4.3. Feti abortiti

4.3.1. La derivazione della cellula dai tessuti fetali abortiti deliberatamente

Poiché il feto umano è una persona umana, gode del diritto alla vita come qualsiasi soggetto umano e poiché l’aborto del feto comporta la sua distruzione è eticamente illecito abortire deliberatamente un feto umano.
La derivazione delle cellule staminali dai tessuti del feto abortito deve essere valutata da diversi punti di vista. Si applica qui il principio etico che sancisce che il fine non giustifica il mezzo. Scegliere l’aborto come l’oggetto dell’azione morale è un atto per se eticamente illecito come abbiamo detto perché comporta la distruzione di una persona innocente.
Inoltre, scegliere l’aborto al fine di poter prelevare le cellule staminali dai tessuti dell’embrione umano è immorale in quanto non soltanto viola il principio della tutela della vita umana nella ricerca biomedica, ma calpesta anche il principio dell’inviolabilità della vita umana.
In più, poiché quando l’aborto è scelto per ottenere cellule staminali da tessuti embrionali, l’embrione stesso è usato come mezzo, strumento, ed oggetto, tale atto viola il rispetto dovuto alla dignità umana.

4.3.2. Gli embrioni e i feti abortiti spontaneamente

Salva la non complicità con gli interventi abortivi dai quali è risultato disponibile il prelievo di cellule staminali di un feto morto, non è eticamente illecito usare i tessuti del feto abortito spontaneamente . E’importante anche l’osservazione fatta da Colombo quando ha scritto: «Se il ricorso a tessuti prelevati da embrioni o feti derivanti da aborti spontanei, atteso il rispetto dovuto al piccolo cadavere, non solleva obiezione, problemi di cooperatio materialis ad malum da parte di chi raccoglie, conserva e mette a disposizione il materiale biologico possono crearsi qualora si tratti di corpi provenienti da aborti procurati, anche a prescindere dalla condivisione, formale o meno, dell’intenzione abortiva moralmente illecita» . Proseguendo ha scritto che questo avviene in misura maggiore nel caso esista realmente una collaborazione stabile e preordinata tra le due équipes mediche o le istituzioni nelle quali esse operano . Poi ha affermato che pur non esistendo realmente alcuna complicità con il fatto delittuoso della distruzione volontaria di embrioni umani, già commessa da terzi, l’utilizzazione di linee cellulari embrionali da essi prodotte dovrebbe venire attentamente esaminata anche sotto il profilo della ratio scandali, cioè dell’apparenza di approvazione di un tale procedimento, che potrebbe condurre costoro alla prosecuzione dell’atto gravemente illecito ed altri a trattare l’embrione, in circostanze analoghe o dissimili, non secondo la sua dignità pienamente umana . Proseguendo scrive: «Tale questione risulta di notevole rilievo quando coinvolge ospedali e università cattoliche o persone che rivestono posizioni di responsabilità in associazioni cattoliche» .
Mentre scrive che, considerate le difficoltà della materia, l’applicazione di questo principio ai casi concreti è sottoposto al giudizio della prudenza, afferma che occorre non dimenticare che per tutti «si impone, invece, il ‘grave e preciso obbligo di opporsi’alle leggi ingiuste contro la vita umana embrionale ‘mediante obiezione di coscienza’...qualora prevedano da parte di ricercatori e operatori sanitari il compimento di atti gravemente immorali o la collaborazione ad essi» .


4.4. Fonti eticamente lecite per la derivazione delle cellule staminali umane per la ricerca

4.4.1. Cellule staminali da tessuti adulti (Adult Stem Cells AS Cells)

E’stato notato che il numero dei tessuti che contengono le cellule staminali adulti è in aumento e comprende il midollo osseo, il sangue periferico, il cervello, il midollo spinale, la polpa dentale, i vasi sanguigni, il muscolo scheletrico, l’epitelio della cute e dello apparato digerente, la cornea, la retina, il fegato, il pancreas .
Inoltre popolazioni diverse di cellule staminali adulte sono state individuate nel cervello, in particolare nell’ippocampo . Infatti cellule staminali adulte sono state trovate in tessuti che si sviluppano dai tre strati germinali embrionali .


4.4.1.1. La plasticità delle cellule staminali adulte

Le prove della plasticità delle cellule staminali adulte sono in aumento. Questa posizione è condivisa da molti autori . Per esempio Watt et. al. hanno scritto: «Esiste una prova crescente che alcune popolazioni di cellule staminali isolate dai tessuti adulti possono dimostrare eccezionale plasticità quando vengono trapiantate in soggetti riceventi» .
Se abbiamo fonti alternative per la derivazione della cellula staminale cioè tessuti adulti, perché dobbiamo ricorrere a tessuti embrionali dato che la derivazione delle cellule staminali dagli embrioni comporta inevitabilmente la loro distruzione?

4.4.1.2. “Ultimate Stem Cell Discovered”

Per di più, è stato recentemente annunciato dal New Scientist che è stata scoperta negli adulti una cellula staminale che può diventare qualsiasi singolo tessuto del corpo umano . Queste cellule sono state scoperte nel midollo osseo degli adulti da Catherine Verfaillie all’Università del Minnesota in USA .
Secondo il New Scientist, potrebbe risultare la cellula più importante mai scoperta . Fino adesso, si ritiene che solamente le cellule staminali degli embrioni precoci abbiano tali proprietà. Se la scoperta verrà confermata, comporterà che le cellule del proprio corpo potrebbero un giorno essere trasformate in diversi tipi di tessuti e anche organi, che saranno perfettamente compatibili .
Il New Scientist ha concluso: «Se così sarà, non avremo la necessità di ricorrere alla clonazione terapeutica cioè la clonazione di una persona per ottenere dagli embrioni risultanti le cellule compatibili. Né occorrerebbe di architettare le cellule staminali embrionali (ESCs) per creare una linea di ‘cellula che armonizza tutto’ e che non provoca il rigetto immune» . Proseguendo, ha notato che «la scoperta di tali cellule staminali adulte versatili gonfierà anche il dibattito per quanto riguarda la questione se la ricerca sulla cellula staminale embrionale è giustificata» . Le cellule adulte che si chiamano cellule progenitrici multipotenti adulte oppure MAPCs hanno la stessa potenzialità come le cellule staminali embrionali .
Secondo il New Scientist, in giuste condizioni le MAPCs possono diventare una miriade di tipi tessutali: muscolo, cartilagine, osseo, fegato e diversi tipi di neuroni e cellule del cervello .
Per di più, i ricercatori hanno affermato che anche se le MAPCs hanno molte delle proprietà delle ESCs, comunque non sono identiche. Per esempio, diversamente dalle ESCs, non sembrano formare le masse cancerose se iniettate in adulti .
Le seguenti conclusioni sono inevitabili:
Prima: ora che abbiamo l’alternativa d’equivalente efficacia che è la cellula staminale dall’adulto, è eticamente illecito ricorrere agli esseri umani cioè agli embrioni umani, per la derivazione delle cellule staminali; e ciò non solo perché di per sé è moralmente illecito distruggere l’embrione umano ma anche perché adesso si può evitare tale atto immorale ricorrendo ad una valida alternativa.
Seconda: poiché esiste la possibilità di effettuare la medesima ricerca biomedica con la persona capace di dare il consenso, è doveroso ricorrere a questa fonte-le cellule staminali dell’adulto- per la derivazione delle cellule staminali e per l’utilizzazione susseguente delle medesime per la terapia. Questa nuova circostanza rende più grave l’immoralità di qualsiasi ricerca eseguita sul soggetto umano incapace di dare il consenso cioè l’embrione umano.
La derivazione delle cellule staminali dai tessuti adulti per la ricerca sulla cellule staminali è eticamente accettabile a patto che siano state ottenute da un adulto dal quale si intende prelevare le cellule staminali il consenso informato e sia stato escluso, nei casi di donatori adulti, «un rischio eccessivo per il volontario, che deve avere inoltre espresso ‘in modo cosciente e libero il suo consenso’» .


4.5. Il Sangue del cordone ombelicale

Oltre alle cellule staminali scoperte nei tessuti adulti è stato anche scoperto in questi ultimi tempi che il sangue del cordone ombelicale contiene cellule staminali che possono essere usate per un trapianto terapeutico.
Cellule staminali ematopoietiche si trovano anche nel cordone ombelicale . Negli ultimi anni ‘80 e ai primi del 1990, i medici hanno cominciato a realizzare che il sangue del cordone ombelicale umano e della placenta erano una fonte ricca di cellule staminali ematopotiche. (HSCs) . Il tessuto placentare sostiene il feto che si sviluppa durante la gravidanza, è espulso insieme con il neonato, e, normalmente viene gettato via . Comunque dal momento dei primi riusciti trapianti di cordone ombelicale nei bambini malati d’anemia di Fanconi, la raccolta e l’uso terapeutico di queste cellule è aumentato rapidamente .
Le cellule staminali del cordone ombelicale hanno suscitato grande interesse data la possibilità di creare una banca di cellule autologhe per ogni neonato alla nascita. In seguito queste cellule potrebbero essere utilizzate anche dopo dieci anni per curare patologie che insorgono nella vita successiva .
In fatti ci sono stati rapporti recenti sulle terapie realizzate col trapianto di cordone ombelicale . Per esempio il U.S. Department of Health and Human Services National Institutes of Health ha scritto: «I riceventi del sangue del cordone ombelicale-tipicamente i fanciulli hanno vissuto adesso otto anni in più facendo assegnamento sulle HSCs del trapianto del sangue di cordone ombelicale» .
Non solo la derivazione di cellule staminali dal sangue del cordone ombelicale è eticamente accettabile ma costituisce, insieme con le cellule staminali a partenza da tessuti adulti, una valida fonte per ottenere materiali utili per questo tipo di ricerca, rendendo in tal modo eticamente illecito il ricorso alle cellule staminali degli embrioni umani .


4.6. Gli embrioni e i feti abortiti spontaneamente

Salva la non complicità con gli interventi abortivi dai quali è risultato disponibile il prelievo di cellule staminali di un feto morto, non é eticamente illecito usare i tessuti del feto abortito spontaneamente .
Comunque, pur trattandosi di tessuti cadaverici occorre tenere in considerazione la possibilità dello scandalo che il prelievo di cellule staminali dagli embrioni e dai feti abortiti spontaneamente possa provocare con la conseguenza dell’indebolimento del rispetto dovuto alla dignità dell’embrione umano in quanto essere umano e persona umana.


4.7. Cellule tessutali adulte riprogrammate per comportarsi come cellule staminali

Il problema etico che sorge dalla riprogrammazione del nucleo di cellule somatiche prelevate dal paziente e trasferite all’interno di una cellula uovo precedentemente enucleata, è se sia tecnicamente possibile evitare la produzione dell’embrione umano. E’discutibile se veramente la riprogrammazione del nucleo di cellule somatiche prelevate dal paziente, tramite il contatto con il citoplasma di un oocita non conduce alla formazione dell’embrione umano . Secondo la Commissione Dulbecco, «un ovocita ricostituito con il nucleo di una cellula adulta, ma privo del suo nucleo, non è assolutamente uno zigote (ossia una cellula formata dall’unione di due gameti, maschile e femminile) da cui può avere origine un embrione» . Proseguendo essa scrive: «Quella che si forma è, invece, una cellula, comunque in grado di generare cellule staminali, con la qualità per giunta, di avere le stesse caratteristiche genetiche del paziente, il che non le farebbe rigettare qualora venissero impiantate in un suo organo.» .
La World Health Organization mentre ha notato che è stato espresso interesse nell’usare le procedure della clonazione per produrre tessuti e organi per la possibilità del trapianto in futuro nel donatore nucleare e forse in altri riceventi dei tessuti-compatibili, ritiene che non dovrebbe essere previsto alcun problema etico con l’uso delle tecniche del trasferimento nucleare cellulare somatico in quanto porterebbe direttamente alle cellule differenziate clonate oppure ai tessuti come per esempio la pelle . Comunque problemi etici sono previsti quando, usando la clonazione, si producono organi che sono pienamente formati e funzionanti, poiché «è difficile vedere come tali organi potrebbero essere prodotti senza prima produrre un embrione clonato , lasciandolo crescere, almeno parzialmente, tramite lo stadio fetale dello sviluppo» .
Preferisco citare qui il commento di Correa e Mons. Sgreccia a questo proposito. Essi ritengono che «in linea di principio, non si può tuttavia escludere–a motivo della rapidissima evoluzione delle conoscenze in questo campo e della riservatezza con cui talune indagini scientifiche sono svolte in certe strutture di ricerca-che tale via innovativa alle cellule staminali autologhe possa mostrarsi effettivamente percorribile nei termini in cui è stata proposta, e cioè senza passare attraverso la formazione di un embrione in nessuno dei suoi stadi di sviluppo, da quello unicellulare in avanti» . Proseguendo hanno dichiarato: «Il giudizio morale sulla liceità o meno di tale ricerca in campo umano-ovvero il TNSA mediante trasferimento di nuclei di cellule somatiche umane in oociti enucleati e, in altre cellule della linea germinale umana o animale, o in cellule embrionali ancora capaci di dare origine ad un embrione-rimane sospeso in mancanza di una adeguata identificazione della materia (oggetto fisico o genius naturae) dell’azione, la quale, secondo la tradizione della teologia morale...concorre insieme all’oggetto proprio dell’atto umano» . «Tale sospensione di giudizio», essi hanno affermato «non esime però dall’obbligo morale di astenersi da ogni azione che potrebbe implicare la clonazione di un embrione umano e la sua distruzione: in dubio pars tutior eligenda est» .
Mentre affermano che l’onere della prova che il TNSA non richiede la generazione di un embrione in nessun stadio del suo sviluppo resta a carico dei proponenti della nuova via alle cellule staminali autologhe , in conclusione hanno detto: «Anche qualora sussistessero insolubili dubbi sulla natura della entità che è stata prodotta attraverso il TNSA, tale è la posta in gioco che, sotto il profilo dell’obbligo morale, basterebbe la sola probabilità di trovarsi di fronte ad un embrione per giustificare la più netta proibizione di un’applicazione di tale procedura in campo umano» .
La seconda osservazione è che l’impiego d’estratti citoplasmatici di altre specie animali, equivale alla produzione d’ibridi che è stato ritenuto eticamente illecito .


4.8. Valutazione etica d’alcune distinzioni

4.8.1. Creati – “scaricati”

Viene attualmente dibattuto se sia eticamente possibile fare una distinzione tra l’uso degli embrioni creati per la riproduzione, ma rimasti dopo la cura dell’infertilità e creare gli embrioni umani con la sola intenzione di usarli per la ricerca sulle cellule staminali .
Questa distinzione non è eticamente accettabile dato che per avere un atto moralmente lecito non basta solamente l’intenzione per giustificare l’atto, occorre altresì che l’oggetto dell’atto stesso sia moralmente lecito. Poiché nella realtà l’embrione umano viene distrutto, ciò rende questa distinzione da un punto di vista etico irrilevante.

4.8.2.Derivazione e Uso delle cellule staminali embrionali

Il principio etico rilevante per la valutazione di questo uso è se esiste cooperazione - se non formale almeno materiale - nella distruzione dell’embrione umano tramite l’uso delle cellule staminali embrionali già derivate. La risposta non può che essere sì. Conseguentemente, non solo l’uso delle cellule staminali embrionali già derivate comporta la cooperazione nel male altrui ma tale atto costituisce anche scandalo in quanto indebolisce il rispetto della dignità e della vita degli embrioni umani.

Conclusione

Per agire eticamente gli scienziati devono ricorrere alle cellule staminali derivate dai tessuti adulti e dal sangue del cordone ombelicale Devono abbandonare la derivazione delle cellule staminali umane dall’embrione indipendentemente dalla sua fonte di provenienza, dal feto e dagli embrioni abortiti deliberatamente.