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INTERDISCIPLINARY RESEARCH
HUMAN STEM CELLS
RESEARCH: ETHICAL MEDICAL AND LEGAL PERSPECTIVES
This section contains
articles on the theme of Human Stem Cells Research from ethical
medical and legal perspectives . The research is an interdisciplinary
study done by a medical doctor a lawyer and a moralist. Each researcher
studied the theme from the perspective of his or her discipline.
We present here
those who participated in the Interdisciplinary Research and their
articles:
PARTICIPANTS IN
THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH
- Rev. Jude I. Ibegbu PH.B.,
ST.B., ST.D., JU.D. (Researcher in legal and ethical issues) (Coordinator)
Rev. Jude Ibegbu
holds a Bachelor’s degree in Philosophy, PH.B,(Pontifical Urban
University Rome 1978) a Bachelor’s degree in Theology, B.D, (Pontifical
Urban University Rome, 1982), a Doctorate degree in Moral Theology,
(Istituto Superiore di Teologia Morale Alfonsiana, Rome,
1991) a Doctorate degree in Canon Law, and a Doctorate degree
in Civil Law.(Utroque Iure )JU.D.(Pontifical Lateran University
Rome, 1995). He is an interdisciplinary researcher in ethical
and legal matters. He specialised in international Law of Human
Rights.
Human Stem Cell Research
: Ethical Perspective (Pdf Document)
- Dr. Fabrizio Michelotti. (M.D.)
(Medical Practioner)
Degree in Medicine
and Surgery (University of Pisa)
Specialisation in
Pediatrics (University of Pisa)
Specialisation in
Child Welfare (University of Pisa)
- Dr.ssa Lucilla Botti (LL.D.) (Legal Practioner)
Degree in Jurisprudence
Since 1996, civil
and penal lawyer, registered in the Official Lawyers List of Livorno
("Albo degli Avvocati – Livorno).
RICERCA SULLE CELLULE
STAMINALI UMANE E DIRITTO ALLA VITA DEL NASCITURO: PROSPETTIVE
MEDICHE ED ETICHE
Fabrizio Michelotti
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di PisaSpecializzato
in Clinica Pediatrica presso l’Università degli Studi di
PisaSpecializzato in Puericultura
presso l’Università degli Studi di Pisa
Il continuo progresso delle scienze biomediche raggiunge traguardi
sempre più ambiziosi e allo stesso tempo apre prospettive
sempre nuove. Non è
detto tuttavia che quanto può essere realizzato tecnicamente
sia accettabile anche dal punto di vista etico. E’
questo sicuramente il caso degli studi sulle cellule staminali umane,
che se, lasciano intravedere orizzonti più rosei per la terapia
di alcune malattie croniche o genetiche, devono anche far sorgere
in chi porta avanti la "Ricerca" riflessioni di ordine
etico circa il destino dei "materiali e metodi" impiegati:
non è infatti da tutti accettato il sacrificio di un embrione
sia pure prodotto in eccesso dopo terapie per l’infertilità
della coppia. Altri aspetti
(quali la possibilità che sullo sfondo di queste ricerche
possano esservi interessi di tipo prettamente economico e, non ultimi,
i diritti di ogni individuo che si forma dall’unione di una cellula
uovo e di uno spermatozoo a svilupparsi in modo completo trovando
posto in un regolare contesto familiare; la mancanza di una precisa
legislazione internazionale che tuteli questi diritti) sono importanti
argomenti da prendere in seria discussione.
Che cosa sono le cellule staminali
Le
cellule staminali sono elementi capaci di dividersi per un numero
indefinito di volte e di dar luogo a cellule specializzate, a loro
volta in grado di trasformarsi nelle varie cellule e tessuti di
cui è composto il nostro organismo (cfr. (6) a pagina 1). Sono
molto importanti nelle prime fasi dello sviluppo dopo la fecondazione
dell’uovo da parte dello spermatozoo con formazione dello zigote.
Addirittura la cellula uovo fecondata è "totipotente":
ha cioè la capacità di evolvere verso qualsiasi altro
tipo cellulare costitutivo del nostro corpo; nelle prime ore successive
alla formazione dello zigote essa dà luogo ad altre cellule
totipotenti identiche a se stessa. Circa
4 giorni dopo la fecondazione queste cellule iniziano a differenziarsi
e vanno a formare la "blastocisti", una struttura cava
in cui si possono riconoscere uno strato cellulare esterno ed un
ammasso interno di cellule chiamato embrioblasto o"massa cellulare
interna". Da quest’ultima originano cellule "pluripotenti",
che possono dar luogo a molti, ma non a tutti, i tipi cellulari
necessari per lo sviluppo fetale: Non sono quindi totipotenti e,
se impiantate in un utero femminile, non evolvono fino a formare
un feto (cfr. (5) alle pagine 1 e 2). Queste
cellule pluripotenti vanno incontro ad un’ulteriore differenziazione
in altri tipi cellulari che svolgono particolari funzioni all’interno
del nostro organismo: tipico esempio ne è la cellula staminale
del sangue che può dar luogo ai globuli rossi, ai globuli
bianchi ed alle piastrine. Le cellule staminali sono definite "multipotenti"
(cfr. (5) a pagina 2).
1.a. - Come si possono ottenere le cellule staminali "pluripotenti"
? Considerando l’importanza
che queste cellule può avere per la creazione di tessuti
da trapiantare a soggetti affetti da neoplasie o altre malattie
destruenti e per la cura di malattie a sfondo genetico, l’interesse
degli scienziati si è rivolto alla realizzazione di metodiche
per ottenerle in laboratorio. Il
dottor Thomson è riuscito ad isolare cellule pluripotenti
direttamente dalla "massa cellulare interna" allo stadio
di blastocisti: per far ciò ha utilizzato embrioni provenienti
dalla fertilizzazione in vitro risultati in eccesso rispetto alla
necessità del trattamento per infertilità (cfr. (5)
a pagina 2).Il dottor Gearhart
ha invece ottenuto cellule staminali pluripotenti da tessuti fetali
provenienti da gravidanze interrotte: le cellule sono state ricavate
dalla regione cellulare fetale destinata a svilupparsi nel testicolo
o nell’ovaio. Questi due
tipi cellulari ottenuti con procedimenti diversi sembrano comunque
avere caratteristiche molto simili (cfr. (5)a pagina 2).Altra
metodica usata è il "Transfer Nucleare da una cellula
somatica": in questo caso da una normale cellula animale viene
rimosso il nucleo (la struttura che contiene i cromosomi) ed al
suo posto viene impiantata una cellula somatica, facendo in modo
che le due entità si fondano. Si ritiene che la cellula risultante
abbia in sé tutte le potenzialità per svilupparsi
in un intero organismo e sia quindi totipotente (cfr. (2) a pagina
8 e (5)a pagina 2 ). Le
fonti da cui possono essere derivate le cellule staminali sono comunque
svariate:
Embrioni allo stadio di blastocisti
creati mediante fecondazione in vitro (siano essi rimasti in soprannumero
dopo trattamenti per infertilità o appositamente creati
per scopi di ricerca);
Embrioni in stadio precoce
di sviluppo creati mediante l’inserimento del nucleo di una cellula
somatica adulta in una cellula uovo il cui nucleo era in precedenza
stato rimosso (tecnica della sostituzione cellulare nucleare,
che prende anche il nome di "clonazione");
Cellule germinali od
organi fetali provenienti da aborto elettivo;
Cellule ematiche del
cordone ombelicale al momento della nascita del bambino;
Cellule di tessuto adulto
(ad esempio il midollo osseo);
Cellule di tessuto adulto
maturo riprogrammate affinché si comportino come cellule
staminali.
(cfr. (2) alle pagine 5 e 6 e
(8) a pagina 1).
1. b. - Potenziali applicazioni
delle cellule staminali pluripotenti. Questo
tipo di cellule ci aiuta a comprendere i complessi eventi che si
verificano durante lo sviluppo dell’essere umano, può modificare
drammaticamente il modo di condurre la ricerca sui farmaci e i test
eseguiti per garantirne la sicurezza d’impiego e potrebbe rivoluzionare
la medicina dei trapianti (cfr. (12) a pagina 1). Certamente
più importante dal punto di vista di questo lavoro è
la possibilità di generare cellule e tessuti da poter usare
per le cosiddette "terapie cellulari": molte malattie
e disordini risultano infatti da sconvolgimenti della funzione cellulare
o da distruzione di tessuti corporei.Le
cellule "pluripotenti" potrebbero essere impiegate nel
trattamento di patologie quali il morbo di Parkinson, la malattia
di Alzheimer, le lesioni del midollo spinale, l’ictus, le ustioni,
alcune malattie cardiache, il diabete, l’osteoartrite e l’artrite
reumatoide (cfr. (1) a pagina "i",(2)a pagina 6 e (5)
a pagina 3).Il trapianto di
cellule muscolari cardiache allo scopo di aumentare la capacità
funzionale del muscolo cardiaco in caso d’insufficienza si basa
su osservazioni preliminari in topi ed altri animali che cellule
muscolari cardiache sane trapiantate con successo ripopolano il
tessuto cardiaco ed operano insieme alle cellule dell’ospite (cfr.
(5) a pagina 3).L’impiego
di cellule pluripotenti nel diabete mellito di tipo I poggia sull’evidenza
che sia il trapianto di pancreas in toto sia quello di cellule insulari
può ridurre le richieste d’insulina nella terapia (cfr. (5)
a pagina 3).Le cellule staminali
possono inoltre risultare utili nel trattamento di alcune malattie
mitocondriali: mediante la tecnica della sostituzione nucleare cellulare
una donna affetta potrebbe dare alla luce un figlio sano ( cfr.
(2) a pagina 6).
1. c. - Le cellule staminali dell’adulto E’
noto che cellule staminali multipotenti possono ritrovarsi negli
organismi adulti dove svolgono la funzione di rimpiazzare le cellule
logorate nello svolgimento del loro compito (cfr. (5) a pagina 4). Negli
anni più recenti sono state scoperte cellule staminali in
alcuni tessuti adulti come ad esempio nel midollo osseo, nel cervello,
nel mesenchima ed anche nel sangue del cordone ombelicale (cfr.
(2) a pagina 5 e (5) a pagina 4). Sarebbe
molto importante la caratteristica, per ora emersa da studi sugli
animali, che le cellule staminali, anche una volta iniziato il loro
normale processo di differenziazione, in particolari condizioni,
possano essere più flessibili di quanto si ritenesse in passato
e siano nello specifico capaci di dar luogo ad altri tipi di cellule
specializzate (cfr. (5) a pagina 4). Allo
stato attuale delle ricerche si è visto come riconoscerle,
come selezionarle, come indurle a trasformarsi in diversi tipi di
cellule mature, grazie all’impiego di fattori di crescita ed altre
proteine regolatrici (cfr. (4) a pagina 2).Anche
queste cellule staminali dell’adulto hanno grandi potenzialità
sia per scopi di ricerca sia nello sviluppo di terapie cellulari,
permettendo così di ridurre o perfino eliminare il ricorso
alle cellule staminali provenienti da embrioni o da tessuti fetali. Alcune
loro caratteristiche si rivelano però limitative per il loro
impiego:
spesso sono presenti in piccole
quantità
sono difficili da isolare
e coltivare
il loro numero diminuisce
con l’età del soggetto.
Ciò comporta
la necessità, in primo luogo di isolarle dal paziente,
farle crescere in coltura in modo da ottenerne un numero sufficiente
per il trattamento.
Mentre nel caso
dovessero essere impiegate in qualche malattia acuta potrebbe
non esservi il tempo per farle crescere in numero sufficiente
per il trattamento, nelle malattie causate da un difetto genetico
questo tipo di errore potrebbe essere presente anche nelle cellule
staminali del soggetto in questione. In aggiunta le cellule staminali
dell’adulto possono contenere nel loro nucleo un maggior numero
di anomalie del DNA causate da fattori operanti nella vita quotidiana
(compresi la luce del sole, le tossine) e da altro tipo di errori
prodottisi nella replicazione del DNA durante il corso della vita
(cfr. (5) a pagina 5).
Inoltre queste
cellule non sembrano utilizzabili per comprendere i primi stadi
della differenziazione in quanto si ritiene siano "più
avanti"sul sentiero della specializzazione cellulare rispetto
alle cellule pluripotenti (cfr. (5) a pagina 5).
2. Problematiche poste dall’impiego
di cellule staminali L’aspetto
principale posto dall’impiego delle cellule staminali a scopo di
ricerca e nella terapia di alcune malattie metaboliche o ereditarie
di una certa gravità o addirittura fatali è legato
alla necessità di stabilire, a mio parere, il limite
inferiore al quale deve essere riconosciuta
la dignità di individuo al nuovo organismo
che si sta sviluppando:
secondo alcuni l’embrione è
un essere umano fin dal momento del suo concepimento;
secondo altri è
da considerare semplicemente un ammasso di cellule;
una terza posizione intermedia
riconosce lo speciale stato dell’embrione come essere umano ma
accetta come giustificabile l’uso di embrioni in fase precoce
di sviluppo per scopi seri di ricerca che possano portare qualche
beneficio; secondo costoro il rispetto dovuto all’embrione cresce
parallelamente al suo svilupparsi e, specialmente nelle prime
fasi di sviluppo, può essere convenientemente valutato
in rapporto con i potenziali benefici che potrebbero scaturire
dalla ricerca (cfr. (2) a pagina 7).
Personalmente ritengo che il rispetto
della vita umana sotto qualsiasi forma sia un diritto inalienabile
e che venga prima di ogni altro pur fondamentale diritto (sia esso
alla vita privata o all’autodeterminazione della donna) (cfr. (3)
a pagina 8): partendo dal presupposto che con la formazione dello
zigote (fecondazione dell’uovo da parte dello spermatozoo) la cellula
che ne origina possiede in sé tutte le informazioni per dar
luogo ad un nuovo organismo (ovviamente in una situazione naturale
d’impianto nell’utero della donna) mi sembra doveroso sottolineare
come tutte quelle situazioni in cui si arriva al sacrificio di un
embrione non siano eticamente accettabili. Poiché
comunque compiere ogni tentativo per alleviare le sofferenze di
ogni essere umano rappresenta uno dei compiti istituzionali della
classe medica è altresì doveroso percorrere fino in
fondo ogni strada che possa sa dare risultati in questo senso: impiego
delle cellule provenienti dal cordone ombelicale, delle cellule
dei tessuti adulti, da materiale cadaverico fetale, ecc. (cfr. (1)
a pagina 4). Purtroppo
però i vari tipi di cellule staminali probabilmente hanno
proprietà e potenzialità diverse a seconda della fonte
da cui originano: quelle derivate da embrioni in fase precoce di
sviluppo avrebbero la capacità di differenziarsi nel maggior
numero di tessuti, mentre quelle derivate dal sangue del cordone
ombelicale sembrano avere uno spettro più limitato; la stessa
cosa potrebbe valere anche per le cellule provenienti da tessuti
adulti (cfr. (2) a pagina 5). Se
al momento attuale le cellule adulte non possono essere considerate
un valida alternativa a quelle staminali embrionali o germinali,
è auspicabile che, proseguendo in questo settore della ricerca,
possano in futuro essere compiuti significativi passi in avanti
per colmare il divario attuale. Qualche
considerazione a parte merita l’impiego di tessuto cadaverico
fetale: come affermato nel Report della National Bioethics
Advisory Commission voluta nel Novembre 1998 dal Presidente Americano
Clinton occorrono particolari garanzie prima di ottenere il consenso
della coppia donatrice all’uso del loro embrione per scopi di ricerca
(cfr. (2) a pagina 10). Dato
per scontato che i potenziali donatori di embrioni devono essere
in grado di compiere scelte volontarie, consapevoli e frutto di
una seria informazione, la decisione di donare per scopi di ricerca
dovrebbe sempre avvenire dopo aver valutato la possibilità
di regalare i propri embrioni ad altre coppie o di metterli da parte
ancora per qualche tempo; in tal modo la donazione a scopi di ricerca
determina solamente la misura della loro distruzione e non se essa
si verificherà o meno (cfr. (1) a pagina "vi").
Secondo il Report della "National Bioethics Advisory Commission"
americana, in ogni caso la rimozione di cellule germinali non deve
causare la distruzione di un feto vivo, né tessuto fetale
deve essere intenzionalmente creato per scopi di ricerca sulle cellule
staminali (cfr. (1) a pagina "iv").L’impiego
di embrioni residuati dopo tecniche di fecondazione in vitro
(quando ormai non sono più adatti o necessari per i fini
che la coppia si era posta), oltre alle perplessità legate
alla variazione di destinazione finale degli embrioni stessi (cfr.
(1) a pagina "v"), potrebbe far entrare, in linea teorica,
nelle valutazioni di una coppia anche interessi di tipo personale
(fornire il proprio embrione per risolvere il problema di una persona
conosciuta) o addirittura economico (cfr. (1) a pagina "vii")
(questo per fortuna non sembra possibile nella realtà del
nostro Paese). Appare ovvio come ogni forma di commercio debba essere
vietata (cfr. (3) a pagina 11).Vi
è comunque una sostanziale differenza moralmente significativa
tra creare un embrione al solo scopo di generare un bambino e produrre
un embrione senza queste finalità (cfr. (1) a pagina "v"). Si
aggiunga a tutto ciò che ogni embrione non dovrebbe essere
sottoposto ad alcun trattamento
da cui esso possa derivarne un qualsiasi danno superiore a quello
comportato dalla ricerca su feti in utero (cfr. (1) a pagina "iv"):
questo tipo di ricerca fa invece sì che l’"individuo"
in via di sviluppo sia semplicemente un mezzo per raggiungere un
fine ed una fonte di materiale per ottenere un prodotto (cfr. (2)
a pagina 8).Sebbene sia necessariamente
implicata la donazione di un ovocita, la tecnica della sostituzione
nucleare somatica prevede un’origine non sessuale delle
cellule staminali e ciò la rende diversa da tutte le altre
(cfr. (1) a pagina "vi"). Una suggestiva applicazione
di questa tecnica si ha nel campo delle malattie mitocondriali,una
grave patologia ereditaria. Partendo
dal presupposto che i mitocondri, organuli intracellulari importanti
produttori di energia per la cellula stessa, si ereditano solo dalla
madre, quando una patologia interessi queste strutture, una donna
affetta, grazie a questa tecnica potrebbe dare alla luce un figlio
sano, in quanto egli erediterebbe il DNA nucleare della madre e
del padre ed in più il DNA mitocondriale sano proveniente
dall’uovo della donatrice. In
una situazione di tal genere non si tratterebbe però di "clonazione
riproduttiva" (atto che secondo il "Report from the Chief
Medical Officer’s Expert Group" del Regno Unito dovrà
continuare ad essere considerato un offesa criminale alla dignità
umana) (cfr. (2) a pagina 11), in quanto l’individuo risultante
non sarebbe identico a nessun altro (cfr. (2) a pagina 8). Vale
la pena di mettere in evidenza che nel caso di questo tipo di patologia
mitocondriale le manipolazioni avvengono sulla cellula uovo prima
della sua fecondazione e quindi non sembra esservi distruzione di
embrione. Non sembra quindi esservi obiezione etica di sorta alla
conduzione di studi su questa tecnica (cfr. (2) a pagina 8). Un
altro campo di applicazione in cui la metodica della sostituzione
nucleare cellulare potrebbe dare ottimi risultati è rappresentato
dai trapianti, in quanto le cellule originate con questa tecnica
sarebbero geneticamente compatibili con quelle della persona da
trattare (almeno secondo quanto le premesse teoriche suggeriscono)
(cfr. (2) a pagina 6 e (5) a pagina 4).Oltre
a quanto sopra detto sono da considerare altri aspetti:
le cellule staminali non sono
indefinitamente stabili in coltura, ma mentre esse stanno crescendo
possono verificarsi alterazioni irreversibili nel loro patrimonio
genetico, facendo così comparire difetti prima non esistenti
(cfr. (1) a pagina "v");
quando viene impiegata
la tecnica della sostituzione nucleare cellulare, parte del genoma
umano "originario" viene modificata (cfr. (2) a pagina
8);
in entrambi i casi la
nuova situazione può essere trasferita alle generazioni
successive (cfr. (2) alle pagine 8 e 10);
finora non è possibile
sapere se le cellule staminali invecchieranno in maniera normale
oppure no (cfr. (2) a pagina 6);
se i tessuti provenienti
da cellule ottenute con una di queste tecniche saranno più
inclini a produrre patologie maligne (cfr. (2) a pagina 6).
Le cellule staminali sono comunque
importanti e forse essenziali per comprendere le prime fasi di sviluppo
dell’organismo umano, un valido strumento nel campo della ricerca
sui farmaci salvavita e nelle terapie cosiddette "cellulari"
per la cura di organi o tessuti danneggiati o ammalati. Ad
esempio le cellule staminali del midollo osseo sarebbero in grado
di ricostituire l’intera popolazione ematica in pazienti sottoposti
a dosi ablative di radiazioni e/o di chemioterapia. (cfr. (4) a
pagina 2)Grazie all’impiego
di diverse proteine, tra cui la neuroregulina e la proteina 2 osteomorfogena,
le cellule staminali adulte di tipo nervoso sarebbero in grado di
diventare neuroni o cellule gliali (elementi in grado di produrre
mielina e che costituiscono l’intelaiatura tra i neuroni stessi).
(cfr. (4) a pagina 2)Lo studio
delle caratteristiche e del comportamento delle cellule staminali
adulte potrebbe portarci in un futuro più o meno prossimo
ad essere in grado di riprogrammarle, in modo tale che esse si comportino
come le cellule totipotenti delle prime fasi di sviluppo dell’organismo
umano e virino verso qualsiasi tipo di tessuto; potrebbero altresì
rappresentare la migliore prospettiva per sviluppare terapie per
un gran numero di disordini degenerativi.
3. Ricerca sulle cellule staminali nelle varie legislazioni.Purtroppo
non in tutti i Paesi del mondo esiste una protezione legale circa
i diritti del nascituro e d’altro canto i progressi raggiunti dalle
biotecnologie hanno spinto molti governi ad istituire comitati di
bioetica per preparare una legislazione a tutela dei naturali diritti
del nascituro stesso (cfr. (3) a pagina 8). Negli
Stati Uniti la "National Bioethics Advisory Commission"
ritiene che al momento attuale la concessione di fondi federali
per l’uso e la derivazione di cellule staminali ed embrionali debba
essere limitato a due fonti di materiali:
Tessuto fetale cadaverico o altri
tessuti ed organi da organismi morti (la sorgente di materiale
più accettata)
Embrioni umani residui
dopo trattamenti di infertilità di coppia (cfr. (1) a pagina
"iii").
Grande importanza viene attribuita
alle tematiche del consenso informato da parte della coppia a cui
può venire richiesta una donazione (cfr. (1) a pagina "vi").Nel
Regno Unito l’ "Human Fertilisation and Embriology Act 1990
permette la creazione e l’uso di embrioni per ricerca, a patto che
ciò rientri in uno dei cinque scopi specificati nell’atto
stesso e sia stata concessa caso per caso una appropriata licenza
da parte dell’ "Human Fertilisation and Embriology Authority;
l’impiego dell’embrione deve essere necessario per gli scopi della
ricerca stessa (cfr. (2) a pagina 7); non vi sono invece al momento
attuale specifiche norme per
regolare la ricerca sulle cellule staminali una volta estratte dagli
embrioni o ottenute da fonti diverse, non embrionarie (cfr. (2)
a pagina 7). Più
in particolare il suddetto Atto 1990 non proibisce ricerche che
implichino la creazione di embrioni mediante la tecnica di sostituzione
nucleare cellulare, purché rientrino in uno degli obiettivi
esistenti già specificati e non ammette finora la creazione
o l’uso di embrioni per ricerche volte a migliorare la comprensione
o il trattamento di malattie non congenite (cfr. (2) a pagina 7). L’uso
di tessuti fetali è regolato da un Codice Pratico redatto
nel 1989 dal Comitato Polkinghorne, in un contesto più ampio
di linee guida più generali fornite da enti professionali
e di ricerca e dal Dipartimento Governativo della Salute (cfr. (2)
a pagina 7). Il "Chief
Medical Officer’s expert Group" inglese nel suo rapporto concludeva
che
la grande potenzialità
di alleviare sofferenze e di trattare malattie poneva il problema
che la ricerca fosse garantita attraverso il più ampio
range possibile di fonti di cellule staminali, almeno in prima
istanza (cfr. (2) a pagina 9);
che i potenziali benefici
derivanti dalla ricerca giustificavano l’uso degli embrioni nelle
prime fasi di sviluppo come fonte di cellule staminali (cfr. (2)
a pagina 9);
posto che la necessità
d’impiegare embrioni ottenuti mediante la tecnica della sostituzione
nucleare cellulare fosse chiaramente dimostrata, caso per caso,
dopo appropriato consenso dei donatori e sotto l’egida della "Human
Fertilisation and Embriology Authority, questa situazione avrebbe
potuto ottenere l’appoggio del Gruppo di Esperti, il quale concludeva
che i potenziali benefici in caso di scoperta dei meccanismi per
riprogrammare le cellule adulte e fornire in tal modo tessuto
compatibile a fini terapeutici giustificava in via transitoria
questo tipo di ricerca (cfr. (2) a pagina 9);
che al momento attuale
non esistono meccanismi per monitorare ricerche successive che
coinvolgano colture di cellule staminali, una volta che esse siano
state estratte da embrioni creati nel Regno Unito o altrove (cfr.
(2) a pagina 10);
che, analogamente a quanto
previsto dalle convenzioni internazionali poteva essere fornita
la licenza per investigare le potenzialità della tecnica
di sostituzione nucleare cellulare di fornire terapie per le malattie
mitocondriali (cfr. (2) a pagina 10).
4. Considerazioni conclusive Il
progredire delle scienze biomediche apre sicuramente orizzonti nuovi
ed insperati, facendo intravedere possibilita di comprendere processi
fondamentali della vita cellulare come le fasi iniziali di costituzione
di un nuovo organismo e di trattare un’ampia varietà di malattie
importanti e talvolta fatali, che possono essere congenite o acquisite. Non
deve tuttavia essere taciuto il fatto che alcune tecniche attualmente
utilizzate per questi scopi comportano danni all’embrione o addirittura
il suo sacrificio: a queste prime ma importantissime forme di sviluppo
della vita occorre invece riconoscere il massimo grado di rispetto,
fin dal loro costituirsi. Il
diritto alla vita del nascituro, in quanto precede ogni altro fondamentale
diritto, deve venir prima di altri pur importantissimi diritti,
quali la vita privata o l’integrità della salute della donna
Cfr. (3) a pagina 4). Non
è a mio parere accettabile che la vita umana, sotto qualsiasi
forma essa si presenti, venga sacrificata od anche sfruttata per
scopi diversi dalla vita stessa di quel singolo individuo. Da
un punto di vista giuridico, se anche in maniera non del tutto esplicita,
almeno indirettamente, la Convenzione Internazionale sui diritti
civili e politici del 1966 sancisce che non può essere eseguita
una sentenza capitale nei confronti di una donna in stato di gravidanza,
riconoscendo così che non è lecito stroncare allo
stesso tempo la vita dell’innocente nascituro (cfr. (3) a pagina
3). Uno dei punti focali
di queste tematiche riguarda il conflitto cui è sottoposto
il medico che operi in questo campo, costretto a scegliere tra il
rispetto dovuto ad ogni forma di vita umana e il dovere di compiere
ogni sforzo e tentativo per alleviare le sofferenze di ogni essere
vivente . I progressi
compiuti in questo campo stanno mettendo in luce le potenziali opportunità
fornite dalle cellule staminali derivate dall’adulto (più
simili nel comportamento a quelle embrionali di quanto finora pensato
e forse utilizzabili in svariati campi applicativi) ed è
a questo punto auspicabile che, percorrendo questa strada, si arrivi
,in un futuro più o meno prossimo, a non aver più
bisogno degli embrioni.
Bibliografia
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Bioethics Advisory Commission" Americana.
"Stem Cell
Research: Medical Progress with Responsibility" – A Report
from the Chief Medical Officer’s Expert Group Reviewing the potential
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to benefit Human Health" del Department of Health of UK.
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sito Web: http://cimr.umdrj.edu/coriell/stem.htm;
pagina 1.
RICERCA SULLA CELULA STAMINALE
E DIRITTO ALLA VITA DEL NASCITURO:PROSPETTIVE
ETICHE E LEGALI a
cura della Dott.ssa Lucilla Botti, Avvocato
1. IntroduzioneIl
presente articolo prende le mosse dal crescente interesse del mondo
scientifico nei confronti delle cellule staminali e dalla
necessità di valutare, oltre agli innegabili e tanto proclamati
vantaggi terapeutici legati all’utilizzo di tali cellule, anche
i costi, in termini umani ed etici, della produzione di tali cellule
ai fini della ricerca e terapeutici.La
produzione di cellule staminali embrionali umane (ES o Esc,
Embryo Stem cells) avviene tramite: "1) la produzione di
embrioni umani e/o la utilizzazione di quelli soprannumerari
da fecondazione in vitro o crioconservati; 2) il loro sviluppo
fino allo stadio di iniziale blastociste; 3) il prelevamento
delle cellelule dell’embrioblasto o massa cellulare interna;
4) la messa in coltura delle cellule (…) che porta alla formazione
di linee cellulari capaci di moltiplicarsi indefinitamente
conservando le caratteristiche di cellule staminali (ES) per mesi
e anni.".Ciò significa
che nella produzione delle cellule staminali embrionali umane l’embrione
viene distrutto.Poiché
"l’embrione umano vivente è - a partire dalla fusione
dei gameti - un soggetto umano con una ben definita identità,
il quale incomincia da quel punto il suo proprio coordinato, continuo
e graduale sviluppo, tale che in nessuno stadio ulteriore può
essere considerato come un semplice accumulo di cellule", "il
frutto della generazione umana dal primo momento della sua esistenza,
e cioè a partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto
incondizionato che è moralmente dovuto all'essere umano nella
sua totalità corporale e spirituale. L'essere umano va rispettato
e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto,
da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della
persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere
umano innocente alla vita. Questo richiamo dottrinale offre il criterio
fondamentale per la soluzione dei diversi problemi posti dallo sviluppo
delle scienze biomediche in questo campo: poiché deve essere
trattato come persona, l'embrione dovrà anche essere difeso
nella sua integrità, curato e guarito nella misura del possibile,
come ogni altro essere umano nell'ambito dell'assistenza medica."Da
qui la necessità di interrogarci anche sullo status giuridico
del nascituro in generale e dell’embrione in particolare a livello
nazionale ed internazionale, nonché sui limiti etici dell’utilizzo
di esso come "oggetto", come semplice fonte di risorse
da utilizzare indiscriminatamente.Tra
l’altro, il fatto che la questione circa lo status del nascituro
sia stata fino ad oggi affrontata e dibattuta quasi esclusivamente
in relazione alla tematica dell’aborto ha determinato una generale
mancanza di serenità e di obiettività di analisi,
per il timore che, riconoscendo al nascituro lo status di "persona"
e, conseguentemente i relativi diritti (primo tra tutti il diritto
alla vita), si giungesse a negare i "diritti" della donna.Oggi,
di fronte alle nuove ed inquietanti frontiere della ricerca e della
sperimentazione, è necessario impostare l’analisi sullo status
del nascituro in termini completamente diversi.
2. Lo status del nascituro
nel diritto internazionaleA
livello internazionale la "Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali" afferma
che "il diritto di ogni persona alla vita è protetto
dalla legge". Ma quest’affermazione di per sé non è
di alcuna utilità ai fini della presente analisi poiché
da più parti si afferma che il nascituro (ed in particolare
l’embrione) non è una persona. La stessa obiezione può
essere mossa nei confronti della "Dichiarazione
Universale dei diritti dell’Uomo". Di
maggior interesse sono invece:
la "Dichiarazione
dei diritti del fanciullo"
(nella quale si legge che il bambino, per la sua mancanza di maturità
fisica e mentale, ha bisogno di protezione e di cure speciali,
includendo la debita protezione legale sia prima che dopo la
nascita)
la "Risoluzione
del Parlamento Europeo del 16/3/1989 sui problemi etici e giuridici
della manipolazione genetica" (con
la quale Il Parlamento Europeo è intervenuto delineando
alcuni principi a tutela degli embrioni)
la "Raccomandazione
n. R (97) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli
Stati membri relativa alla protezione dei dati sanitari"
(nella quale un paragrafo è dedicato espressamente ai "Diritti
del nascituro" e si afferma che "i dati sanitari relativi
al nascituro devono essere considerati come dati a carattere
personale e godere di una protezione comparabile con quella
dei dati sanitari di un minorenne")
la "Convenzione
per la protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere
umano nei riguardi delle applicazioni della biologia e della medicina.
Convenzione sui diritti umani e la biomedicina" (che,
pure non contribuisce a fare chiarezza circa l’ambiguità
esistente fra il concetto di essere umano e di persona né
prende posizione sull’ammissibilità o meno della ricerca
su embrioni umani - facendo invece rinvio ad un protocollo aggiuntivo
in materia di tutela dell’embrione).
Da questo sia pure parziale quadro
d’insieme si ricava la crescente consapevolezza di non poter continuare
ad ignorare, a livello normativo, la necessità di definire
lo stato giuridico del nascituro. Purtroppo, in mancanza dell’elaborazione
di una teoria generale dei diritti del nascituro, si finisce con
il riconoscere allo stesso una serie di diritti ed aspettative senza
la possibilità di ricondurre il tutto ad un quadro di insieme.
A ciò deve aggiungersi l’aggravante della mancanza di rigore
linguistico e terminologico, per cui le differenze delle varie traduzioni
finiscono col dare adito ad interpretazioni assai diverse.
3. Lo status del nascituro nel diritto straniero Questo
paragrafo risente della difficoltà che inevitabilmente si
presentano allorché si affronti lo studio di sistemi giuridici
stranieri, impostati in modo concettualmente assai diverso dal sistema
giuridico italiano (basti pensare ad esempio ai sistemi di common
law).
3.1 Gli Stati Uniti d’AmericaSecondo
il 14° Emendamento
della Costituzione degli Stati Uniti
"… nessuno Stato può privare una persona della vita,
della libertà, o della proprietà senza le dovute garanzie
di legge; né può negare a ciascuna persona la stessa
protezione della legge"Questo
è tuttavia interpretato in senso restrittivo dalle Corti
di Giustizia, che, pronunciatesi sulla materia dei diritti del
nascituro nell’ambito di processi intentati per motivi diversi,
hanno sostanzialmente negato il riconoscimento del nascituro come
persona nel senso pieno del termine.Addirittura,
nell’ambito di una controversia tra "padre" e "madre"
volta ad ottenere il riconoscimento della "proprietà"
dell’embrione congelato, si è giunti a creare una nuova categoria
per inquadrare il nascituro, affermando che "i pre-embrioni
(?) non sono, strettamente parlando, né persone né
proprietà, ma occupano una categoria intermedia che
attribuisce ad essi una speciale tutela a causa della loro potenzialità
di dare origine alla vita umana".L’evoluzione
delle teorie circa lo status del nascituro può essere sintetizzata
nel susseguirsi delle seguenti affermazioni (elaborate in materia
di "morte causata da lesioni prenatali"): a)
"il nascituro non ha un’identità propria, non è
un’entità biologicamente distinta dalla madre fino al momento
della nascita";b) "un
feto vitale (laddove per "vitale" si intende il feto che
è in grado di sopravvivere anche in caso di morte della madre)
non è semplicemente una parte della madre, ma è un’entità
biologica distinta";c)
"un feto, anche non vitale, non è semplicemente una
parte della madre e merita tutela nei confronti di eventuali lesioni".In
ogni caso l’evento nascita costituisce comunque il presupposto
per l’esercizio dell’azione. E, nonostante l’evoluzione suddetta,
ancora oggi molte Corti di Giustizia non consentono di intentare
una causa per risarcimento nel caso di morte dovuta a lesioni prenatali,
se la morte avviene prima che il feto abbia raggiunto il periodo
della vitalità (con tutte le conseguenti difficoltà
inerenti la prova di tale circostanza).Quanto
poi alla legislazione esistente in materia di ricerca e sperimentazione
su embrioni umani, ci limitiamo ad osservare che, a fronte del generale
divieto di finanziare la ricerca su embrioni posto con legge federale
(divieto, tra l’altro, di recente revocato), ben 24 Stati americani
sono privi di qualsiasi normativa, mentre 26 Stati si sono dotati
di leggi volte a regolamentare la ricerca nei suoi vari aspetti
(es. ricerca su embrioni, ricerca su feti abortiti, divieto di commercializzazione
di embrioni, consenso della madre ecc.), che affrontano solo indirettamente
la questione dei diritti del nascituro.Infine
la "Convenzione
interamericana dei diritti dell'uomo",
sottoscritta nel 1969, all'art. 4 afferma che "Ognuno ha diritto
al rispetto della vita. Tale diritto sia tutelato per legge e, in
linea di principio, dal momento del concepimento. Nessuno
sia arbitrariamente privato della vita". E, conformemente alle
Convenzioni internazionali, statuisce che la pena di morte non debba
essere comminata alle donne in stato di gravidanza.
3.2 Il Canada La
Suprema Corte del Canada ha affermato che sia il Codice
Civile del Quebec che l’anglo-canadese
diritto di common law non riconoscono diritti giuridicamente rilevanti
al nascituro prima della nascita. Ha inoltre affermato che la Carta
dei Diritti Umani e delle Libertà del Quebec
e la Carta
Canadese dei Diritti e delle Libertà non
conferiscono personalità giuridica al feto. Più
di recente, la stessa Corte Suprema ha statuito che la legge del
Canada non riconosce il nascituro come persona legale o giuridica.
Ed ha aggiunto che "ogni diritto o interesse che il feto può
avere rimane potenziale ed incompleto fino alla nascita del bambino".
Infatti anche se la legge consente che un’azione per lesioni possa
essere proposta in nome e per conto del bambino dopo la sua nascita,
non è possibile proporre tale azione prima della nascita
del bambino stesso.Alla base
della negazione dei diritti del nascituro sta la distinzione, comune
a più Paesi, tra essere umano e persona, laddove
solo a quest’ultima si è pronti a riconoscere la personalità
giuridica.
3.3 Sud Africa La
sezione 11
della Costituzione della Repubblica del Sud Africa
("Act
108 of 1996") riconosce
che "ognuno ha diritto alla vita". Il
significato da attribuire a questa espressione ed, in particolare,
se essa possa essere riferita anche al nascituro può desumersi
dall’interpretazione delle Corti di Giustizia. A
questo proposito, partendo dall’affermazione che i termini "ognuno"
(everyone) ed "ogni persona" (every person) (termine utilizzato
nella precedente Costituzione) sono sinonimi, ci si è chiesti
se i suddetti termini possano applicarsi al nascituro fin dal momento
del concepimento.In mancanza
di un espressa previsione di legge che attribuisca personalità
giuridica e/o protezione legale al nascituro, si è giunti
pertanto alla conclusione che se il legislatore avesse voluto riconoscere
uno status giuridico al nascituro avrebbe fatto certamente ricorso
ad una manifestazione esplicita di volontà in tal senso.
La Corte afferma pertanto che per la Costituzione il nascituro non
è una persona giuridica.
3.4 Norvegia La
"Legge
sull’applicazione delle biotecnologie in medicina" pone
tutta una serie di limitazioni e divieti a tutela del nascituro,
quali:
il divieto (salvo alcune eccezioni)
di selezione preventiva del sesso del nascituro (cfr. art. 2.8)
il divieto generale di ricerca
sugli embrioni (cfr. art. 3.1)
Da quanto esposto, pur non potendosi
ricavare un principio generale di tutela del nascituro, si evince
una certa disponibilità a riconoscere a questi alcuni diritti.
3.5 Germania La
Corte Costituzionale
tedesca nel 1975 e, successivamente, nel 1993 ha affermato che il
nascituro gode di una sia pure limitata tutela costituzionale,
ai sensi dell’art. 2 che statuisce che "ognuno ha il diritto
alla vita e alla inviolabilità della persona".
3.6 Irlanda La Costituzione
irlandese riconosce espressamente il diritto alla vita del nascituro.
Tale riconoscimento è
stato fatto oggetto di studio e di interpretazione da parte delle
Corti di Giustizia principalmente con riguardo alla tematica dell’aborto.
L’evento nascita non costituisce condizione necessaria per far valere
tali diritti.
4. Lo status del nascituro nel diritto italiano Sulla
natura del nascituro, ed in particolare dell’embrione, si è
interrogato il Comitato Nazionale di Bioetica,
che nel "Parere
del 22/6/96 su "Identità e statuto dell’embrione"
ha affrontato le questioni
giuridiche ed etiche connesse alla tutela dell’embrione. E’
opinione condivisa che "gli embrioni non sono mero materiale
biologico, meri insiemi di cellule, ma sono segno di una presenza
umana che merita rispetto e tutela" e si è
affermato "il dovere morale di trattare l’embrione umano, sin
dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si
devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce
comunemente la caratteristica di persone e ciò a prescindere
dal fatto che all’embrione venga attribuita sin dall’inizio con
certezza la caratteristica di persona nel suo senso tecnicamente
filosofico, oppure che tale caratteristica sia ritenuta attribuibile
soltanto con un elevato grado di plausibilità, oppure che
si preferisca non utilizzare il concetto tecnico di persona e riferirsi
soltanto a quell’appartenenza alla specie umana che non può
essere contestata all’embrione sin dai primi istanti e non subisce
alterazioni durante il suo successivo sviluppo." Da
queste affermazioni di principio derivano le indicazioni etiche
(e dunque prive di efficacia giuridica) del Comitato: a)
circa i trattamenti moralmente illeciti degli embrioni,
a qualunque stadio del loro sviluppo
produzione di embrioni a fini
sperimentali, commerciali o industriali
generazione multipla di esseri
umani geneticamente identici mediante fissione gemellare o clonazione
creazione di chimere
produzione di ibridi uomo-animale
trasferimento di embrioni umani
in utero animale o viceversa
b) circa i
trattamenti moralmente leciti
- interventi terapeutici in fase
sperimentale su embrioni, quando siano finalizzati alla salvaguardia
della vita e della salute dei medesimi
- sperimentazioni su embrioni
morti ottenuti da aborti
A conclusioni
non unanimi è giunto il Comitato riguardo alle seguenti
problematiche:
- soppressione o manipolazione
dannosa di embrioni
- diagnosi reimpianto finalizzata
alla soppressione di embrioni
- formazione in vitro di embrioni
di cui non si intenda provvedere all’impianto in utero materno
- utilizzazione per scopi sperimentali
o terapeutici di embrioni freschi o crioconservati inadatti
all’impianto
Dal punto di vista giuridico, si
contano assai poche disposizioni normative dettate a tutela del
nascituro o interpretate in tale senso da Dottrina e Giurisprudenza:
l’art. 2 della
Costituzione che riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo
l’art. 30 della
Costituzione, che riconosce
ai figli il diritto ad essere educati, istruiti ed assistiti dai
genitori
l’art. 31 della
Costituzione che impone
la tutela della maternità
l’art. 32 della
Costituzione, che, tutelando
la salute dell’individuo, può essere invocato per tutelare
anche la salute dell’embrione
l’art. 1 della
L. 29/7/75 n. 405, che fa
esplicito riferimento alla tutela della salute del "prodotto
del concepimento"
l’art 1 della
L. 22/5/78 n. 194 che ha
puntualizzato che "lo Stato garantisce il diritto alla procreazione
cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità
e tutela la vita umana dal suo inizio"
l’art. 320 comma
1 cod. civ. che attribuisce
ai genitori la rappresentanza dei figli, anche nascituri
In mancanza di una espressa previsione
di legge, l’interrogativo circa lo status dell’embrione è
sorto nella pratica, soprattutto in riferimento a casi di responsabilità
per i danni arrecati al nascituro e di inseminazione artificiale.
Poiché l’art.
1 cod. civ. statuisce che
"la capacità giuridica si acquista dal momento della
nascita" (comma 1) e che "i diritti che la legge riconosce
a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita",
con riferimento ai diritti di cui agli artt. 462 cod. civ. (capacità
di succedere), 254 cod. civ. (possibilità di riconoscimento
da parte dei genitori naturali) e 784 cod. civ. (capacità
di ricevere donazioni), ci si è posti il problema della tutela
extracontrattuale del concepito, qualora vengano lesi quei diritti
che non rientrano fra quelli cui fa rinvio il secondo comma dell’art.
1 cod. civ.A tale proposito
si è assistito ad un’evoluzione della Giurisprudenza che,
partendo dalle posizioni enunciate dalla sentenza della Corte di
Cassazione 28/12/73 n. 3467, è giunta ad affermare la risarcibilità
dei danni subiti dal concepito.Tale
percorso ideale si è sviluppato ora cercando di attribuire
al concepito una "capacità giuridica peculiare"
(che si risolve però nella conferma del principio che la
capacità giuridica piena si acquista al momento della nascita
ai sensi dell’art. 1 cod. civ.), ora facendo ricorso all’art. 2
Cost. (dal quale discenderebbe la necessità di riconoscere
al concepito la piena capacità giuridica, in aperto contrasto
con l’art. 1 cod. civ. che dovrebbe pertanto essere ritenuto incostituzionale),
ora facendo ricorso all’art. 32 Cost., ora riesaminando la struttura
dell’illecito civile e giungendo ad affermare che, pur non essendo
il concepito un soggetto giuridico (essendo privo di capacità
giuridica), questi gode tuttavia di una certa "personalità"
ovvero può essere "centro di riferimento di interessi
protetti". E’ evidente
comunque come vi sia l’esigenza di riesaminare lo status del nascituro
in termini più ampi, che consentano di far fronte alle nuove
istanze che giungono all’attenzione degli operatori del diritto.Le
(poche) norme di tutela dell’embrione esistenti, quali il divieto
di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni
umani, il divieto di manipolazione genetica degli embrioni, le indicazioni
circa il trattamento dei dati personali, sono del tutto insufficienti
per consentire di delineare un "diritto dell’embrione"
che valga a tutelare lo stesso nei confronti di tutti quei trattamenti
legati alla ricerca (es. clonazione, manipolazione genetica, produzione
di cellule staminali embrionali umane) ed alle sue applicazioni
terapeutiche (fecondazione assistita, congelamento e distruzione
degli embrioni inutilizzati, riduzione embrionale, eugenetica, ecc.)
che all’embrione negano in primo luogo il diritto stesso alla vita.In
questo campo è dunque atteso con urgenza l’intervento del
legislatore che, con la legge in materia di procreazione medicalmente
assistita attualmente all’esame del Parlamento, dovrebbe dettare
norme specifiche a tutela dell’embrione.
5. Conclusioni La
rapidità dei progressi della ricerca scientifica in campo
biomedico impone con urgenza la definizione di uno "Statuto
dei diritti dell’embrione", che consenta di tutelare la dignità
e la vita stessa dell’essere umano fin dal suo inizio. E’
evidente che una vera e propria tutela dell’embrione potrebbe essere
ottenuta soltanto a livello sopranazionale, con un atto di diritto
internazionale, poiché un intervento legislativo a livello
nazionale o europeo, pure auspicabile, avrebbe comunque un’efficacia
assai limitata, ben potendosi aggirare un divieto territorialmente
limitato svolgendo qualsiasi ricerca (o parti di essa) in Stati
esteri con una legislazione più permissiva. E’
pertanto importante stimolare la riflessione ed il dibattito sul
tema della tutela dell’embrione, allo scopo di creare un movimento
di opinione che induca i Governi a prendere in considerazione questa
tematica. Questo scritto vuole
solo essere un modesto contributo al dibattito.
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