INTERDISCIPLINARY RESEARCH

HUMAN STEM CELLS RESEARCH: ETHICAL MEDICAL AND LEGAL PERSPECTIVES

This section contains articles on the theme of Human Stem Cells Research from ethical medical and legal perspectives . The research is an interdisciplinary study done by a medical doctor a lawyer and a moralist. Each researcher studied the theme from the perspective of his or her discipline.

We present here those who participated in the Interdisciplinary Research and their articles:

PARTICIPANTS IN THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH

 

  • Rev. Jude I. Ibegbu PH.B., ST.B., ST.D., JU.D. (Researcher in legal and ethical issues) (Coordinator)

Rev. Jude Ibegbu holds a Bachelor’s degree in Philosophy, PH.B,(Pontifical Urban University Rome 1978) a Bachelor’s degree in Theology, B.D, (Pontifical Urban University Rome, 1982), a Doctorate degree in Moral Theology, (Istituto Superiore di Teologia Morale Alfonsiana, Rome, 1991) a Doctorate degree in Canon Law, and a Doctorate degree in Civil Law.(Utroque Iure )JU.D.(Pontifical Lateran University Rome, 1995). He is an interdisciplinary researcher in ethical and legal matters. He specialised in international Law of Human Rights.

Human Stem Cell Research : Ethical Perspective (Pdf Document)

  • Dr. Fabrizio Michelotti. (M.D.) (Medical Practioner)

Degree in Medicine and Surgery (University of Pisa)

Specialisation in Pediatrics (University of Pisa)

Specialisation in Child Welfare (University of Pisa)

  • Dr.ssa Lucilla Botti (LL.D.) (Legal Practioner)

Degree in Jurisprudence

Since 1996, civil and penal lawyer, registered in the Official Lawyers List of Livorno ("Albo degli Avvocati – Livorno).

RICERCA SULLE CELLULE STAMINALI UMANE E DIRITTO ALLA VITA DEL NASCITURO: PROSPETTIVE MEDICHE ED ETICHE

Fabrizio Michelotti Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di PisaSpecializzato in Clinica Pediatrica presso l’Università degli Studi di PisaSpecializzato in Puericultura presso l’Università degli Studi di Pisa Il continuo progresso delle scienze biomediche raggiunge traguardi sempre più ambiziosi e allo stesso tempo apre prospettive sempre nuove. Non è detto tuttavia che quanto può essere realizzato tecnicamente sia accettabile anche dal punto di vista etico. E’ questo sicuramente il caso degli studi sulle cellule staminali umane, che se, lasciano intravedere orizzonti più rosei per la terapia di alcune malattie croniche o genetiche, devono anche far sorgere in chi porta avanti la "Ricerca" riflessioni di ordine etico circa il destino dei "materiali e metodi" impiegati: non è infatti da tutti accettato il sacrificio di un embrione sia pure prodotto in eccesso dopo terapie per l’infertilità della coppia. Altri aspetti (quali la possibilità che sullo sfondo di queste ricerche possano esservi interessi di tipo prettamente economico e, non ultimi, i diritti di ogni individuo che si forma dall’unione di una cellula uovo e di uno spermatozoo a svilupparsi in modo completo trovando posto in un regolare contesto familiare; la mancanza di una precisa legislazione internazionale che tuteli questi diritti) sono importanti argomenti da prendere in seria discussione.

  • Che cosa sono le cellule staminali
  • Le cellule staminali sono elementi capaci di dividersi per un numero indefinito di volte e di dar luogo a cellule specializzate, a loro volta in grado di trasformarsi nelle varie cellule e tessuti di cui è composto il nostro organismo (cfr. (6) a pagina 1). Sono molto importanti nelle prime fasi dello sviluppo dopo la fecondazione dell’uovo da parte dello spermatozoo con formazione dello zigote. Addirittura la cellula uovo fecondata è "totipotente": ha cioè la capacità di evolvere verso qualsiasi altro tipo cellulare costitutivo del nostro corpo; nelle prime ore successive alla formazione dello zigote essa dà luogo ad altre cellule totipotenti identiche a se stessa. Circa 4 giorni dopo la fecondazione queste cellule iniziano a differenziarsi e vanno a formare la "blastocisti", una struttura cava in cui si possono riconoscere uno strato cellulare esterno ed un ammasso interno di cellule chiamato embrioblasto o"massa cellulare interna". Da quest’ultima originano cellule "pluripotenti", che possono dar luogo a molti, ma non a tutti, i tipi cellulari necessari per lo sviluppo fetale: Non sono quindi totipotenti e, se impiantate in un utero femminile, non evolvono fino a formare un feto (cfr. (5) alle pagine 1 e 2). Queste cellule pluripotenti vanno incontro ad un’ulteriore differenziazione in altri tipi cellulari che svolgono particolari funzioni all’interno del nostro organismo: tipico esempio ne è la cellula staminale del sangue che può dar luogo ai globuli rossi, ai globuli bianchi ed alle piastrine. Le cellule staminali sono definite "multipotenti" (cfr. (5) a pagina 2).
    1.a. - Come si possono ottenere le cellule staminali "pluripotenti" ?
    Considerando l’importanza che queste cellule può avere per la creazione di tessuti da trapiantare a soggetti affetti da neoplasie o altre malattie destruenti e per la cura di malattie a sfondo genetico, l’interesse degli scienziati si è rivolto alla realizzazione di metodiche per ottenerle in laboratorio. Il dottor Thomson è riuscito ad isolare cellule pluripotenti direttamente dalla "massa cellulare interna" allo stadio di blastocisti: per far ciò ha utilizzato embrioni provenienti dalla fertilizzazione in vitro risultati in eccesso rispetto alla necessità del trattamento per infertilità (cfr. (5) a pagina 2).Il dottor Gearhart ha invece ottenuto cellule staminali pluripotenti da tessuti fetali provenienti da gravidanze interrotte: le cellule sono state ricavate dalla regione cellulare fetale destinata a svilupparsi nel testicolo o nell’ovaio. Questi due tipi cellulari ottenuti con procedimenti diversi sembrano comunque avere caratteristiche molto simili (cfr. (5)a pagina 2).Altra metodica usata è il "Transfer Nucleare da una cellula somatica": in questo caso da una normale cellula animale viene rimosso il nucleo (la struttura che contiene i cromosomi) ed al suo posto viene impiantata una cellula somatica, facendo in modo che le due entità si fondano. Si ritiene che la cellula risultante abbia in sé tutte le potenzialità per svilupparsi in un intero organismo e sia quindi totipotente (cfr. (2) a pagina 8 e (5)a pagina 2 ). Le fonti da cui possono essere derivate le cellule staminali sono comunque svariate:

  • Embrioni allo stadio di blastocisti creati mediante fecondazione in vitro (siano essi rimasti in soprannumero dopo trattamenti per infertilità o appositamente creati per scopi di ricerca);
  • Embrioni in stadio precoce di sviluppo creati mediante l’inserimento del nucleo di una cellula somatica adulta in una cellula uovo il cui nucleo era in precedenza stato rimosso (tecnica della sostituzione cellulare nucleare, che prende anche il nome di "clonazione");
  • Cellule germinali od organi fetali provenienti da aborto elettivo;
  • Cellule ematiche del cordone ombelicale al momento della nascita del bambino;
  • Cellule di tessuto adulto (ad esempio il midollo osseo);
  • Cellule di tessuto adulto maturo riprogrammate affinché si comportino come cellule staminali.
  • (cfr. (2) alle pagine 5 e 6 e (8) a pagina 1).

     

    1. b. - Potenziali applicazioni delle cellule staminali pluripotenti. Questo tipo di cellule ci aiuta a comprendere i complessi eventi che si verificano durante lo sviluppo dell’essere umano, può modificare drammaticamente il modo di condurre la ricerca sui farmaci e i test eseguiti per garantirne la sicurezza d’impiego e potrebbe rivoluzionare la medicina dei trapianti (cfr. (12) a pagina 1). Certamente più importante dal punto di vista di questo lavoro è la possibilità di generare cellule e tessuti da poter usare per le cosiddette "terapie cellulari": molte malattie e disordini risultano infatti da sconvolgimenti della funzione cellulare o da distruzione di tessuti corporei.Le cellule "pluripotenti" potrebbero essere impiegate nel trattamento di patologie quali il morbo di Parkinson, la malattia di Alzheimer, le lesioni del midollo spinale, l’ictus, le ustioni, alcune malattie cardiache, il diabete, l’osteoartrite e l’artrite reumatoide (cfr. (1) a pagina "i",(2)a pagina 6 e (5) a pagina 3).Il trapianto di cellule muscolari cardiache allo scopo di aumentare la capacità funzionale del muscolo cardiaco in caso d’insufficienza si basa su osservazioni preliminari in topi ed altri animali che cellule muscolari cardiache sane trapiantate con successo ripopolano il tessuto cardiaco ed operano insieme alle cellule dell’ospite (cfr. (5) a pagina 3).L’impiego di cellule pluripotenti nel diabete mellito di tipo I poggia sull’evidenza che sia il trapianto di pancreas in toto sia quello di cellule insulari può ridurre le richieste d’insulina nella terapia (cfr. (5) a pagina 3).Le cellule staminali possono inoltre risultare utili nel trattamento di alcune malattie mitocondriali: mediante la tecnica della sostituzione nucleare cellulare una donna affetta potrebbe dare alla luce un figlio sano ( cfr. (2) a pagina 6).
    1. c. - Le cellule staminali dell’adulto
    E’ noto che cellule staminali multipotenti possono ritrovarsi negli organismi adulti dove svolgono la funzione di rimpiazzare le cellule logorate nello svolgimento del loro compito (cfr. (5) a pagina 4). Negli anni più recenti sono state scoperte cellule staminali in alcuni tessuti adulti come ad esempio nel midollo osseo, nel cervello, nel mesenchima ed anche nel sangue del cordone ombelicale (cfr. (2) a pagina 5 e (5) a pagina 4). Sarebbe molto importante la caratteristica, per ora emersa da studi sugli animali, che le cellule staminali, anche una volta iniziato il loro normale processo di differenziazione, in particolari condizioni, possano essere più flessibili di quanto si ritenesse in passato e siano nello specifico capaci di dar luogo ad altri tipi di cellule specializzate (cfr. (5) a pagina 4). Allo stato attuale delle ricerche si è visto come riconoscerle, come selezionarle, come indurle a trasformarsi in diversi tipi di cellule mature, grazie all’impiego di fattori di crescita ed altre proteine regolatrici (cfr. (4) a pagina 2).Anche queste cellule staminali dell’adulto hanno grandi potenzialità sia per scopi di ricerca sia nello sviluppo di terapie cellulari, permettendo così di ridurre o perfino eliminare il ricorso alle cellule staminali provenienti da embrioni o da tessuti fetali. Alcune loro caratteristiche si rivelano però limitative per il loro impiego:

  • spesso sono presenti in piccole quantità
  • sono difficili da isolare e coltivare
  • il loro numero diminuisce con l’età del soggetto.
  • Ciò comporta la necessità, in primo luogo di isolarle dal paziente, farle crescere in coltura in modo da ottenerne un numero sufficiente per il trattamento.

    Mentre nel caso dovessero essere impiegate in qualche malattia acuta potrebbe non esservi il tempo per farle crescere in numero sufficiente per il trattamento, nelle malattie causate da un difetto genetico questo tipo di errore potrebbe essere presente anche nelle cellule staminali del soggetto in questione. In aggiunta le cellule staminali dell’adulto possono contenere nel loro nucleo un maggior numero di anomalie del DNA causate da fattori operanti nella vita quotidiana (compresi la luce del sole, le tossine) e da altro tipo di errori prodottisi nella replicazione del DNA durante il corso della vita (cfr. (5) a pagina 5).

    Inoltre queste cellule non sembrano utilizzabili per comprendere i primi stadi della differenziazione in quanto si ritiene siano "più avanti"sul sentiero della specializzazione cellulare rispetto alle cellule pluripotenti (cfr. (5) a pagina 5).

     

    2. Problematiche poste dall’impiego di cellule staminali L’aspetto principale posto dall’impiego delle cellule staminali a scopo di ricerca e nella terapia di alcune malattie metaboliche o ereditarie di una certa gravità o addirittura fatali è legato alla necessità di stabilire, a mio parere, il limite inferiore al quale deve essere riconosciuta la dignità di individuo al nuovo organismo che si sta sviluppando:

  • secondo alcuni l’embrione è un essere umano fin dal momento del suo concepimento;
  • secondo altri è da considerare semplicemente un ammasso di cellule;
  • una terza posizione intermedia riconosce lo speciale stato dell’embrione come essere umano ma accetta come giustificabile l’uso di embrioni in fase precoce di sviluppo per scopi seri di ricerca che possano portare qualche beneficio; secondo costoro il rispetto dovuto all’embrione cresce parallelamente al suo svilupparsi e, specialmente nelle prime fasi di sviluppo, può essere convenientemente valutato in rapporto con i potenziali benefici che potrebbero scaturire dalla ricerca (cfr. (2) a pagina 7).
  • Personalmente ritengo che il rispetto della vita umana sotto qualsiasi forma sia un diritto inalienabile e che venga prima di ogni altro pur fondamentale diritto (sia esso alla vita privata o all’autodeterminazione della donna) (cfr. (3) a pagina 8): partendo dal presupposto che con la formazione dello zigote (fecondazione dell’uovo da parte dello spermatozoo) la cellula che ne origina possiede in sé tutte le informazioni per dar luogo ad un nuovo organismo (ovviamente in una situazione naturale d’impianto nell’utero della donna) mi sembra doveroso sottolineare come tutte quelle situazioni in cui si arriva al sacrificio di un embrione non siano eticamente accettabili. Poiché comunque compiere ogni tentativo per alleviare le sofferenze di ogni essere umano rappresenta uno dei compiti istituzionali della classe medica è altresì doveroso percorrere fino in fondo ogni strada che possa sa dare risultati in questo senso: impiego delle cellule provenienti dal cordone ombelicale, delle cellule dei tessuti adulti, da materiale cadaverico fetale, ecc. (cfr. (1) a pagina 4). Purtroppo però i vari tipi di cellule staminali probabilmente hanno proprietà e potenzialità diverse a seconda della fonte da cui originano: quelle derivate da embrioni in fase precoce di sviluppo avrebbero la capacità di differenziarsi nel maggior numero di tessuti, mentre quelle derivate dal sangue del cordone ombelicale sembrano avere uno spettro più limitato; la stessa cosa potrebbe valere anche per le cellule provenienti da tessuti adulti (cfr. (2) a pagina 5). Se al momento attuale le cellule adulte non possono essere considerate un valida alternativa a quelle staminali embrionali o germinali, è auspicabile che, proseguendo in questo settore della ricerca, possano in futuro essere compiuti significativi passi in avanti per colmare il divario attuale. Qualche considerazione a parte merita l’impiego di tessuto cadaverico fetale: come affermato nel Report della National Bioethics Advisory Commission voluta nel Novembre 1998 dal Presidente Americano Clinton occorrono particolari garanzie prima di ottenere il consenso della coppia donatrice all’uso del loro embrione per scopi di ricerca (cfr. (2) a pagina 10). Dato per scontato che i potenziali donatori di embrioni devono essere in grado di compiere scelte volontarie, consapevoli e frutto di una seria informazione, la decisione di donare per scopi di ricerca dovrebbe sempre avvenire dopo aver valutato la possibilità di regalare i propri embrioni ad altre coppie o di metterli da parte ancora per qualche tempo; in tal modo la donazione a scopi di ricerca determina solamente la misura della loro distruzione e non se essa si verificherà o meno (cfr. (1) a pagina "vi"). Secondo il Report della "National Bioethics Advisory Commission" americana, in ogni caso la rimozione di cellule germinali non deve causare la distruzione di un feto vivo, né tessuto fetale deve essere intenzionalmente creato per scopi di ricerca sulle cellule staminali (cfr. (1) a pagina "iv").L’impiego di embrioni residuati dopo tecniche di fecondazione in vitro (quando ormai non sono più adatti o necessari per i fini che la coppia si era posta), oltre alle perplessità legate alla variazione di destinazione finale degli embrioni stessi (cfr. (1) a pagina "v"), potrebbe far entrare, in linea teorica, nelle valutazioni di una coppia anche interessi di tipo personale (fornire il proprio embrione per risolvere il problema di una persona conosciuta) o addirittura economico (cfr. (1) a pagina "vii") (questo per fortuna non sembra possibile nella realtà del nostro Paese). Appare ovvio come ogni forma di commercio debba essere vietata (cfr. (3) a pagina 11).Vi è comunque una sostanziale differenza moralmente significativa tra creare un embrione al solo scopo di generare un bambino e produrre un embrione senza queste finalità (cfr. (1) a pagina "v"). Si aggiunga a tutto ciò che ogni embrione non dovrebbe essere sottoposto ad alcun trattamento da cui esso possa derivarne un qualsiasi danno superiore a quello comportato dalla ricerca su feti in utero (cfr. (1) a pagina "iv"): questo tipo di ricerca fa invece sì che l’"individuo" in via di sviluppo sia semplicemente un mezzo per raggiungere un fine ed una fonte di materiale per ottenere un prodotto (cfr. (2) a pagina 8).Sebbene sia necessariamente implicata la donazione di un ovocita, la tecnica della sostituzione nucleare somatica prevede un’origine non sessuale delle cellule staminali e ciò la rende diversa da tutte le altre (cfr. (1) a pagina "vi"). Una suggestiva applicazione di questa tecnica si ha nel campo delle malattie mitocondriali,una grave patologia ereditaria. Partendo dal presupposto che i mitocondri, organuli intracellulari importanti produttori di energia per la cellula stessa, si ereditano solo dalla madre, quando una patologia interessi queste strutture, una donna affetta, grazie a questa tecnica potrebbe dare alla luce un figlio sano, in quanto egli erediterebbe il DNA nucleare della madre e del padre ed in più il DNA mitocondriale sano proveniente dall’uovo della donatrice. In una situazione di tal genere non si tratterebbe però di "clonazione riproduttiva" (atto che secondo il "Report from the Chief Medical Officer’s Expert Group" del Regno Unito dovrà continuare ad essere considerato un offesa criminale alla dignità umana) (cfr. (2) a pagina 11), in quanto l’individuo risultante non sarebbe identico a nessun altro (cfr. (2) a pagina 8). Vale la pena di mettere in evidenza che nel caso di questo tipo di patologia mitocondriale le manipolazioni avvengono sulla cellula uovo prima della sua fecondazione e quindi non sembra esservi distruzione di embrione. Non sembra quindi esservi obiezione etica di sorta alla conduzione di studi su questa tecnica (cfr. (2) a pagina 8). Un altro campo di applicazione in cui la metodica della sostituzione nucleare cellulare potrebbe dare ottimi risultati è rappresentato dai trapianti, in quanto le cellule originate con questa tecnica sarebbero geneticamente compatibili con quelle della persona da trattare (almeno secondo quanto le premesse teoriche suggeriscono) (cfr. (2) a pagina 6 e (5) a pagina 4).Oltre a quanto sopra detto sono da considerare altri aspetti:

  • le cellule staminali non sono indefinitamente stabili in coltura, ma mentre esse stanno crescendo possono verificarsi alterazioni irreversibili nel loro patrimonio genetico, facendo così comparire difetti prima non esistenti (cfr. (1) a pagina "v");
  • quando viene impiegata la tecnica della sostituzione nucleare cellulare, parte del genoma umano "originario" viene modificata (cfr. (2) a pagina 8);
  • in entrambi i casi la nuova situazione può essere trasferita alle generazioni successive (cfr. (2) alle pagine 8 e 10);
  • finora non è possibile sapere se le cellule staminali invecchieranno in maniera normale oppure no (cfr. (2) a pagina 6);
  • se i tessuti provenienti da cellule ottenute con una di queste tecniche saranno più inclini a produrre patologie maligne (cfr. (2) a pagina 6).
  • Le cellule staminali sono comunque importanti e forse essenziali per comprendere le prime fasi di sviluppo dell’organismo umano, un valido strumento nel campo della ricerca sui farmaci salvavita e nelle terapie cosiddette "cellulari" per la cura di organi o tessuti danneggiati o ammalati. Ad esempio le cellule staminali del midollo osseo sarebbero in grado di ricostituire l’intera popolazione ematica in pazienti sottoposti a dosi ablative di radiazioni e/o di chemioterapia. (cfr. (4) a pagina 2)Grazie all’impiego di diverse proteine, tra cui la neuroregulina e la proteina 2 osteomorfogena, le cellule staminali adulte di tipo nervoso sarebbero in grado di diventare neuroni o cellule gliali (elementi in grado di produrre mielina e che costituiscono l’intelaiatura tra i neuroni stessi). (cfr. (4) a pagina 2)Lo studio delle caratteristiche e del comportamento delle cellule staminali adulte potrebbe portarci in un futuro più o meno prossimo ad essere in grado di riprogrammarle, in modo tale che esse si comportino come le cellule totipotenti delle prime fasi di sviluppo dell’organismo umano e virino verso qualsiasi tipo di tessuto; potrebbero altresì rappresentare la migliore prospettiva per sviluppare terapie per un gran numero di disordini degenerativi.
    3. Ricerca sulle cellule staminali nelle varie legislazioni.
    Purtroppo non in tutti i Paesi del mondo esiste una protezione legale circa i diritti del nascituro e d’altro canto i progressi raggiunti dalle biotecnologie hanno spinto molti governi ad istituire comitati di bioetica per preparare una legislazione a tutela dei naturali diritti del nascituro stesso (cfr. (3) a pagina 8). Negli Stati Uniti la "National Bioethics Advisory Commission" ritiene che al momento attuale la concessione di fondi federali per l’uso e la derivazione di cellule staminali ed embrionali debba essere limitato a due fonti di materiali:

  • Tessuto fetale cadaverico o altri tessuti ed organi da organismi morti (la sorgente di materiale più accettata)
  • Embrioni umani residui dopo trattamenti di infertilità di coppia (cfr. (1) a pagina "iii").
  • Grande importanza viene attribuita alle tematiche del consenso informato da parte della coppia a cui può venire richiesta una donazione (cfr. (1) a pagina "vi").Nel Regno Unito l’ "Human Fertilisation and Embriology Act 1990 permette la creazione e l’uso di embrioni per ricerca, a patto che ciò rientri in uno dei cinque scopi specificati nell’atto stesso e sia stata concessa caso per caso una appropriata licenza da parte dell’ "Human Fertilisation and Embriology Authority; l’impiego dell’embrione deve essere necessario per gli scopi della ricerca stessa (cfr. (2) a pagina 7); non vi sono invece al momento attuale specifiche norme per regolare la ricerca sulle cellule staminali una volta estratte dagli embrioni o ottenute da fonti diverse, non embrionarie (cfr. (2) a pagina 7). Più in particolare il suddetto Atto 1990 non proibisce ricerche che implichino la creazione di embrioni mediante la tecnica di sostituzione nucleare cellulare, purché rientrino in uno degli obiettivi esistenti già specificati e non ammette finora la creazione o l’uso di embrioni per ricerche volte a migliorare la comprensione o il trattamento di malattie non congenite (cfr. (2) a pagina 7). L’uso di tessuti fetali è regolato da un Codice Pratico redatto nel 1989 dal Comitato Polkinghorne, in un contesto più ampio di linee guida più generali fornite da enti professionali e di ricerca e dal Dipartimento Governativo della Salute (cfr. (2) a pagina 7). Il "Chief Medical Officer’s expert Group" inglese nel suo rapporto concludeva che

  • la grande potenzialità di alleviare sofferenze e di trattare malattie poneva il problema che la ricerca fosse garantita attraverso il più ampio range possibile di fonti di cellule staminali, almeno in prima istanza (cfr. (2) a pagina 9);
  • che i potenziali benefici derivanti dalla ricerca giustificavano l’uso degli embrioni nelle prime fasi di sviluppo come fonte di cellule staminali (cfr. (2) a pagina 9);
  • posto che la necessità d’impiegare embrioni ottenuti mediante la tecnica della sostituzione nucleare cellulare fosse chiaramente dimostrata, caso per caso, dopo appropriato consenso dei donatori e sotto l’egida della "Human Fertilisation and Embriology Authority, questa situazione avrebbe potuto ottenere l’appoggio del Gruppo di Esperti, il quale concludeva che i potenziali benefici in caso di scoperta dei meccanismi per riprogrammare le cellule adulte e fornire in tal modo tessuto compatibile a fini terapeutici giustificava in via transitoria questo tipo di ricerca (cfr. (2) a pagina 9);
  • che al momento attuale non esistono meccanismi per monitorare ricerche successive che coinvolgano colture di cellule staminali, una volta che esse siano state estratte da embrioni creati nel Regno Unito o altrove (cfr. (2) a pagina 10);
  • che, analogamente a quanto previsto dalle convenzioni internazionali poteva essere fornita la licenza per investigare le potenzialità della tecnica di sostituzione nucleare cellulare di fornire terapie per le malattie mitocondriali (cfr. (2) a pagina 10).
  • 4. Considerazioni conclusive Il progredire delle scienze biomediche apre sicuramente orizzonti nuovi ed insperati, facendo intravedere possibilita di comprendere processi fondamentali della vita cellulare come le fasi iniziali di costituzione di un nuovo organismo e di trattare un’ampia varietà di malattie importanti e talvolta fatali, che possono essere congenite o acquisite. Non deve tuttavia essere taciuto il fatto che alcune tecniche attualmente utilizzate per questi scopi comportano danni all’embrione o addirittura il suo sacrificio: a queste prime ma importantissime forme di sviluppo della vita occorre invece riconoscere il massimo grado di rispetto, fin dal loro costituirsi. Il diritto alla vita del nascituro, in quanto precede ogni altro fondamentale diritto, deve venir prima di altri pur importantissimi diritti, quali la vita privata o l’integrità della salute della donna Cfr. (3) a pagina 4). Non è a mio parere accettabile che la vita umana, sotto qualsiasi forma essa si presenti, venga sacrificata od anche sfruttata per scopi diversi dalla vita stessa di quel singolo individuo. Da un punto di vista giuridico, se anche in maniera non del tutto esplicita, almeno indirettamente, la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici del 1966 sancisce che non può essere eseguita una sentenza capitale nei confronti di una donna in stato di gravidanza, riconoscendo così che non è lecito stroncare allo stesso tempo la vita dell’innocente nascituro (cfr. (3) a pagina 3). Uno dei punti focali di queste tematiche riguarda il conflitto cui è sottoposto il medico che operi in questo campo, costretto a scegliere tra il rispetto dovuto ad ogni forma di vita umana e il dovere di compiere ogni sforzo e tentativo per alleviare le sofferenze di ogni essere vivente . I progressi compiuti in questo campo stanno mettendo in luce le potenziali opportunità fornite dalle cellule staminali derivate dall’adulto (più simili nel comportamento a quelle embrionali di quanto finora pensato e forse utilizzabili in svariati campi applicativi) ed è a questo punto auspicabile che, percorrendo questa strada, si arrivi ,in un futuro più o meno prossimo, a non aver più bisogno degli embrioni.

    Bibliografia
  • Report della "National Bioethics Advisory Commission" Americana.
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  • "Il nuovo istituto ha formato le cellule formative umane per distribuirle" - in sito Web: http://www.Biotech.wisc.edu/Education/biotechnews/StemCellSell.html; pagine 1-3.
  • "Il nuovo istituto distriibuirà le Cellule Formative Umane" – in sito Web: http:// www2.mc.duke.edu/depts/gc/fedgrant/toco93.htm; pagina 1 "Human hematopoietic stem cells" – in sito Web: http://cimr.umdrj.edu/coriell/stem.htm; pagina 1.

    RICERCA SULLA CELULA STAMINALE E DIRITTO ALLA VITA DEL NASCITURO:PROSPETTIVE ETICHE E LEGALI a cura della Dott.ssa Lucilla Botti, Avvocato

    1. Introduzione
    Il presente articolo prende le mosse dal crescente interesse del mondo scientifico nei confronti delle cellule staminali e dalla necessità di valutare, oltre agli innegabili e tanto proclamati vantaggi terapeutici legati all’utilizzo di tali cellule, anche i costi, in termini umani ed etici, della produzione di tali cellule ai fini della ricerca e terapeutici.La produzione di cellule staminali embrionali umane (ES o Esc, Embryo Stem cells) avviene tramite: "1) la produzione di embrioni umani e/o la utilizzazione di quelli soprannumerari da fecondazione in vitro o crioconservati; 2) il loro sviluppo fino allo stadio di iniziale blastociste; 3) il prelevamento delle cellelule dell’embrioblasto o massa cellulare interna; 4) la messa in coltura delle cellule (…) che porta alla formazione di linee cellulari capaci di moltiplicarsi indefinitamente conservando le caratteristiche di cellule staminali (ES) per mesi e anni.".Ciò significa che nella produzione delle cellule staminali embrionali umane l’embrione viene distrutto.Poiché "l’embrione umano vivente è - a partire dalla fusione dei gameti - un soggetto umano con una ben definita identità, il quale incomincia da quel punto il suo proprio coordinato, continuo e graduale sviluppo, tale che in nessuno stadio ulteriore può essere considerato come un semplice accumulo di cellule", "il frutto della generazione umana dal primo momento della sua esistenza, e cioè a partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato che è moralmente dovuto all'essere umano nella sua totalità corporale e spirituale. L'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita. Questo richiamo dottrinale offre il criterio fondamentale per la soluzione dei diversi problemi posti dallo sviluppo delle scienze biomediche in questo campo: poiché deve essere trattato come persona, l'embrione dovrà anche essere difeso nella sua integrità, curato e guarito nella misura del possibile, come ogni altro essere umano nell'ambito dell'assistenza medica."Da qui la necessità di interrogarci anche sullo status giuridico del nascituro in generale e dell’embrione in particolare a livello nazionale ed internazionale, nonché sui limiti etici dell’utilizzo di esso come "oggetto", come semplice fonte di risorse da utilizzare indiscriminatamente.Tra l’altro, il fatto che la questione circa lo status del nascituro sia stata fino ad oggi affrontata e dibattuta quasi esclusivamente in relazione alla tematica dell’aborto ha determinato una generale mancanza di serenità e di obiettività di analisi, per il timore che, riconoscendo al nascituro lo status di "persona" e, conseguentemente i relativi diritti (primo tra tutti il diritto alla vita), si giungesse a negare i "diritti" della donna.Oggi, di fronte alle nuove ed inquietanti frontiere della ricerca e della sperimentazione, è necessario impostare l’analisi sullo status del nascituro in termini completamente diversi.
    2. Lo status del nascituro nel diritto internazionaleA livello internazionale la "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali" afferma che "il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge". Ma quest’affermazione di per sé non è di alcuna utilità ai fini della presente analisi poiché da più parti si afferma che il nascituro (ed in particolare l’embrione) non è una persona. La stessa obiezione può essere mossa nei confronti della "Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo". Di maggior interesse sono invece:

  • la "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" (nella quale si legge che il bambino, per la sua mancanza di maturità fisica e mentale, ha bisogno di protezione e di cure speciali, includendo la debita protezione legale sia prima che dopo la nascita)
  • la "Risoluzione del Parlamento Europeo del 16/3/1989 sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica" (con la quale Il Parlamento Europeo è intervenuto delineando alcuni principi a tutela degli embrioni)
  • la "Raccomandazione n. R (97) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri relativa alla protezione dei dati sanitari" (nella quale un paragrafo è dedicato espressamente ai "Diritti del nascituro" e si afferma che "i dati sanitari relativi al nascituro devono essere considerati come dati a carattere personale e godere di una protezione comparabile con quella dei dati sanitari di un minorenne")
  • la "Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere umano nei riguardi delle applicazioni della biologia e della medicina. Convenzione sui diritti umani e la biomedicina" (che, pure non contribuisce a fare chiarezza circa l’ambiguità esistente fra il concetto di essere umano e di persona né prende posizione sull’ammissibilità o meno della ricerca su embrioni umani - facendo invece rinvio ad un protocollo aggiuntivo in materia di tutela dell’embrione).
  • Da questo sia pure parziale quadro d’insieme si ricava la crescente consapevolezza di non poter continuare ad ignorare, a livello normativo, la necessità di definire lo stato giuridico del nascituro. Purtroppo, in mancanza dell’elaborazione di una teoria generale dei diritti del nascituro, si finisce con il riconoscere allo stesso una serie di diritti ed aspettative senza la possibilità di ricondurre il tutto ad un quadro di insieme. A ciò deve aggiungersi l’aggravante della mancanza di rigore linguistico e terminologico, per cui le differenze delle varie traduzioni finiscono col dare adito ad interpretazioni assai diverse.
    3. Lo status del nascituro nel diritto straniero
    Questo paragrafo risente della difficoltà che inevitabilmente si presentano allorché si affronti lo studio di sistemi giuridici stranieri, impostati in modo concettualmente assai diverso dal sistema giuridico italiano (basti pensare ad esempio ai sistemi di common law).
    3.1 Gli Stati Uniti d’America
    Secondo il 14° Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti "… nessuno Stato può privare una persona della vita, della libertà, o della proprietà senza le dovute garanzie di legge; né può negare a ciascuna persona la stessa protezione della legge"Questo è tuttavia interpretato in senso restrittivo dalle Corti di Giustizia, che, pronunciatesi sulla materia dei diritti del nascituro nell’ambito di processi intentati per motivi diversi, hanno sostanzialmente negato il riconoscimento del nascituro come persona nel senso pieno del termine.Addirittura, nell’ambito di una controversia tra "padre" e "madre" volta ad ottenere il riconoscimento della "proprietà" dell’embrione congelato, si è giunti a creare una nuova categoria per inquadrare il nascituro, affermando che "i pre-embrioni (?) non sono, strettamente parlando, né persone né proprietà, ma occupano una categoria intermedia che attribuisce ad essi una speciale tutela a causa della loro potenzialità di dare origine alla vita umana".L’evoluzione delle teorie circa lo status del nascituro può essere sintetizzata nel susseguirsi delle seguenti affermazioni (elaborate in materia di "morte causata da lesioni prenatali"): a) "il nascituro non ha un’identità propria, non è un’entità biologicamente distinta dalla madre fino al momento della nascita";b) "un feto vitale (laddove per "vitale" si intende il feto che è in grado di sopravvivere anche in caso di morte della madre) non è semplicemente una parte della madre, ma è un’entità biologica distinta";c) "un feto, anche non vitale, non è semplicemente una parte della madre e merita tutela nei confronti di eventuali lesioni".In ogni caso l’evento nascita costituisce comunque il presupposto per l’esercizio dell’azione. E, nonostante l’evoluzione suddetta, ancora oggi molte Corti di Giustizia non consentono di intentare una causa per risarcimento nel caso di morte dovuta a lesioni prenatali, se la morte avviene prima che il feto abbia raggiunto il periodo della vitalità (con tutte le conseguenti difficoltà inerenti la prova di tale circostanza).Quanto poi alla legislazione esistente in materia di ricerca e sperimentazione su embrioni umani, ci limitiamo ad osservare che, a fronte del generale divieto di finanziare la ricerca su embrioni posto con legge federale (divieto, tra l’altro, di recente revocato), ben 24 Stati americani sono privi di qualsiasi normativa, mentre 26 Stati si sono dotati di leggi volte a regolamentare la ricerca nei suoi vari aspetti (es. ricerca su embrioni, ricerca su feti abortiti, divieto di commercializzazione di embrioni, consenso della madre ecc.), che affrontano solo indirettamente la questione dei diritti del nascituro.Infine la "Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo", sottoscritta nel 1969, all'art. 4 afferma che "Ognuno ha diritto al rispetto della vita. Tale diritto sia tutelato per legge e, in linea di principio, dal momento del concepimento. Nessuno sia arbitrariamente privato della vita". E, conformemente alle Convenzioni internazionali, statuisce che la pena di morte non debba essere comminata alle donne in stato di gravidanza.
    3.2 Il Canada
    La Suprema Corte del Canada ha affermato che sia il Codice Civile del Quebec che l’anglo-canadese diritto di common law non riconoscono diritti giuridicamente rilevanti al nascituro prima della nascita. Ha inoltre affermato che la Carta dei Diritti Umani e delle Libertà del Quebec e la Carta Canadese dei Diritti e delle Libertà non conferiscono personalità giuridica al feto. Più di recente, la stessa Corte Suprema ha statuito che la legge del Canada non riconosce il nascituro come persona legale o giuridica. Ed ha aggiunto che "ogni diritto o interesse che il feto può avere rimane potenziale ed incompleto fino alla nascita del bambino". Infatti anche se la legge consente che un’azione per lesioni possa essere proposta in nome e per conto del bambino dopo la sua nascita, non è possibile proporre tale azione prima della nascita del bambino stesso.Alla base della negazione dei diritti del nascituro sta la distinzione, comune a più Paesi, tra essere umano e persona, laddove solo a quest’ultima si è pronti a riconoscere la personalità giuridica.
    3.3 Sud Africa
    La sezione 11 della Costituzione della Repubblica del Sud Africa ("Act 108 of 1996") riconosce che "ognuno ha diritto alla vita". Il significato da attribuire a questa espressione ed, in particolare, se essa possa essere riferita anche al nascituro può desumersi dall’interpretazione delle Corti di Giustizia. A questo proposito, partendo dall’affermazione che i termini "ognuno" (everyone) ed "ogni persona" (every person) (termine utilizzato nella precedente Costituzione) sono sinonimi, ci si è chiesti se i suddetti termini possano applicarsi al nascituro fin dal momento del concepimento.In mancanza di un espressa previsione di legge che attribuisca personalità giuridica e/o protezione legale al nascituro, si è giunti pertanto alla conclusione che se il legislatore avesse voluto riconoscere uno status giuridico al nascituro avrebbe fatto certamente ricorso ad una manifestazione esplicita di volontà in tal senso. La Corte afferma pertanto che per la Costituzione il nascituro non è una persona giuridica.
    3.4 Norvegia
    La "Legge sull’applicazione delle biotecnologie in medicina" pone tutta una serie di limitazioni e divieti a tutela del nascituro, quali:

  • il divieto (salvo alcune eccezioni) di selezione preventiva del sesso del nascituro (cfr. art. 2.8)
  • il divieto generale di ricerca sugli embrioni (cfr. art. 3.1)
  • Da quanto esposto, pur non potendosi ricavare un principio generale di tutela del nascituro, si evince una certa disponibilità a riconoscere a questi alcuni diritti.
    3.5 Germania
    La Corte Costituzionale tedesca nel 1975 e, successivamente, nel 1993 ha affermato che il nascituro gode di una sia pure limitata tutela costituzionale, ai sensi dell’art. 2 che statuisce che "ognuno ha il diritto alla vita e alla inviolabilità della persona".
    3.6 Irlanda
    La Costituzione irlandese riconosce espressamente il diritto alla vita del nascituro. Tale riconoscimento è stato fatto oggetto di studio e di interpretazione da parte delle Corti di Giustizia principalmente con riguardo alla tematica dell’aborto. L’evento nascita non costituisce condizione necessaria per far valere tali diritti.
    4. Lo status del nascituro nel diritto italiano
    Sulla natura del nascituro, ed in particolare dell’embrione, si è interrogato il Comitato Nazionale di Bioetica, che nel "Parere del 22/6/96 su "Identità e statuto dell’embrione" ha affrontato le questioni giuridiche ed etiche connesse alla tutela dell’embrione. E’ opinione condivisa che "gli embrioni non sono mero materiale biologico, meri insiemi di cellule, ma sono segno di una presenza umana che merita rispetto e tutela" e si è affermato "il dovere morale di trattare l’embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone e ciò a prescindere dal fatto che all’embrione venga attribuita sin dall’inizio con certezza la caratteristica di persona nel suo senso tecnicamente filosofico, oppure che tale caratteristica sia ritenuta attribuibile soltanto con un elevato grado di plausibilità, oppure che si preferisca non utilizzare il concetto tecnico di persona e riferirsi soltanto a quell’appartenenza alla specie umana che non può essere contestata all’embrione sin dai primi istanti e non subisce alterazioni durante il suo successivo sviluppo." Da queste affermazioni di principio derivano le indicazioni etiche (e dunque prive di efficacia giuridica) del Comitato: a) circa i trattamenti moralmente illeciti degli embrioni, a qualunque stadio del loro sviluppo

  • produzione di embrioni a fini sperimentali, commerciali o industriali
  • generazione multipla di esseri umani geneticamente identici mediante fissione gemellare o clonazione
  • creazione di chimere
  • produzione di ibridi uomo-animale
  • trasferimento di embrioni umani in utero animale o viceversa
  • b) circa i trattamenti moralmente leciti

    1. interventi terapeutici in fase sperimentale su embrioni, quando siano finalizzati alla salvaguardia della vita e della salute dei medesimi
    2. sperimentazioni su embrioni morti ottenuti da aborti

    A conclusioni non unanimi è giunto il Comitato riguardo alle seguenti problematiche:

    1. soppressione o manipolazione dannosa di embrioni
    2. diagnosi reimpianto finalizzata alla soppressione di embrioni
    3. formazione in vitro di embrioni di cui non si intenda provvedere all’impianto in utero materno
    4. utilizzazione per scopi sperimentali o terapeutici di embrioni freschi o crioconservati inadatti all’impianto
    Dal punto di vista giuridico, si contano assai poche disposizioni normative dettate a tutela del nascituro o interpretate in tale senso da Dottrina e Giurisprudenza:

  • l’art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo
  • l’art. 30 della Costituzione, che riconosce ai figli il diritto ad essere educati, istruiti ed assistiti dai genitori
  • l’art. 31 della Costituzione che impone la tutela della maternità
  • l’art. 32 della Costituzione, che, tutelando la salute dell’individuo, può essere invocato per tutelare anche la salute dell’embrione
  • l’art. 1 della L. 29/7/75 n. 405, che fa esplicito riferimento alla tutela della salute del "prodotto del concepimento"
  • l’art 1 della L. 22/5/78 n. 194 che ha puntualizzato che "lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio"
  • l’art. 320 comma 1 cod. civ. che attribuisce ai genitori la rappresentanza dei figli, anche nascituri
  • In mancanza di una espressa previsione di legge, l’interrogativo circa lo status dell’embrione è sorto nella pratica, soprattutto in riferimento a casi di responsabilità per i danni arrecati al nascituro e di inseminazione artificiale. Poiché l’art. 1 cod. civ. statuisce che "la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita" (comma 1) e che "i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita", con riferimento ai diritti di cui agli artt. 462 cod. civ. (capacità di succedere), 254 cod. civ. (possibilità di riconoscimento da parte dei genitori naturali) e 784 cod. civ. (capacità di ricevere donazioni), ci si è posti il problema della tutela extracontrattuale del concepito, qualora vengano lesi quei diritti che non rientrano fra quelli cui fa rinvio il secondo comma dell’art. 1 cod. civ.A tale proposito si è assistito ad un’evoluzione della Giurisprudenza che, partendo dalle posizioni enunciate dalla sentenza della Corte di Cassazione 28/12/73 n. 3467, è giunta ad affermare la risarcibilità dei danni subiti dal concepito.Tale percorso ideale si è sviluppato ora cercando di attribuire al concepito una "capacità giuridica peculiare" (che si risolve però nella conferma del principio che la capacità giuridica piena si acquista al momento della nascita ai sensi dell’art. 1 cod. civ.), ora facendo ricorso all’art. 2 Cost. (dal quale discenderebbe la necessità di riconoscere al concepito la piena capacità giuridica, in aperto contrasto con l’art. 1 cod. civ. che dovrebbe pertanto essere ritenuto incostituzionale), ora facendo ricorso all’art. 32 Cost., ora riesaminando la struttura dell’illecito civile e giungendo ad affermare che, pur non essendo il concepito un soggetto giuridico (essendo privo di capacità giuridica), questi gode tuttavia di una certa "personalità" ovvero può essere "centro di riferimento di interessi protetti". E’ evidente comunque come vi sia l’esigenza di riesaminare lo status del nascituro in termini più ampi, che consentano di far fronte alle nuove istanze che giungono all’attenzione degli operatori del diritto.Le (poche) norme di tutela dell’embrione esistenti, quali il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani, il divieto di manipolazione genetica degli embrioni, le indicazioni circa il trattamento dei dati personali, sono del tutto insufficienti per consentire di delineare un "diritto dell’embrione" che valga a tutelare lo stesso nei confronti di tutti quei trattamenti legati alla ricerca (es. clonazione, manipolazione genetica, produzione di cellule staminali embrionali umane) ed alle sue applicazioni terapeutiche (fecondazione assistita, congelamento e distruzione degli embrioni inutilizzati, riduzione embrionale, eugenetica, ecc.) che all’embrione negano in primo luogo il diritto stesso alla vita.In questo campo è dunque atteso con urgenza l’intervento del legislatore che, con la legge in materia di procreazione medicalmente assistita attualmente all’esame del Parlamento, dovrebbe dettare norme specifiche a tutela dell’embrione.
    5. Conclusioni La rapidità dei progressi della ricerca scientifica in campo biomedico impone con urgenza la definizione di uno "Statuto dei diritti dell’embrione", che consenta di tutelare la dignità e la vita stessa dell’essere umano fin dal suo inizio. E’ evidente che una vera e propria tutela dell’embrione potrebbe essere ottenuta soltanto a livello sopranazionale, con un atto di diritto internazionale, poiché un intervento legislativo a livello nazionale o europeo, pure auspicabile, avrebbe comunque un’efficacia assai limitata, ben potendosi aggirare un divieto territorialmente limitato svolgendo qualsiasi ricerca (o parti di essa) in Stati esteri con una legislazione più permissiva. E’ pertanto importante stimolare la riflessione ed il dibattito sul tema della tutela dell’embrione, allo scopo di creare un movimento di opinione che induca i Governi a prendere in considerazione questa tematica. Questo scritto vuole solo essere un modesto contributo al dibattito.